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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.2016 14.2016.251

5 décembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,233 mots·~6 min·3

Résumé

Fallimento. Pagamento dei crediti che hanno portato al fallimento prima della sua apertura

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.251

Lugano 5 dicembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (giusta l’art. 48b LOG) nelle tre cause __________ /__________/__________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città pro­mosse con istanze del 20 maggio 2016 (per le due prime) e del 1° giugno 2016 (per la terza) da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 2 novembre 2016 presentato dalla società RE 1 contro la decisione emessa il 31 ottobre 2016 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________ e __________ del­l’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 20 maggio e il 1° giugno 2016 CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di complessivi fr. 35'131.90 più interessi e spese.

                                  B.   Il 30 giugno 2016, giorno in cui è stata rinviata l’udienza di discussione, la parte convenuta ha informato per email la Pretura di volerle comunicare entro il giorno successivo la data del pagamento del saldo di quanto dovuto all’istante, pari a fr. 36'485.05. Il 17 agosto 2016, l’istante ha comunicato tramite __________ il pagamento di fr. 5'000.– da parte della convenuta e postulato la sospensione della procedura fino al 31 agosto, salvo chiedere il 1° settembre al Pretore di “procedere come di sua competenza” dal momento che la convenuta non aveva dato seguito al suo impegno. Sennonché il 5 settembre 2016, CO 1 ha confermato di avere ricevuto ulteriori fr. 5'000.– dalla convenuta e ha chiesto una nuova sospensione della procedura fino al 20 settembre per poi sollecitarne il 6 ottobre la riattivazione avendo la controparte nuovamente disatteso i propri impegni. Con scritto 10 ottobre, il Pretore ha invitato l’istante a trasmettergli una copia dell’ultimo accordo pattuito con la controparte e, sulla scorta della risposta, ha impartito a quest’ultima un ultimo e improrogabile termine di 10 giorni per comprovare in via documentale di aver saldato integralmente il suo debito od ottenuto dall’istante una nuova dilazione di pagamento. Il 31 ottobre, CO 1 ha comunicato al Pretore di non avere ricevuto alcun pagamento dalla convenuta né di averle concesso alcuna proroga.

                                  C.   Statuendo con decisione dello stesso 31 ottobre 2016 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 2 novembre 2016 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 novembre 2016, giuntole due giorni dopo, per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere trovato un accordo con il creditore ancora prima della sua pronuncia. Il 4 novembre 2016 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 14 novembre 2016, la RE 1 ha inoltrato un complemento di reclamo, in cui allega di avere saldato il suo debito un giorno prima del fallimento. Il reclamo e il suo complemento non sono stati intimati alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 2 e il 14 novembre 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 lo stesso 2 novembre, in concreto sia il reclamo sia il suo complemento sono tempestivi, la scadenza del termine d’impugnazione di 10 giorni, avvenuta sabato 12 novembre, essendo stata riportata a lunedì 14 novembre 2016 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                   2.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato in particolare se il debitore dimostra con documenti di avere, prima della sua apertura, pagato il debito compresi gli interessi e le spese (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).

                                         Orbene, nel caso specifico con il reclamo complementare del 14 novembre 2016 la reclamante ha dimostrato di avere estinto i suoi crediti nei confronti dell’istante un giorno prima della data di apertura del fallimento, come risulta dalla dichiarazione di que­st’ultimo datata 1° novembre 2016 (doc. C accluso al complemento di reclamo). Ora, anche un pagamento fatto direttamente al creditore osta alla pronuncia del fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF; Giroud in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 172 LEF) e ne giustifica la revoca in seconda sede (Gi­roud, op. cit., n. 21 ad art. 174) senza esame della solvibilità del convenuto (nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF) ove sia avvenuto prima della data di apertura indicata nella decisione di fallimento giusta l’art. 175 LEF (sentenza della CEF 14.2014.176 del 10 ottobre 2014 consid. 1.3 con rinvii). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato senza verifica della sua solvibilità, non senza ribadire che la dichiarazione 3 novembre 2016, allegata alla domanda di effetto sospensivo, con cui CO 1 ha comunicato di ritirare le istanze di fallimento risultava posteriore all’apertura del fallimento.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 31 ottobre 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

–     ; –; –  Ufficio di esecuzione, Locarno; –  Ufficio dei fallimenti, Locarno; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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