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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.01.2017 14.2016.202

17 janvier 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,997 mots·~10 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione dell’indennità per spese ripetibili in prima sede

Texte intégral

Incarti n. 14.2016.202 14.2016.203

Lugano 17 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause n. __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanze 13 luglio 2016 dalla

RE 1 __________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

contro, rispettivamente  

CO 1 __________ e CO 2, __________  

giudicando sui reclami del 15 settembre 2016 presentati dalla RE 1 contro le due decisioni emesse il 2 settembre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 marzo 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'471.50 oltre agli interessi del 9% dal 25 dicembre 2015, indicando quale titolo di credito il “contratto di leasing n. __________. Debitore solidale con: CO 2, __________”.

                            B.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso anch’esso l’8 marzo 2016 sempre dall’UE di Mendrisio, la RE 1 ha escusso anche la società CO 2 per l’incasso di fr. 2'471.50 oltre agli interessi del 9% dal 25 dicembre 2015, indicando quale titolo di credito il “contratto di leasing n. __________. Debitore solidale con: CO 1, __________”.

                            C.  Avendo entrambi i debitori interposto opposizione ai precetti ese­cutivi, con istanze del 13 luglio 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, le parti convenute non hanno presentato osservazioni scritte alle istanze.

                            D.  Statuendo con due decisioni del 2 settembre 2016, il Giudice di pace ha accolto ambedue le istanze, ponendo a carico di ogni escusso le spese processuali di fr. 175.– e un’indennità di fr. 30.– a favore della parte istante.

                            E.  Contro le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 15 settembre 2016 per ottenere, in entrambe le procedure e in via principale, l’assegna­­zione di fr. 420.– a titolo di ripetibili (anziché fr. 30.–), e in via subordinata il rinvio della causa al Giudice di pace per nuovo giudizio sulle ripetibili. Debitamente invitati a presentare osservazioni, i convenuti sono rimasti silenti.

Considerando

in diritto:              1.  Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  I reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che riguardano la stessa parte istante e pongono la medesima questione giuridica. Si giustifica così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’auto­­nomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                           1.2  Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 15 settembre 2016 contro le sentenze notificate mediante invio per posta semplice direttamente alla RE 1 al più presto lunedì 5 settembre 2016, in concreto i reclami sono tempestivi. Il fatto che la notifica sia stata fatta, in urto con l’art. 137 CPC, direttamente alla reclamante anziché al suo patrocinatore rimane dunque senza conseguenza.

                           1.3  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nelle due decisioni impugnate il Giudice di pace ha dato integralmente ragione alla parte istante, attribuendole però, senza motivazione, ripetibili di soli fr. 30.– benché fosse patrocinata da un avvocato.

                             3.  Nei reclami la RE 1 ricorda che secondo la tariffa cantonale per un valore litigioso di fr. 2'471.50 le ripetibili possono essere fissate tra fr. 75.– e fr. 432.55 “arrotondati”. Tenuto conto che il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le sue istruzioni, analizzare gli atti processuali, verificare il pagamento degli anticipi degli oneri processuali, redigere le istanze di rigetto dell’opposizione ognuna di cinque pagine e sollecitare l’evasione delle pratiche ammonta a un’ora e mezza, essa ritiene ragionevole assegnarle in ambedue le procedure un’indennità per ripetibili di fr. 420.– calcolata secondo il costo di fr. 280.–/ora stabilito dalle legge per la remunerazione degli avvocati.

                             4.  In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).

                           4.1  Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).

                             a)  Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onora­­rio dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

                            b)  Nel caso specifico, avuto riguardo al valore litigioso di fr. 2'471.50 in entrambe le procedure, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 75.– (15% x 20% di fr. 2'471.50) e fr. 435.– (25% x 70% di fr. 2'471.50) arrotondati. Non risulta, d’altronde, che le cause in esame abbiano richiesto un dispendio manifestamente inferiore o superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto o verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. Ora, l’impegno del patrocinatore dell’istante supera evidentemente i fr. 30.– riconosciuti dal Giudice di pace (corrispondenti a circa 6½ minuti secondo la tariffa di fr. 280.– l’ora). Pur ricordato il potere d’apprezzamento riconosciuto al giudice di prime cure nel determinare spese e ripetibili, nel caso in esame le decisioni impugnate ledono manifestamente la tariffa, siccome stabiliscono senz’alcuna motivazione un onorario inferiore al minimo, già molto modesto, di fr. 75.– da essa fissato. Le cause essendo mature per il giudizio, la Camera può statuire essa stessa sulla questione senza rinviarle al Giudice di pace (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), conformemente a quanto postulato dalla reclamante in via principale.

                           4.2  In prima sede l’escutente non ha specificato l’importo richiesto a titolo d’indennità, ma nei reclami chiede la rifusione di fr. 420.– complessivi per ogni procedura, che rappresentano un’ora e mezza di lavoro in base alla tariffa di fr. 280.–/ora. Sennonché trattandosi di due cause del tutto simili, che si distinguono tra di esse quasi esclusivamente dal nome dei condebitori solidali, non si giustifica di riconoscere più di un’ora di lavoro per ogni causa, pari a ripetibili di fr. 280.– in un caso come nell’altro. Ciò appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. I reclami vanno quindi parzialmente accolti e i dispositivi n. 2 delle due sentenze impugnate riformati in tal senso.

                             5.  Premesso che i valori litigiosi in questa sede sono pari a fr. 390.–, ossia alla differenza tra l’indennità di fr. 30.– assegnata dal Giudice di pace e quella di fr. 420.– chiesta dalla reclamante, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), e le ripetibili, il cui importo pieno non potrebbe ragionevolmente essere inferiore a una mezz’ora di lavoro, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, come detto di fr. 390.–, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa n. __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                  2.   La tassa di giustizia di fr. 175.– da anticipare dalla parte istante è posta a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 280.– per ripetibili.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 30.– e per i restanti fr. 70.– a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 50.– per ripetibili ridotte.

                             3.   Il reclamo nella causa n. __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                  2.   La tassa di giustizia di fr. 175.– da anticipare dalla parte istante è posta a carico della CO 2, che rifonderà alla RE 1 fr. 280.– per ripetibili.

                             4.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 30.– e per i restanti fr. 70.– a carico della CO 2, che rifonderà alla RE 1 fr. 50.– per ripetibili ridotte.

                             5.  Notificazione a:

–; –; –  , ,.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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