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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.04.2017 14.2016.282

3 avril 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·536 mots·~3 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro del reclamo. Stralcio

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.282

Lugano 3 aprile 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 ottobre 2016 dalla

CO 1  

contro

RE 1

(rappr. dal fiduciario commercialista, RA 1 ,)  

giudicando sul reclamo del 28 novembre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2016 dal Pretore, con cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla reclamante al precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 settembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a domanda della CO 1 per l’incasso di fr. 10'260.– oltre agli interessi del 5% dal 10 luglio 2016;

preso atto dello scritto del 31 marzo 2017 con cui la Comunione, a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo con la controparte, ha chiesto di stralciare la causa di reclamo dal ruolo, ponendo le spese a suo carico, compensate le ripetibili;

ritenuto che la richiesta di stralcio del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC), adeguatamente proporzionate agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

precisato che non si pone invece problema di ripetibili, la CO 1 non avendo formulato nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2016 alcuna richiesta al riguardo (v. art. 105 cpv. 2 CPC);

rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'260.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate (nella misura di fr. 420.–) dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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