Incarto n. 14.2016.305
Lugano 17 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 novembre 2016 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 dicembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 14 giugno 1995 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha rilasciato a favore dell’Ufficio cantonale di assistenza sociale un attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento a carico di RE 1 per fr. 2'720.15 per alimenti arretrati dovuti “in base alla sentenza emessa dalla Pretura di Lugano in data 12.05.1992 a favore dei figli per il periodo 1. luglio 1993 – 31 ottobre 1993, dedotti versamenti effettuati”. Il 24 settembre 1996 l’UE ne ha rilasciato un altro per fr. 13'107.50 per “alimenti arretrati dovuti a favore dei due figli in base al decreto 12.11.1993, rispettivamente sentenza 28.1.1995 della Pretura di Lugano per il periodo 1. agosto 1994/30 aprile 1996, dedotti i versamenti effettuati dal 5.1.1995 al 5.10.1995”.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 ottobre 2016 dall’UE di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'827.65, indicando come titolo di credito la “Ripresa degli ACB n. __________ per un importo di 2'720.15 del 14.06.1995 [e] n. __________ per un importo di 13'107.50 del 24.09.1996”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 novembre 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 novembre 2016.
D. Statuendo con decisione del 20 dicembre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via “provvisoria” l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2016 per ottenerne l’annullamento e/o chiarimenti inerenti all’importo “fantomatico” posto in esecuzione. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 dicembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 21 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, il reclamante ribadisce di non aver ottenuto chiarimenti sugli importi “fantomatici” indicati nel precetto esecutivo n. __________, nonostante la sua raccomandata inviata al Dipartimento sanità e socialità il 25 novembre 2016, sottolineando di nuovo che sono passati 20 anni dall’emissione degli attestati di carenza di beni. Rimprovera al Pretore di aver emanato la sentenza impugnata pur sapendo ch’egli era in attesa di chiarimenti. Argomentando in tal modo, RE 1 non si confronta però minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui i due attestati di carenza di beni prodotti dall’istante costituiscono valido riconoscimento di debito giusta l’art. 149 cpv. 2 LEF, le allegazioni dell’escusso essendo rimaste allo stadio di puro parlato e non potendo così infirmare la validità dei titoli in questione. Carente della necessaria motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo risulta quindi inammissibile (sopra, consid. 1.2).
2. Ad ogni modo va detto per abbondanza che la conclusione cui è giunto il Pretore è corretta. Gli attestati di carenza di beni in questione sono effettivamente per legge (art. 149 cpv. 2 LEF) validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione per gli importi – tutt’altro che fantomatici – chiaramente indicati sugli stessi attestati insieme alla causale (crediti per alimenti arretrati dovuti dall’escusso ai figli per i periodi specificati [v. sopra ad A] e giudizialmente accertati, ma versati a titolo di “Pubblica Assistenza” dal Cantone, il quale è così subentrato per surrogazione legale nei diritti dei figli contro il padre). Il fatto poi che risalgono l’uno al 1995 e l’altro al 1996 non ne compromette la validità, perché i crediti accertati in attestati di carenza di beni rilasciati prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, della modifica della LEF del 16 dicembre 1994 non si prescrivevano prima del 1° gennaio 2017 (art. 2 cpv. 5 delle disposizioni finali di tale modificazione) e nel caso concreto la prescrizione è stata in precedenza interrotta con l’avvio dell’esecuzione in esame (art. 135 n. 2 CO), avvenuta prima del 6 ottobre 2016 (data dell’emissione del precetto esecutivo, v. doc. A), ciò che ha dato inizio a un nuovo termine di prescrizione di vent’anni (art. 137 cpv. 1 CO; FF 1991 III 121 e DTF 114 III 262 consid. a). A prescindere dalla sua inammissibilità, il reclamo era dunque comunque votato all’insuccesso.
3. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'827.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).