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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.03.2017 14.2016.297

27 mars 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·5,700 mots·~29 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Lodo arbitrale internazionale svizzero. Esecutività in caso di appello arbitrale. Divieto nova. Richiamo incarto

Texte intégral

Incarti n. 14.2016.297     14.2016.301 14.2016.298     14.2016.302 14.2016.299     14.2016.303 14.2016.300     14.2016.304  

Lugano 27 marzo 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nelle cause (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze presentate il 10 marzo 2016 da una parte (inc. __________, __________, __________ e __________) da

CO 1, __________ (I) CO 2, __________ (I) (patrocinati dagli __________ PA 2__________ )

e d’altra (__________, __________, __________ e __________) da

CO 3, __________ (I) (patrocinato dall’__________ PA 3, __________)   per ambedue le parti istanti contro

RE 1, __________ (I) RE 2, __________ (I) RE 3, __________ (I) e RE 4, __________ (I) (patrocinati tutti dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sugli otto reclami presentati il 21 dicembre 2016 da RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 contro le decisioni emesse il 15 dicembre 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 3 marzo 2005, nell’ambito di un litigio all’interno della famiglia allargata PI 5, inerente alla ripartizione tra i suoi membri degli attivi dell’omonimo gruppo alberghiero e immobiliare fondato da CO 3 e dai defunti fratelli C__________ e A__________ nella zona di __________ (I) e __________ (I), lo stesso CO 3, la vedova di Aldo (CO 2), e i figli di lei (CO 1 e __________ PI 5, quest’ultimo dimesso dalla lite per desistenza il 5 giugno 2009) – come parte attrice – e i quattro figli di C__________ (RE 2, RE 4, RE 3 e RE 1) oltre a __________ – come parte convenuta – hanno perfezionato un compromesso arbitrale, convenendo – tra l’altro – di “sottoporre la loro controversia a due gradi di giurisdizione arbitrale (il primo grado e il grado d’appello [Tribunale arbitrale d’appel­­lo]), dichiarando applicabili gli art. 307 segg. CPC/TI, designando quali arbitri gli avv. __________, presidente del collegio arbitrale, __________ e __________ e prevedendo come luogo dell’arbitrato la Pretura di Lugano. Alla procedura arbitrale, da decidere ex aequo et bono ispirandosi al diritto svizzero, hanno dichiarato applicabili gli art. 176 a 194 LDIP e precisato che la controversia verrà “presentata, istruita e decisa in applicazione del Codice di Procedura Civile ticinese” con alcune precisazioni e modifiche, stabilendo infine che il lodo arbitrale “sarà notificato ai sensi di legge, così da garantire la sua esecutività in Svizzera e all’estero”. Gli attori hanno presentato la petizione il 29 luglio 2005.

                            B.  Con lodo “finale” del 29 gennaio 2016, nel merito il Tribunale arbitrale ha, da un canto, accertato in quale misura i certificati obbligazionari al portatore emessi da alcune società per azioni italiane della famiglia PI 5 (__________, __________ SpA e __________) appartengono agli attori, ordinando di conseguenza ai convenuti di consegnarli o di farli consegnare agli attori, e d’altro canto ha condannato i convenuti a versare a titolo di risarcimento danni a CO 3 diversi importi di complessivi fr. 10'043.–, GBP 1'532.– e € 7'309'105.–, oltre agli interessi di mora del 5% da diverse scadenze, così come a CO 2 e CO 1 in solido fr. 7'815.–, GBP 1'192.– e € 5'385'595.–, oltre agli interessi di mora del 5% da diverse scadenze.

                            C.  Con otto decreti del 3 febbraio 2016, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato a favore di CO 3 da una parte e di CO 2 e CO 1 dall’altra il sequestro di diversi conti e immobili situati a L__________, B__________, Z__________ e __________ intestati ai convenuti, le cui opposizioni sono state respinte dal Pretore con otto decisioni separate, quattro del 6 aprile 2016 nelle cause promosse nei confronti di CO 3 (inc. SO.____________________ /__________/__________) e le altre quattro del 7 aprile 2016 in quelle dirette contro CO 1 e CO 2 (inc. __________). Nella misura in cui erano ricevibili gli otto reclami inoltrati dai convenuti sono stati respinta da questa Camera con sentenza del 26 ottobre 2016 (inc. 14.2016.85-92).

