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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.01.2017 14.2016.229

23 janvier 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·641 mots·~3 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.229

Lugano 23 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 11 agosto 2016 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 ottobre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'668.65 oltre agli interessi del 5% dal 10 maggio 2016, indicando quale titolo di credito: “Saldo del mese di marzo (Fr. 170.–). Retribuzione del mese di aprile (Fr. 1'498.65)”;

                                         che statuendo con decisione del 3 ottobre 2016 sull’istanza promossa l’11 agosto 2016 da CO 1 per fr. 1'752.08, il Giudice di pace l’ha parzialmente accolta e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente all’importo di fr. 1'668.65 oltre agli interessi del 5% dal 10 maggio 2016 figurante sul precetto esecutivo, ponendo a carico della convenuta le spese processu­ali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2016;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che nella fattispecie, come si evince dall’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, la sentenza è stata notificata alla RE 1 già il 4 ottobre 2016, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il 5 ottobre (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), è venuto a scadere venerdì 14 ottobre 2016;

                                        che presentato solo il 20 ottobre 2016 il reclamo è tardivo e pertanto inammissibile;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'498.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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