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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.06.2016 14.2016.30

14 juin 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,324 mots·~17 min·5

Résumé

Opposizione al sequestro. Contratto di mandato di gestione patrimoniale e di messa a disposizione di società. Nota di onorario. Contestazione della verosimiglianza del credito

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.30

Lugano 14 giugno 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 agosto 2014 da

CO 1, (FI) CO 2, (FI) (patrocinati dall’avv. PA 2,)  

contro

RE 1 __________ (patrocinata dall’avv. PA 1,  

giudicando sul reclamo del 15 febbraio 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 febbraio 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con istanza 7 agosto 2014 diretta contro CO 1 e CO 2, la RE 1 (in seguito: RE 1) ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro presso la Banca __________, __________ di “tutti i beni, crediti, titoli e valori di ogni tipo detenuti su conti, depositi, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma, dei quali i signori CO 1 e CO 2, __________ (__________) sono titolari o aventi diritto economico, sia a titolo individuale che a titolo congiunto”, il tutto sino alla concorrenza di fr. 140'645.–, oltre agli interessi del 5% dal 18 aprile 2014. Quale titolo del credito RE 1 ha indicato: “contratto di mandato di gestione patrimoniale 4.3.2014 / mandato di messa a disposizione, gestione di società o altra struttura 4.3.2014 / nota onorari e spese 17.4.2014”. Quale causa del sequestro, l’istante ha invece indicato il domicilio dei debitori all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

                            B.  Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 7 agosto 2014, eseguito l’indo­­mani dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano (verbali n. __________ e n. __________), con istanza 22 agosto 2014 CO 1 e CO 2 hanno presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di discussione del 2 giugno 2015 gli opponenti hanno confermato la loro opposizione con un allegato scritto accluso al verbale, mentre la controparte ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

                            C.  Statuendo con decisione 2 febbraio 2016 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato i sequestriRE 1 le spese processuali di fr. 400.– e ripetibili di fr. 1'500.– a favore degli opponenti.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2016 per ottenerne l’an­­nullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Nelle loro osservazioni del 22 aprile 2016, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la notifica avvenuta il 4 febbraio 2016, il termine di 10 giorni è scaduto domenica 14 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 febbraio 2016 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’ultimo giorno del termine, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

                           1.3  Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                             a)  La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

                            b)  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                             2.  In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

                           2.1  I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                           2.2  Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che le prestazioni fatturate dall’istante agli opponenti nella “nota onorari e spese” del 17 aprile 2014, sulla scorta delle quali essa chiede la conferma del sequestro, non rientrano nei “corrispettivi” concordati nei contratti di mandato di gestione patrimoniale e di costituzione (recte: messa a disposizione) e gestione di società panamense conclusi dalle parti il 4 marzo 2014. Inoltre sia la nota in questione che il “memorandum” redatto da uno degli organi della società sequestrante lo stesso 17 aprile 2014 hanno quale oggetto prestazioni che risultano essere “pressoché tutte” antecedenti alla sottoscrizione dei due contratti. Essendo la nota professionale e il memorandum documenti allestiti in modo unilaterale dalla sequestrante, non sono secondo il primo giudice sufficienti perché la pretesa ch’essa vanta raggiunga il grado di verosimiglianza richiesto dall’art. 272 LEF, sicché il magistrato ha accolto l’opposi­­zione e annullato i sequestri.

                             4.  Nel reclamo l’RE 1 rimprovera al Pretore un’errata applicazione dell’art. 272 LEF per non aver considerato nel loro insieme i documenti da lei prodotti e le circostanze di fatto che hanno condotto alla nota di onorario emessa nei confronti dei debitori, prima di escludere ogni probabilità ch’essa possa vantare un credito da garantire con il sequestro, eventualmente da verificare e meglio quantificare nella causa di convalida del sequestro. A detta della reclamante, il primo giudice non ha motivato le proprie affermazioni, partendo da “constatazioni parziali” e dal falso presupposto che le prestazioni fatturate sarebbero da considerare verosimili solo se fondate direttamente sui contratti sottoscritti dalle parti, senza contemplare altre ipotesi altrettanto sostenibili in base ai documenti prodotti. Ora, continua l’RE 1, i suddetti contratti rappresentano un “palese e tangibile indizio” dell’esisten­­za di un rapporto contrattuale di consulenza e di assistenza sorto per atti concludenti prima della sottoscrizione dei mandati, culminato nella formalizzazione di quei contratti, ciò che gli opponenti non contestano. Ne testimoniano anche la fattura e il memorandum, allestito e sottoscritto da un terzo, seppur suo “ausiliario”, “a meno che si ritenga maggiormente probabile l’ipotesi che si tratti di un falso”. Ad ogni modo la reclamante pretende di essere risarcita per il lavoro eseguito fino al momento in cui gli opponenti hanno revocato il mandato di gestione.