                            D.  Con precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ tutti emessi il 25 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a convalida dei summenzionati sequestri del 5 febbraio 2016, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 4'045'050.97 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2001, di fr. 1'084'336.30 più interessi del 5% dal 1° gennaio 2006, di fr. 793'161.64 più interessi del 5% dal 1° luglio 2010 e di fr. 25'443.49 più interessi del 5% dal 15 febbraio 2016, indicando quali titoli di credito il noto lodo arbitrale, il decreto di sequestro 3 febbraio 2016 della Pretura di Lugano, sezione 5, e i verbali di sequestro 4 febbraio 2016 degli Uffici d’esecuzione di Zurigo 1 e Bellinzona.

                            E.  Con precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ tutti emessi il 25 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a convalida dei summenzionati sequestri del 5 febbraio 2016, CO 3 ha escusso RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 12'907'097.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2016, indicando quale titolo di credito il noto lodo arbitrale e la “sommatoria del controvalore di EUR 11'696'704.55, GBP 2'610.– e CHF 17'114.95”.

                             F.  Avendo tutti e quattro gli escussi interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con istanze del 10 marzo 2016 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 15 dicembre 2016, è comparsa la sola parte istante, che ha confermato le sue domande.

                            G.  Poiché i quattro escussi hanno interposto opposizione anche ai precetti esecutivi fatti notificare da CO 3, con istanze del 7, 11 e 12 aprile 2016 quest’ultimo ne ha pure lui chie­sto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 12'907'097.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2016 su fr. 8'064'695.45 (anziché sull’intero capitale). All’udienza di discussione tenutasi il 13 dicembre 2016, è comparso il solo istante, che ha confermato le sue domande.

                            H.  Statuendo con quattro decisioni separate del 15 dicembre 2016, il Pretore ha accolto le istanze di CO 1 e CO 2 e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalle parti convenute, ponendo a carico di ognuna di esse le spese processuali di fr. 2'000.– e un’indennità di fr. 10'000.– a favore degli istanti.

                              I.  Statuendo con altre quattro decisioni separate dello stesso 15 dicembre 2016, il Pretore ha accolto le istanze di CO 3 e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalle parti convenute limitatamente a fr. 12'907'097.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2016 su fr. 8'064'695.45, ponendo a carico di ognuna di esse le spese processuali di fr. 2'000.– e un’ indennità di fr. 12'000.– a favore degli istanti.

                             L.  Contro le sentenze appena citate RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 sono insorti a questa Camera con otto reclami del 21 dicembre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione di tutt’e otto le istanze. L’indomani il presidente della Camera ha congiunto tutte le procedure di reclamo e accolto le domande di effetto sospensivo presentate con le impugnazioni.

                            M.  L’11 gennaio 2017, CO 3 ha chiesto alla Camera la revoca immediata dell’effetto sospensivo e con osservazioni del 13 gennaio 2017 egli ha postulato la reiezione dei reclami. In risposta a una sua domanda, lo stesso giorno il presidente della Camera l’ha informato che la decisione sull’ammissibilità dei documenti acclusi ai reclami sarebbe stata presa con la sentenza di merito, ferma restando la norma dell’art. 326 CPC, mentre se la Camera avesse dovuto richiamare incarti relativi a procedure che non sono quelle in cui sono state emesse le decisioni impugnate sarebbe stata data occasione alle parti di esprimersi al riguardo. Il 17 gennaio 2017, i reclamanti si sono opposti alla richiesta di revoca dell’effetto sospensivo, ribadita invece dalla controparte con scritti del 19 e 24 gennaio. Infine, il 3 febbraio 2017 i reclamanti hanno prodotto la copia integrale del documento accluso allo scritto 24 gennaio della parte avversa.

                            N.  Nelle loro osservazioni del 17 gennaio 2017, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione dei reclami. Con replica spontanea recante la data del 17 gennaio 2017, ma pervenuta alla Camera solo il 30 gennaio, e duplica spontanea del 2 febbraio 2017 le parti si sono riconfermate nelle proprie e antitetiche posizioni.

