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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.04.2017 14.2016.292

21 avril 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,641 mots·~8 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese di una decisione di ammonimento. Identità tra debitore ed escusso. Cambiamento di nome

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.292

Lugano 21 aprile 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza del 17 ottobre 2016 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 marzo 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale titolo di credito la “decisione 18/03/2015 n. __________ dip. delle istitu­zioni uff.giuridico della circolazione < Tassa di giudizio”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 ottobre 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest . Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 novembre 2016.

                            C.  Statuendo con decisione del 1° dicembre 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.– e un’indennità di fr. 100.– a favore del­l’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domande di effetto sospensivo formulata con il reclamo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 dicembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico sono quindi irricevibili i documenti 2 (busta contenente la decisione di ammonimento) e 3 (licenza di condurre dell’escusso) acclusi al reclamo, così come le relative allegazioni, siccome il reclamante non li ha fatti valere in prima sede.

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Con la decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istan­­za dopo aver respinto la contestazione dell’escusso, secondo cui egli non sarebbe l’autore dell’infrazione alle regole della circolazione stradale per cui è stata prelevata la tassa di giustizia posta in esecuzione. Accertato che la sanzione dell’ammonimento e le relative spese decretate dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione con decisione del 18 marzo 2015 sono effettivamente dirette nei confronti di “PI 1”, il primo giudice ha però rilevato come l’escusso sia stato autorizzato con decisione governativa del 30 gennaio 2004 a modificare il proprio nome da PI 1 in RE 1.

                             4.  Nel reclamo RE 1 ricorda di avere respinto la decisione di multa recapitatagli dal postino in quanto indirizzata non a lui bensì a nome di PI 1. Sostenendo di non averla ricevuta, egli si lamenta di una violazione del suo diritto di essere sentito. Il reclamante rimprovera inoltre al Giudice di pace di essersi riferito d’ufficio alla risoluzione governativa del 30 gennaio 2004 malgrado non fosse stata evocata dalle parti e senza sentire le parti al riguardo né considerare che la licenza di condurre dell’escusso è stata rilasciata sin dal 5 ottobre 1976 a nome di RE 1. In mancanza d’identità tra escusso e debitore menzionato sulla decisione di multa, il reclamante chiede la reiezione dell’istanza di rigetto.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Nella fattispecie non si disconosce che il nome del destinatario della decisione di ammonimento del 18 marzo 2015 (“PI 1”) non è identico a quello dell’escusso menzionato sul precetto esecutivo e sull’istanza di rigetto (“RE 1”). Il Giudice di pace ha però accertato d’ufficio che l’escusso è stato autorizzato con decisione governativa del 30 gennaio 2004 a modificare il proprio nome da PI 1 in RE 1. Il reclamante si duole che tale circostanza sia stata accertata malgrado non fosse stata evocata dalle parti, ma misconosce che i fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice non devono essere né allegati né provati (art. 151 CPC; cfr. DTF 130 III 121 consid. 3.4; Sutter-Somm/Schrank in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber­ger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 31 ad art. 39 CPC; Hurni in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 31 ad art. 55 CPC; Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 9 ad art. 55 CPC).

                           5.2  Vero, però, che il giudice deve in linea di massima dare l’occasio­­ne alle parti di esprimersi sui fatti a lui notori se gli stessi non sono loro del tutto evidenti (Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 6 ad art. 151 CPC). Che nel caso in esame il cambiamento del proprio nome non sia palese perlomeno al reclamante non può seriamente essere sostenuto, specie perché egli non lo revoca in dubbio. Ad ogni modo, proprio per il fatto che il reclamante non contesta l’avvenuto cambiamento del proprio nome la censura di violazione del suo diritto di essere sentito si palesa abusiva e non merita tutela.

                             6.  Come già rilevato (sopra consid. 1.2), l’allegazione del reclamante secondo cui egli non avrebbe avuto modo di esprimersi sulla decisione di ammonimento sulla quale è fondato il rigetto dell’op­­posizione è nuova e dunque irricevibile, come il documento giustificativo su cui poggia. Sia come sia, lo stesso reclamante ammette di avere ricevuto la busta contenente la decisione in questione, di cui produce la fotocopia (doc. 2). Ritornandola al mittente senza, a suo dire, aprirla, benché fosse indirizzata a lui (ancorché con il suo nome pregresso), RE 1 ha rinunciato a esercitare il proprio diritto di essere sentito e non può più in buona fede contestare il passaggio in giudicato della decisione di ammonimento. È parimenti inammissibile (poiché nuovo) e co­munque privo di rilievo il fatto che la licenza di condurre dell’e­­scusso è registrata sin dal 1976 a nome di RE 1, non trattandosi di un documento d’identità (v. art. 1 dell’Ordinanza sui documenti d’identità, RS 143.11). È così segnata la sorte del reclamo.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili siccome la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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