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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.06.2016 14.2016.48

24 juin 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,478 mots·~7 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Foro. Attestato di carenza beni definitivo quale titolo di rigetto dell’opposizione

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.48

Lugano 24 giugno 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.122 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 gennaio 2016 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 29 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 febbraio 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'457.55 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2010, indicando quale titolo di credito: “Sous sous location”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 8 gennaio 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’u­­dienza di discussione tenutasi il 16 febbraio 2016 la parte convenuta si è opposta all’istanza mentre l’istante non si è presentata.

                            C.  Statuendo con decisione 16 febbraio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 febbraio 2016 affermando di non poter essere d’accordo con il rigetto provvisorio della sua opposizione. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 febbraio 2016, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso RE 1 sostiene per la prima volta in questa sede che il primo giudice non ha deciso “il ritorno dell’anticipo di fr. 1'100.–, quale la signora __________ non ha ritornato”, che l’appartamento si trova a _________ sicché avrebbe dovuto statuire il Giudice di pace di quel luogo e non il Pretore di Lugano e che quest’ultimo ha deciso senza prove e senza aver prima parlato con il signor __________ che ha sotto affittato suo appartamento a __________”. Queste allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza inammissibili, fermo restando l’esame d’ufficio sia della competenza territoriale (v. sotto consid. 2) sia del titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 5), cui sono tenuti sia il giudice del rigetto che l’autorità giudiziaria superiore. Il Pretore non aveva d’altronde a statuire su una domanda, “il ritorno dell’anticipo di fr. 1'100.–”, che non era stata formulata, e tale compito non incombe neppure a questa Camera stante il divieto di nuove conclusioni in sede di reclamo.

                             2.  Giusta l’art. 60 CPC, il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se sono dati i presupposti processuali, fra i quali rientra la sua competenza per territorio e per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Nel caso specifico è indubbio che il Pretore del Distretto di Lugano è territorialmente competente, siccome la procedura di rigetto dell’opposizione dev’essere proposta avanti il giudice del luogo dell’esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto nel cui circondario ha sede l’ufficio di esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF; sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 maggio 2015 consid. 1.3). Tale foro è imperativo. A giusta ragione, dunque, la creditrice ha promosso l’istanza presso la Pretura del Distretto di Lugano – competente (anche) materialmente visto il valore litigioso superiore a fr. 5'000.– (art. 37 cpv. 1 LOG) –, nella cui giurisdizione (o meglio al domicilio del debitore) il precetto esecutivo è stato notificato. Il reclamo si rivela così infondato su questo punto.

                             3.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             4.  Nella decisione impugnata, il Pretore rileva che l’attestato di carenza beni a seguito di pignoramento emesso dall’ufficio d’ese­cuzione del Distretto di Losanna il 6 maggio 2014 su cui l’istante fonda la propria pretesa costituisce valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82 LEF. Come visto (sopra consid. 1.3), da parte sua il reclamante si limita ad affermare, nel merito, che il primo giudice ha giudicato senza prove.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                  Nella fattispecie l’attestato di carenza di beni rilasciato il 6 maggio 2014 dall’Ufficio esecuzione del Distretto di Losanna per fr. 5'557.55 vale, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ne consegue che il Pretore ha giustamente considerato adempiuti i presupposti per rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta dal reclamante, sicché il reclamo non può ch’essere respinto.

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la convenuta, che non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'457.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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