Considerando

in diritto:              1.  Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 21 dicembre 2016 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 il 19 dicembre, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico non possono quindi essere presi in considerazione i documenti acclusi agli allegati delle parti che non siano già stati prodotti in prima sede, e neppure i documenti contenuti negli incarti (di opposizione al sequestro) richiamati dagli istanti davanti al Pretore: non risulta infatti dall’incarto pretorile, e segnatamente dal verbale d’udienza, che il richiamo – del resto di dubbia ricevibilità a fronte dell’esigenza, in presenza di una documento voluminoso, di specificarne la o le parti rilevanti per la causa (art. 180 cpv. 2 CPC) – sia stato ammesso dal primo giudice, che non ne fa menzione nelle sue decisioni, né confermato dagli istanti all’udienza. La mera citazione del considerando 4.2.3 della sentenza del 6 aprile 2016 (inc. __________) nelle decisioni relative alle istanze di CO 3 (a pag. 2 in fondo) non dimostrano che il Pretore ha richiamato l’intero incarto, dal momento ch’egli si limita a rinviare al doc. E prodotto dal­l’istante. E un eventuale accordo tra le parti in sede di reclamo (comunque chiaramente escluso per quanto concerne CO 3) non può derogare al chiaro divieto in questione, che ammette solo eccezioni stabilite da speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Lo stesso dicasi per il richiamo degli incarti 14.2016.85-88 di questa Camera.

                           1.4  Il divieto dell’art. 326 cpv. 1 CPC riguarda però solo le allegazioni di fatto nuove e non le allegazioni o argomentazioni giuridiche (Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber­ger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 3 ad art. 326 CPC), che sono ammissibili senza limiti, anche per la parte che non è comparsa in prima sede (il legislatore non avendole precluso il rimedio del reclamo). Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene CO 3 nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2017 (a pag. 3), la mancata comparizione dei convenuti in prima sede non preclude loro la facoltà di contestare l’allegazione – di natura giuridica – secondo cui il lodo arbitrale ha carattere immediatamente esecutivo, né comporta l’adesione alle tesi (giuridiche) dell’istante. D’altronde, il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni sede, se il titolo su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti – anche fattuali – posti dalla legge per poterle riconoscere carattere esecutivo (sotto consid. 5 e sentenza della CEF 14.2012.102 del 22 agosto 2012, RtiD 2013 I 831 n. 52c consid. 3.1).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il lodo arbitrale, poiché comunicato alle parti, è parificabile a una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato in virtù dell’art. 387 CPC e costituisce pertanto un titolo di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione, sicché ha accolto l’istanza.

                             4.  Nel reclamo i quattro convenuti sostengono che il lodo arbitrale ha carattere internazionale, visto il domicilio delle parti, sicché la sua esecutività è disciplinata dalla LDIP e non dall’art. 387 CPC. A loro mente, la decisione impugnata è quindi giuridicamente errata e va riformata nel senso della reiezione dell’istanza, mancando agli atti l’attestazione di esecutività prescritta dall’art. 193 cpv. 2 LDIP. Essi censurano d’altronde la mancata produzione del compromesso arbitrale, con cui le parti hanno stabilito di sottoporre la controversia a un doppio grado di giurisdizione arbitrale accettando la possibilità di un appello disciplinato dagli art. 307 segg. del Codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Ora, affermano i reclamanti, l’appello sospendeva di regola l’esecu­­zione del giudizio (art. 310 CPC/TI) ed è noto alle parti, al Pretore e a questa Camera che i convenuti hanno interposto ricorso contro il lodo arbitrale. Essi contestano poi l’argomentazione adottata dal Pretore nelle decisioni in materia di opposizione al sequestro per negare l’effetto sospensivo di quell’appello. Infine, i reclamanti rimproverano alla controparte di non avere comprovato i tassi di cambio utilizzati per convertire in franchi svizzeri gli importi in Euro e in sterline.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Per quanto riguarda l’esecutività dei lodi arbitrali, occorre distinguere da una parte i lodi stranieri – ov­vero lodi pronunciati da tribunali arbitrali con sede all’estero –, la cui esecuzione è disciplinata dalla convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 (RS 0.277.12) concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (art. 194 LDIP; sentenza della CEF 14.2012.102 citata sopra al consid. 1.4, consid. 3.2/a), e dall’altra i lodi svizzeri, ossia emessi da tribunali con sede in Svizzera, i quali a loro volta si suddividono in lodi interni, così designati quando tutte le parti hanno il domicilio o la sede in Svizzera, e lodi internazionali, relativi a cause in cui almeno una parte è domiciliata o incorporata all’estero. L’esecuzione dei lodi interni svizzeri è retta dal CPC (art. 353), mentre quella dei lodi svizzeri internazionali soggiace alla LDIP (art. 176). Ove sia esecutivo secondo la normativa applicabile, il lodo costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (DTF 130 III 128 consid. 2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 17 e 94 ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 14 e 16 ad art. 80 LEF).