                             5.  Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie solo quella relativa all’esistenza del credito è controversa. La questione centrale da esaminare nella causa in rassegna è pertanto quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato il diritto – e pertanto l’art. 272 cpv. 1 cifra 1 LEF – laddove abbia considerato che i documenti prodotti dall’RE 1 non sono indizi oggettivi e concreti atti a dimostrare la fondatezza della pretesa da essa vantata.

                           5.1  Al riguardo occorre subito precisare che contrariamente a quanto pare credere la ricorrente, secondo la giurisprudenza relativa al­l’art. 272 LEF la pretesa fatta valere dal sequestrante è resa verosimile non quando il giudice non possa escludere ogni probabilità della sua esistenza, bensì quando egli, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che la pretesa esista, pur non potendo escludere la possibilità della sua inesistenza (sopra consid. 2.1). Condizione sine qua non è ad ogni modo che il sequestrante abbia prodotto indizi documentali oggettivi sufficienti a costituire un “inizio di prova” dell’esi­­stenza, dell’importo e dell’esigibilità della pretesa indicata nel­l’istanza di sequestro (sentenza della CEF 14.2014.91 del 29 ottobre 2014, consid. 6.3/d).

                           5.2  Nel caso specifico, l’RE 1 ha indicato nell’istanza di sequestro come suo credito una nota di onorario e spese per fr. 140'645.– da lei emessa il 17 aprile 2014 a carico di CO 1 e CO 2, “in via tra loro solidale” (doc. F), relativa a prestazioni di consulenza e assistenza fornite dal marzo del 2013 allo stesso 17 aprile 2014, “sublimato parzialmente” nella sottoscrizione, il 4 marzo 2014, di un mandato di gestione patrimoniale (doc. C) e di un contratto di messa a disposizione e gestione di società panamense (doc. D), cui i clienti hanno poi rinunciato. In sede di opposizione al sequestro, gli opponenti hanno rilevato che le prestazioni elencate nella fattura sono in gran parte anteriori ai contratti di mandato e non sono comunque riconducibili agli stessi. D’altronde, essi hanno sottolineato, non vi è alcuna “evidenza” di altri accordi contrattuali relativi alle prestazioni fatturate e l’istante non ha fatto valere le pretese previste dal contratto di messa a disposizione e gestione di società panamense (verbale dell’udienza 2 giugno 2015, act. VIII pag. 2-4, n. 6- 8, 13 e 19).

                           5.3  Orbene, una semplice fattura non avallata dal debitore di regola non è considerata un indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le prestazioni che elenca (sentenza della CEF 14.2010.65 del 7 ottobre 2010, consid. 5; Rep. 1998, pag. 298, consid. 1/a). La reclamante sostiene però che la fattura del 17 aprile 2014 (doc. F) debba essere presa in considerazione unitamente ai contratti di mandato (doc. C e D), la cui sottoscrizione da parte degli opponenti renderebbe in qualche modo verosimile il lavoro precedente da lei svolto per la preparazione di quei contratti. Sennonché i documenti in questione non accennano al pregresso mandato di consulenza e assistenza su cui la sequestrante fonda le proprie pretese. Il contratto di gestione patrimoniale prevede, anzi, una remunerazione per i servizi di “gestione e consulenza” pari all’1.5% per anno del patrimonio gestito esistente all’inizio del periodo, che decorre dalla firma del contratto, avvenuta il 4 marzo 2014 (doc. C punto 5.1 e 6.2), senza alcun riferimento a commissioni per servizi anteriori. Mentre il contratto di messa a disposizione e gestione della società panamense stabilisce una remunerazione forfettaria di € 2'000.– per tale messa a disposizione e di € 1'000.– quale “compenso annuale fisso di mantenimento e amministrazione della società” (doc. D, punti 12.1 e 12.3). Onorari per consulenza non sono previsti (v. punto 12.2). In altre parole i citati mandati non rendono verosimile l’esistenza di un mandato pregresso né il carattere oneroso degli atti preparatori. O perlomeno non si può ritenere che l’accertamento del Pretore in merito alla non pertinenza delle prestazioni enumerate nella fattura con i contratti firmati dalle parti sia manifestamente errato nel senso dell’art. 320 lett. b CPC.

                           5.4  La reclamante sostiene che sia i contatti e gli incontri con i clienti sia l’attività prodigata da lei non sono contestati dalla controparte (reclamo, pag. 6 ad 4). Non è quanto risulta dagli atti (v. verbale dell’udienza 2 giugno 2015, act. VIII pag. 2, n. 7). Soprattutto, gli opponenti contestano l’esistenza di un mandato (pregresso) relativo alle prestazioni elencate nella fattura (verbale n. 8-11). Ebbene la pattuizione di una remunerazione nei contratti firmati dagli opponenti senz’alcun riferimento a prestazioni preparative anteriori lascia effettivamente pensare che le stesse sono comprese nella remunerazione pattuita dalle parti o perlomeno che sono state effettuate dalla sequestrante nel proprio interesse in vista di aggiudicarsi il mandato di gestione patrimoniale. Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato.

