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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.01.2017 14.2016.198

4 janvier 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,376 mots·~7 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonale e federale diretta

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.198

Lugano 4 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promosse con istanze 2 giugno 2016 da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sul “richiamo” (recte: reclamo) del 12 settembre 2016 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 31 agosto 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta cantonale per il 2014 di fr. 497.30 oltre agli interessi correnti del  2.5% dal 13 febbraio 2016 e di fr. 6.60 per interessi aggiornati sino al 12 febbraio 2016;

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2016 dall’UE di Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escus­so RE 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta per il 2014 di fr. 93.95 oltre agli interessi correnti del 3% dal 13 febbraio 2016 e di fr. 1.50 per interessi aggiornati sino al 12 febbraio 2016;

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze 2 giugno 2016 lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna;

                                  che nel termine impartito, la parte convenuta ha fatto pervenire osservazioni scritte del 2 luglio 2016, completate tardivamente con uno scritto del 1° agosto 2016, mentre gli enti istanti hanno confermato le rispettive istanze con replica del 22 agosto 2016;

                                  che statuendo con decisioni del 31 agosto 2016, il Giudice di pace ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– nella prima causa e di fr. 50.– nella seconda e in ciascuna delle cause un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

                                  che contro le sentenze appena citate (“e altri” giudizi, di cui non si può tenere conto siccome non designati precisamente né prodotti), RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 settembre 2016 per ottenere un aiuto e una compensazione finanziaria, facendo valere di non capire gli scritti della Giudicatura di pace di Balerna, non essendo giurista né avendo mai frequentato una scuola italiana, e per contestare di dovere pagare con la sua pensione di fr. 2'200.– fatture che riguardano la propria salute;

                                  che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto del­l’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che presentati il 14 settembre 2016 contro le sentenze notificate a RE 1 il 6 settembre, in concreto i reclami sono tempestivi;

                                  che le parti non hanno alcun diritto a una traduzione delle sentenze impugnate (DTF 115 Ia 64 e Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 129 CPC);

                                  che a prescindere dalle imperfezioni linguistiche, con il reclamo in esame RE 1 ha manifestato di avere capito il senso quanto meno essenziale delle sentenze impugnate, peraltro semplici e succinte, e ad ogni modo avrebbe potuto fare capo, a mo’ di esempi, a un traduttore, a un conoscente o al servizio di consulenza giuridica dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino (OATI) per farsene spiegare il significato;

                                  che secondo la legge (art. 321 cpv. 1 CPC) il reclamo dev’essere “motivato”, ciò che la Camera verifica d’ufficio;

                                  che il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

                                  che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;

                                  che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica;

                                  che nel caso specifico RE 1 non si è confrontata con le sentenze impugnate, ma si è in sostanza limitata a lamentare di non avere i mezzi per far fronte al proprio fabbisogno, ai costi legati alla salute e ad altri debiti;

                                  che il reclamo si rivela così irricevibile;

                                  che, ad ogni modo, il giudice del rigetto dell’opposizione non è competente per valutare la situazione economica dell’escusso e ancora meno per respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione sulla base di tale valutazione;

                                  che la sua competenza si limita a verificare, d’ufficio, l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione, di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF), nulla di più, nulla di meno (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima]);

                                  che nel caso concreto le decisioni di tassazione del 4 giugno 2015 relative alle imposte cantonale e federale diretta per il 2014 prodotte dalle autorità istanti (doc. C accluso alle istanze) sono passate in giudicato e costituiscono pertanto validi titoli di rigetto definitivo delle opposizioni interposte da RE 1 (art. 165 cpv. 3 LIFD, 244 cpv. 3 LT e 80 cpv. 2 n. 2 LEF) per gli importi posti in esecuzione;

                                  che delle difficoltà finanziarie della reclamante si terrà conto, se del caso, in sede di pignoramento, il quale potrà vertere unicamente sulla parte del reddito di RE 1 che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF), compresi i costi per la salute ritenuti indispensabili ai sensi di tale norma;

                                  che in queste condizioni il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile, senza necessità di nominare un patrocinatore d’ufficio, l’esito dell’impugnazione apparendo d’acchito privo di probabilità di successo giusta l’art. 117 lett. b CPC;

                                  che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante (i cui redditi appaiono limitati alle prestazioni dell’AVS) e il fatto ch’essa è sprovvista di formazione giuridica e ha agito senza il patrocinio di un avvocato inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 503.90 in un caso e di fr. 95.45 nell’altro, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; – .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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