                           5.2  Nella fattispecie, come rettamente rilevato dai reclamanti, il lodo arbitrale invocato dagli istanti è di tipo internazionale svizzero, siccome le parti sono tutte domiciliate all’estero (in Italia), mentre la sede del tribunale arbitrale si trova in Svizzera (a Lugano). La sua esecutività è quindi disciplinata dalla LDIP (e non dall’art. 387 CPC né dalla Convenzione di New York).

                           5.3  Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di cau­sa, se il titolo su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla legge per poterle riconoscere carattere esecutivo (sopra consid. 6; sentenza della CEF già citata 14.2012.102 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pagg. 112-113; Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84). Spetta al procedente dimostrare l’esistenza dei requisiti. Sta invece all’escusso allegare e dimostrare che l’esecutività del titolo, ove sia comprovata, è stata poi sospesa dall’autorità superiore nei casi in cui il rimedio di diritto disponibile non ha effetto sospensivo automatico (cfr. sentenza della CEF 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 5, con rinvio a Staehelin, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 80).

                             a)  L’esecutività di un lodo arbitrale svizzero va dimostrata in linea di massima mediante la produzione di un’attestazione nel senso dell’art. 386 cpv. 3 CPC per i lodi interni e dell’art. 193 cpv. 2 LDIP per i lodi internazionali. L’attestazione ha però valenza solo dichiarativa e facoltativa, il creditore potendo dimostrare il carattere esecutivo del lodo in altro modo (DTF 107 Ia 320; Staehe­lin, op. cit., n. 17 ad art. 80; Vock, op. cit., n. 15 ad art. 80). Essa vincola tuttavia il giudice del rigetto ove sia stata rilasciata al termine di una procedura contraddittoria in cui la parte soccombente ha avuto la possibilità di contestare il carattere esecutivo del lodo (cfr. DTF 130 III 129 consid. 2.1; 117 III 59-60 consid. 4/a; Staehelin, op. cit., n. 17-18 ad art. 80). Se invece, come spesso capita in pratica, l’attestazione è stata rilasciata senza che la controparte sia stata sentita, essa costituisce soltanto un mezzo di prova, col valore di una semplice presunzione di fatto, che non vincola il giudice del rigetto dell’opposizione (cfr. Stae­helin, op. cit., n. 56 ad art. 80), cui spetta allora l’esclusiva competenza di statuire sul carattere esecutivo del titolo presentato dal creditore (già citata sentenza della CEF 14.2011.96 consid. 5.2).

                            b)  Nel caso in rassegna, non è contestato che gli istanti non hanno prodotto alcun’attestazione di esecutività nel senso dell’art. 193 cpv. 2 LDIP. Rimane però da verificare se essi hanno eventual­mente dimostrato l’esecutività del lodo arbitrale in questione in altro modo.

                           5.4  Il Pretore ha considerato quel presupposto adempiuto richiaman­do l’art. 387 CPC, secondo cui una volta comunicato alle parti, il lodo arbitrale ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato. Conformemente alla giurisprudenza di questa Camera (sentenza 14.2011.96 summenzionata, con­sid. 4.3 e 5.2), egli ha ritenuto che la semplice prova della notifica del lodo bastasse per parificarlo a un titolo di rigetto definitivo. Sennonché il ragionamento vale per i lodi svizzeri interni, ma non per quelli internazionali, come il lodo in esame, cui si applica la LDIP e non il CPC (sopra consid. 5.1).