                           5.5  Secondo la reclamante, “considerate le circostanze oggettive e la consuetudine in ambito professionale non è certo improbabile che la sequestrante, soprattutto nel caso in cui come nella fattispecie non ci sia stato il previsto proseguimento della collaborazione a causa di ripensamento dei mandanti, possa pretende di essere retribuita per il lavoro fin lì eseguito su richiesta degli stessi” (reclamo ad 4 in basso). Ancora una volta il fatto che l’esistenza della pretesa vantata dal sequestrante non sia improbabile non è sufficiente a giustificare il sequestro, occorre anzitutto che tale esistenza sia confermata da indizi oggettivi e concreti (sopra consid. 5.1). A sostegno dell’allegazione (nuova) circa una presunta consuetudine professionale, l’RE 1 non fornisce però alcun elemento concreto. Né essa indica indizi a favore di una “pretesa di risarcimento” (reclamo pag. 6 in basso), che oltretutto pare porsi in contraddizione con la tesi sostenuta in prima istanza, per cui la sua pretesa scaturirebbe da un rapporto contrattuale di consulenza e di assistenza sorto per atti concludenti. Senza contare che la collaborazione tra le parti è in fin dei conti sfociata concretamente nella firma dei due contratti di mandato. È semmai su questi atti giuridici che la sequestrante avrebbe potuto giustificare una pretesa nei confronti degli opponenti. Ma non l’ha fatto. E non spetta né al giudice del sequestro né a questa Camera spulciare tra le diverse attività elencate nella nota di onorario al fine di estrapolare quelle che potrebbero eventualmente essere connesse a quanto pattuito contrattualmente dalle parti.

                           5.6  A ulteriore sostegno della sua tesi, la reclamante ha prodotto in prima sede un memorandum redatto da un suo organo, __________ (allora suo direttore), in cui vengono elencate in ordine cronologico le prestazioni da lui effettuate in seno alla società nello svolgimento del preteso mandato (doc. H). Essa critica il fatto che il Pretore non abbia riconosciuto alcuna valenza a tale documento, allestito e sottoscritto da una terza persona, seppur suo “ausiliario” (reclamo pag. 4 in basso).

                             a)  Al proposito giova ricordare che oltre alle fatture anche gli altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante, dai suoi organi o da persone ausiliarie non costituiscono di principio elementi validi su cui fondare un giudizio di verosimiglianza (sentenza della CEF già citata 14.2014.91, consid. 6.3/a, che rinvia alle sentenze citate sopra). In particolare le dichiarazioni di organi della persona giuridica parte al procedimento non rivestono un valore probatorio superiore a semplici allegazioni di parte (art. 159 CPC; sentenza della CEF 14.2014.72 dell’8 settembre 2014 consid. 7.2/a). A differenza di quanto afferma la reclamante (pag. 6 ad 5) poco importa quindi se l’ipotesi che la fattura o il memorandum siano falsi appaia più o meno verosimile dell’ipotesi contraria. Non trattandosi di prove documentali, men che meno dotate di una particolare credibilità per il destinatario nel senso dell’art. 110 CP (cfr. sentenza della CEF 14.2014.125 del 1° dicembre 2014 consid. 6.2/b), parlare di falso non ha senso per la questione della verosimiglianza.

                            b)  D’altronde la sequestrante non ha prodotto alcun indizio concreto in merito alla pretesa consulenza fornita ai clienti né sull’esi­­stenza e sulle modalità del mandato ch’essi le avrebbero conferito per atti concludenti, come ad esempio una dichiarazione scritta del conoscente comune che ha messo in contatto le parti o i pareri consegnati loro (fermo restando che i contratti firmati nel 2014 appaiono essere atti standard e non il frutto di un’analisi approfondita della situazione personale dei clienti). In assenza d’indizi confermativi, il rifiuto del Pretore di attribuire al memorandum ogni valenza probante non appare manifestamente errato.

                           5.7  In definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica per quanto riguarda sia l’apprezzamento dei (pochi) documenti prodotti dalla sequestrante sia l’applicazione del diritto, non potendo essere seriamente rimproverato al Pretore di avere fondato il proprio giudizio su una falsa nozione di verosimiglianza. Il reclamo non può quindi ch’essere respinto.

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 140'645.–, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà in solido ad CO 1 e ad CO 2 fr. 2'900.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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