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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.03.2016 14.2016.19

15 mars 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,329 mots·~12 min·4

Résumé

Sequestro di salario del lavoratore frontaliere per premi di assicurazione malattia obbligatoria non pagati. Diritto d’opzione. Affiliazione d’ufficio. Irricevibilità di nuovi documenti in sede di reclamo

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.19

Lugano 15 marzo 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa SO.2016.134 (sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 gennaio 2016 da

RE 1  

contro  

CO 1 (Italia)  

giudicando sul reclamo 2 febbraio 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 gennaio 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza 12 gennaio 2016 diretta contro CO 1, la RE 1 (in seguito: RE 1) ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio all’estero del debitore) il sequestro del salario ch’egli percepisce quale dipendente della società __________ SA, __________, sino a concorrenza di fr. 23'796.– oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2012. Quale titolo del credito, l’istante ha indicato il (mancato) pagamento dei premi LAMal dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2015.

                                  B.   Statuendo con decisione del 22 gennaio 2016, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico della RE 1 le spese processuali di fr. 150.–.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 febbraio 2016 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento dell’istanza di sequestro, chiedendo di porre le spese giudiziarie e le ripetibili a carico dello Stato del Cantone Ticino, e solo “eventualmente” a carico del debitore.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 2 febbraio 2016 contro la sentenza notificata alla reclamante il 25 gennaio (estratto “Tracciamento degli invii”), in concreto il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ricevibile.

                                1.2   Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato al convenuto.

                                1.3   La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

                                1.4   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a)    La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b)    La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Sono inam­missibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; cfr. DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’in­­fluire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

c)    Presentati per la prima volta con il reclamo, i sei solleciti di pagamento della RE 1 a CO 1 e la comminatoria d’incasso in via esecutiva (doc. 9-15), la decisione del 1° ottobre 2009 con cui l’Ufficio assicurazione malattia del Canton Ticino (UAM) ha decretato l’affiliazione d’ufficio di CO 1 alla RE 1 e quella dell’8 gennaio 2010 che respinge il reclamo dell’assicurato contro la sua affiliazione d’ufficio (doc. 17) sono documenti nuovi e come tali irricevibili. Essi vanno pertanto estromessi dall’incarto e non se ne potrà tenere conto ai fini del presente giudizio.

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa). Ciò vale anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; cfr. sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver ritenuto che, sulla scorta della documentazione prodotta e allestita unilateralmente dalla sequestrante, dai suoi organi o da sue persone ausiliarie, il credito vantato dalla RE 1 non raggiungesse il grado di verosimiglianza richiesto dall’art. 272 LEF.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1, ricordato l’obbligo d’assicurazione per le cure medico-sanitarie cui sono soggetti anche coloro che risiedono all’estero e lavorano in Svizzera – eccezion fatta per chi esercita il diritto di opzione decidendo di assicurarsi presso il proprio Paese di domicilio – afferma che CO 1 le è stato assegnato d’ufficio come assicurato dallo Stato del Canton Ticino. Asserisce perciò di non disporre di documenti sottoscritti dal debitore e, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale, sostiene che l’esistenza di un contratto di assicurazione può presupporsi con il grado di verosimiglianza preponderante quando l’assicurato non riesce a dimostrare la fine del rapporto contrattuale. A detta della reclamante, ciò sarebbe il caso nella fattispecie e non le spetterebbe comprovare la volontà contrattuale del debitore, dal momento che si è limitata a ossequiare gli obblighi a essa imposti dal Cantone.

                                   5.   Per rendere verosimile che CO 1 è debitore nei suoi confronti dei premi LAMal maturati dal luglio del 2010 al dicembre del 2015, la RE 1 ha prodotto in prima istanza un plico di “conteggi premi” relativi al suddetto periodo, una pagina delle sue condizioni generali e sei polizze d’assicurazione per gli anni dal 2010 al 2015 compresi (doc. B, C e D acclusi all’istanza).

                                5.1   Ora, tutti questi documenti, poiché allestiti unilateralmente dalla reclamante, non costituiscono indizi oggettivi, secondo la giurisprudenza (sopra consid. 2), dell’esistenza di un obbligo di RE 1 di versarle premi LAMal. Non si disconosce che gli assicuratori nel campo dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia siano abilitati a emettere decisioni in materia di prestazioni, crediti, ingiunzioni e opposizioni interposte dagli assicurati (art. 49 e 52 LPGA [RS 830.1]) come pure di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo (art. 79 LEF). Neppure la reclamante, tuttavia, pretende che i conteggi premi e le polizze d’assicurazione prodotte in prima sede siano decisioni. La sentenza impugnata resiste quindi alla critica.