                             a)  Vero è che secondo l’art. 190 cpv. 1 LDIP anche il lodo internazionale è in linea di massima definitivo non appena è stato notificato, salvo, però, qualora le parti abbiano pattuito la facoltà di ricorrere a un tribunale arbitrale superiore (Pfisterer in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 5 ad art. 190 LDIP; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 1 ad art. 190 LDIP; Heini in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed. 2004, n. 3 ad art. 190 LDIP; Berger/Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, 2006, n. 1496), perlomeno se il ricorso ha effetto sospensivo automatico o se tale effetto viene concesso dall’autorità di ricorso arbitrale. Del resto, la dottrina ritiene che, quando il compromesso arbitrale prevede un rimedio giuridico di tipo arbitrale contro il lodo interno, anche l’art. 387 CPC si applica allora solo alla decisione del tribunale arbitrale superiore (Stacher in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. III, 2014, n. 4 ad art. 387 CPC; Girs­berger in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 9 ad art. 387 CPC; Dasser in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 387 CPC) e l’attestazione di esecutività può essere rilasciata unicamente dopo l’esaurimento delle vie arbitrali di ricorso (v. Gränicher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 11-12 ad art. 387 CPC). Ne consegue che, in siffatta ipotesi, la sola prova della notifica del lodo della prima istanza arbitrale non basta a dimostrarne l’esecutività. E ciò vale sia per i lodi svizzeri internazionali che per i lodi interni, motivo per cui la giurisprudenza della Camera ricordata sopra dev’essere relativizzata.

                            b)  Nel caso in rassegna il Pretore non poteva ignorare l’esistenza di una via di ricorso arbitrale, cui gli stessi istanti CO 1 e CO 2 hanno alluso nelle loro istanze (pag. 6 ad 5) e cui egli si è riferito nelle sentenze del 15 dicembre 2016 relative alle istanze di CO 3 (a pag. 2 in fondo), rinviando in merito all’esecutività del lodo alla motivazione contenuta nelle decisioni emanate il 6 aprile 2016 nelle cause di opposizione al sequestro, prodotte dallo stesso istante come doc. E. Rammentato l’obbligo di esame d’ufficio del titolo, in queste circostanze il Pretore non poteva accontentarsi della prova della notifica del lodo alle parti per ammetterne l’esecutività. Anche sotto questo profilo i reclami appaiono fondati.

                           5.5  Nelle loro osservazioni al reclamo CO 1 e CO 2 rilevano che la Camera ha confermato le sentenze pretorili con cui sono state respinte le opposizioni ai sequestri da loro ottenuti, sottolineando come il Pretore abbia accertato in tale contesto che il lodo arbitrale in questione è esecutivo in Svizzera. CO 3 si è determinato nello stesso senso. Essi misconoscono, tuttavia, che in tali frangenti il Pretore non ha statuito sull’exequatur del lodo nel merito con una decisione provvista di regiudicata, ma si è limitato a esaminare la questione in via pregiudiziale in una procedura – quella di opposizione al sequestro – d’indole sommaria (art. 251 lett. a CPC). Non era quin­di giuridicamente vincolato in sede di rigetto dell’opposizione ai considerandi dei suoi precedenti giudizi, e la Camera lo è ancora meno, poiché ha respinto i reclami interposti contro le sentenze in discussione senza esaminare la questione del carattere esecutivo del lodo. Ha infatti ritenuto data la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, dispensandosi così di verificare se fosse realizzata anche la causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 6, e cioè se il lodo costituisce una decisione esecutiva secondo la norma appena citata (sentenza 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016 consid. 6.1). Il rinvio alle sentenze di reiezione delle opposizioni ai sequestri, in altre parole, non basta a dimostrare che il lodo è esecutivo.

                           5.6  Gli istanti fanno ancora valere che il carattere esecutivo del lodo risulterebbe dal punto 11 del compromesso arbitrale del 3 marzo 2005 come pure dal dispositivo n. 1§ dello stesso lodo arbitrale. Orbene, il compromesso arbitrale non è stato prodotto in prima sede né il richiamo degli incarti di sequestro può considerarsi accolto dal Pretore (sopra consid. 1.3). Non se ne può quindi de­durre alcunché oltre a quanto indirettamente accertato dal primo giudice (v. sotto consid. 5.8). Quanto al dispositivo n. 1§ dello stesso lodo arbitrale, riguarda il decreto cautelare e non la decisione nel merito. Non è, cioè, di rilievo per risolvere la questione litigiosa.

                           5.7  Certo, come evidenziano tutti gli istanti, lo stesso tribunale arbitrale ha precisato, trattando del mantenimento dei provvedimenti cautelari, che una volta comunicato alle parti il lodo ha sempre carattere esecutivo e “cresce” in regiudicata formale, motivo per cui esso è stato notificato immediatamente alle società che detengono obbligazioni rivendicate dagli attori, affinché le restituissero loro (doc. C pag. 57). A parte il fatto che l’arbitro non è com­petente per decidere sulla sospensione degli effetti del proprio lodo in caso di ricorso (v. in merito ai lodi interni impugnati dinanzi a un’autorità statale: Stacher, op. cit., n. 61 ad art. 387; Girsberger, op. cit., n. 27 ad art. 387), e quindi neppure a statuire sulle conseguenze di un tale ricorso, nel caso specifico il tribunale arbitrale ha esaminato la questione in via solo pregiudiziale (nell’ottica della decisione di prorogare gli effetti dei suoi provvedimenti cautelari) senza peraltro giungere a una conclusione motivata e sicura – si è limitato a considerare che l’appello arbitrale previsto dalle parti è “piuttosto un rimedio straordinario” – e senza procedere a un’interpretazione del compromesso arbitrale, necessaria in casi del genere (v. Stacher, op. cit., n. 6 ad art. 387), giacché la procedura di ricorso arbitrale è definita dalle parti (Mràs in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 391 CPC; Marugg/Keller Jupitz in: Berner Kommentar, Schweize­rische ZPO, vol. III, 2014, n. 1 e 9 ad art. 391 CPC; Gränicher, op. cit., n. 7 e 10a ad art. 391). Neppure la motivazione dello stesso lodo, in definitiva, permette di considerarlo senza dubbi esecutivo sin dalla sua notificazione.

                           5.8  Infine, entrambe le parti istanti si oppongono ai reclami richiamando la motivazione con cui il Pretore aveva ritenuto esecutivo il lodo in sede di opposizione al sequestro.

                             a)  A rigore di diritto si tratta però di un’allegazione che non è stata esplicitamente formulata in prima istanza, da considerare dunque inammissibile in questa sede. Se non fosse che nelle sentenze impugnate riferite alle istanze di CO 3 il Pretore ha rinviato per abbondanza a tale motivazione (contenuta nel consid. 4.2.3), incentrata sul punto 11 del compromesso arbitrale, a tenore del quale “il lodo arbitrale sarà notificato ai sensi di legge, così da garantirne la sua esecutività in Svizzera e all’estero”, da cui ha desunto che il lodo arbitrale di prima istanza è esecutivo sin dalla sua notificazione alle parti.

                            b)  I reclamanti obiettano che secondo la dottrina prevalente, la prima e la seconda istanza arbitrale formano un’unità procedurale, che sfocia in un unico lodo, quello di secondo grado, ove la procedura di ricorso sia stata attivata. D’altronde, a mente loro, le parti non hanno esplicitamente derogato alla regola per cui l’ap­­pello arbitrale ha effetto sospensivo. Il paragrafo 11 del compromesso arbitrale si applica al lodo di prima istanza solo se la procedura di appello arbitrale non è attivata, mentre in questa seconda ipotesi la pronuncia del tribunale arbitrale superiore rimpiazza il lodo di primo grado.

                             c)  La questione dell’esecutività del lodo è di natura giuridica e può quindi essere discussa dalle parti – e segnatamente dai reclamanti –, ancorché sulla base dei soli fatti accertati in prima sede (sopra consid. 1.4), sicché unicamente quanto è oggetto del considerando 4.2.3 summenzionato entra in considerazione in questa sede. Orbene, la clausola per cui “il lodo arbitrale sarà notificato ai sensi di legge, così da garantirne [l’]esecutività in Svizzera e all’estero” non dà indicazioni sugli effetti di un eventuale appello arbitrale – lo stesso Pretore e gli istanti sottolineano come la clau­sola s’inserisca nelle norme relative alla prima istanza – e comunque non statuisce esplicitamente che il lodo di primo grado sarebbe esecutivo nonostante la presentazione di un appello. Non appare quindi indiscutibile la volontà delle parti di derogare al principio in virtù del quale, secondo la dottrina citata in precedenza (sopra consid. 5.4/a), solo il lodo dell’autorità arbitrale di ultima istanza diventa esecutivo con la sua notifica alle parti nel senso degli art. 190 cpv. 1 LDIP o 387 CPC. Anche sotto questo punto di vista non si può dire che gli istanti abbiano comprovato il carattere esecutivo del lodo del 29 gennaio 2016. Non essendo univoca l’interpretazione della clausola, e in mancanza di un’at­­testazione di esecutività vincolante, le istanze andavano respinte, fermo restando che il carattere formale della procedura di rigetto (sopra consid. 2) non preclude agli istanti la possibilità di presentare una nuova istanza corredata da una valida attestazione d’esecutività o da altri mezzi di prova idonei a dimostrare l’esecutività del lodo arbitrale (cfr. DTF 140 III 461 consid. 2.5).