                                5.2   La RE 1 non può d’altronde dedurre alcunché a suo favore dalla sentenza del Tribunale federale del 16 dicembre 2005 (inc. K 115/05, consid. 3.1), in cui esso si è limitato a constatare come le circostanze accertate dall’istanza precedente – non riportate nella decisione federale – permettessero di ritenere con un grado di verosimiglianza preponderante che il convenuto era assicurato contro la malattia al momento dell’entrata in vigore della LAMal e aveva continuato a esserlo in seguito in assenza di disdetta e di cambiamento d’assicuratore. Nel caso in esame, invece, la RE 1 non ha reso verosimili le circostanze da cui il Pretore avrebbe potuto inferire l’esistenza di un’affiliazione d’uffi­­cio, come dimostrano le seguenti considerazioni.

                                5.3   La legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal, RS 832.10), prevede all’art. 3 cpv. 1 l’obbligo assicurativo generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio nazionale. Con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione Europea, vale il principio secondo cui il suddetto obbligo viene determinato dal regime di assicurazione malattia dello Stato in cui la persona svolge un’attività salariata, e ciò anche se questa risiede sul territorio di un altro Stato membro (principio della lex loci laboris). Di conseguenza, in virtù di tale principio, le persone straniere che lavorano in Svizzera sono di regola obbligate ad affiliarsi presso un assicuratore riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica.

                                         Sono tuttavia previste delle eccezioni. Infatti, i lavoratori stranieri di alcuni Paesi membri (tra cui l’Italia) godono del cosiddetto “diritto di opzione”, ossia hanno la facoltà di decidere se scegliere di assicurarsi presso una cassa malati svizzera oppure se inoltrare una richiesta di esenzione dall’obbligo di assicurazione presso le autorità competenti del Cantone in cui lavorano, dimostrando di avere una copertura assicurativa equivalente nello Stato di residenza. Tale diritto dev’essere esercitato entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera (sentenza del Tribunale federale 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.1 e 2.3.3; Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681, Sezione A, punto 1, cifra 3, lett. b/aa). In caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore frontaliere, il Cantone procede all’affilia­­zione d’ufficio.

                                5.4   Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalla RE 1 con l’istanza di sequestro non si evince che il debitore sia stato a lei affiliato d’ufficio dal Cantone né se CO 1 ha esercitato il proprio diritto di opzione. Davanti al primo giudice essa non ha infatti prodotto tutta la documentazione pertinente che ci si poteva ragionevolmente aspettare da lei a sostegno della propria domanda, da cui si potesse desumere l’effettivo obbligo, da parte di CO 1, di pagare i premi stabiliti dalle polizze assicurative della RE 1. In particolare, essa non ha prodotto in prima sede la decisione d’affiliazione d’ufficio e non ha neppure allegato che ciò non fosse possibile, tanto meno ch’essa ha accluso tale decisione al reclamo (doc. 17). Sennonché, come visto (sopra consid. 1.4/b), la produzione di nuovi documenti è vietata in seconda sede (ciò vale anche per il reclamo 23 ottobre 2009 del debitore e per la decisione dell’8 gennaio 2010 che lo respinge [doc. 17]).

                                5.5   In siffatte circostanze, la conclusione cui è giunto il primo giudice sulla scorta della documentazione prodotta non può di certo dirsi manifestamente errata, sicché la decisione impugnata non può essere considerata eccessivamente rigorosa circa le esigenze di verosimiglianza imposte alla reclamante (v. sentenze della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015 consid. 6.3 e 14.2008.74 del 4 settembre 2008, RtiD 2009 I 737 segg. n. 68c, consid. 8). Il reclamo va pertanto respinto. Il pronunciato, ad ogni modo, non priva la RE 1 del diritto di presentare una nuova istanza di sequestro completa della necessaria documentazione. Per garantire l’effetto di sorpresa, la decisione odierna non viene notificata a CO 1.

                                   6.   Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, essendo la procedura unilaterale. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'796.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

-

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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