                             6.  Stante ciò che precede, le domande di revoca dell’effetto sospensivo concesso ai reclami diventano senza oggetto.

                             7.  In entrambe le sedi le tasse, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili seguono la soc­combenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime vanno fissate in virtù del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC. Si giustifica, per quanto attiene alle ripetibili di seconda sede, di riferirsi al limite medio-basso della tariffa per valori litigiosi di complessivi fr. 5'947'992.40 nelle cause inoltrate da CO 1 e CO 2, e di fr. 12'907'097.50 in quelle avviate da CO 3, e al­l’effettivo lavoro svolto dal patrocinatore dei reclamanti, risoltosi nella redazione per ognuno di essi di otto reclami, i cui contenuti sono praticamente identici, oltre a due brevi repliche.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso milionario di tutte le cause, raggiunge sen­z’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo di RE 1 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.297) è accolto.

                           1.1   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

                                  1. L’istanza è respinta.

                                         2. Le spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste a loro carico in solido. Essi rifonderanno al convenuto, sempre in solido, fr. 10'000.– per ripetibili.

                           1.2  Le spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifondergli, sempre in solido, fr. 4'000.– per ripetibili.

                                  2.   Il reclamo di RE 2 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.298) è accolto.

                           2.1   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

                                  1. L’istanza è respinta.

                                         2. Le spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste a loro carico in solido. Essi rifonderanno al convenuto, sempre in solido, fr. 10'000.– per ripetibili.

                           2.2  Le spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifondergli, sempre in solido, fr. 4'000.– per ripetibili.

                                  3.   Il reclamo di RE 3 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.299) è accolto.

                           3.1   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

                                  1. L’istanza è respinta.

                                         2. Le spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste a loro carico in solido. Essi rifonderanno alla convenuta, sem­pre in solido, fr. 10'000.– per ripetibili.

                           3.2  Le spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifonderle, sempre in solido, fr. 4'000.– per ripetibili.

                             4.   Il reclamo di RE 4 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.300) è accolto.

                           4.1   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

                                  1. L’istanza è respinta.

                                         2. Le spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dagli istanti, sono poste a loro carico in solido. Essi rifonderanno al convenuto, sempre in solido, fr. 10'000.– per ripetibili.

                           4.2  Le spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2, tenuti a rifondergli, sempre in solido, fr. 4'000.– per ripetibili.

                             5.   Il reclamo di RE 1 contro CO 3 (inc. 14.2016.301) è accolto.

                           5.1   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

                                  1. L’istanza è respinta.

                                         2. Le spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà al convenuto fr. 12'000.– per ripetibili.

                           5.2  Le spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 3, tenuto a rifondere ad RE 1 fr. 6'000.– per ripetibili.

                             6.   Il reclamo di RE 4 contro PI 4 (inc. 14.2016.302) è accolto.

                           6.1   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

                                  1. L’istanza è respinta.

                                         2. Le spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà al convenuto fr. 12'000.– per ripetibili.

                           6.2  Le spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 3, tenuto a rifondere a RE 4 fr. 6'000.– per ripetibili.

                             7.   Il reclamo di RE 2 contro CO 3 (inc. 14.2016.303) è accolto.

                           7.1   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

                                  1. L’istanza è respinta.

                                         2. Le spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà al convenuto fr. 12'000.– per ripetibili.

                           7.2  Le spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di PI 4, tenuto a rifondere ad RE 2 fr. 6'000.– per ripetibili.

                                  8.   Il reclamo di RE 3 contro CO 3 (inc. 14.2016.304) è accolto.

                           8.1   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della la sentenza impugnata (inc. __________) sono così riformati:

                                  1. L’istanza è respinta.

                                         2. Le spese processuali, di fr. 2'000.–, da anticipare dall’istante sono poste a suo carico. Egli rifonderà alla convenuta fr. 12'000.– per ripetibili.

                           8.2  Le spese processuali di fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 3, tenuto a rifonderle fr. 6'000.– per ripetibili.

                             9.  Notificazione a:

–; –; –  ,.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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