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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.05.2016 14.2016.18

25 mai 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,524 mots·~13 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Scelta tra rigetto definitivo o provvisorio. Osservazioni del convenuto ignorate dal primo giudice

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.18

Lugano 25 maggio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) statuendo nella causa n. 0378-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 16 dicembre 2015 da

CO 1, e CO 2,  

contro  

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 2 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 gennaio 2016 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, i coniugi CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'136.– oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2015, indicando quale titolo di credito: “3 mesi affitto arretrato appartamento via __________ no. __________ __________ = 3900.00 + spese allestimento lettere, telefonate, raccomandate 236.00 = 4136.00”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 dicembre 2015 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto “provvisorio/definitivo” alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartitole con ordinanza del 23 dicembre 2015, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 gennaio 2016.

                            C.  Statuendo con decisione 20 gennaio 2016, il “Vice” Giudice di pace (recte: Giudice di pace supplente) ha accolto l’istanza e rigettato in via “definitiva” l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 4'136.– oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2015, e per fr. 73.30 relativi alle spese esecutive, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore degli istanti.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 febbraio 2016 per ottenerne in via principale l’annullamento e il rinvio alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione e in via subordinata l’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 3'900.–. Nelle loro osservazioni del 24 febbraio 2016, CO 1 e CO 2 hanno (implicitamente) concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 2 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 gennaio (estratto track & trace n. __________), in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente, riferendosi ai mezzi di prova prodotti dagli istanti e rilevata l’assenza di osservazioni del convenuto nel termine impartito, ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da costui per l’importo posto in esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2015, e per fr. 73.30 relativi alle spese esecutive.

                             4.  Nel reclamo RE 1 rivolge sostanzialmente tre rimproveri al primo giudice. Il primo, per aver violato il suo diritto di essere sentito dal momento che non ha considerato le sue osservazioni inviate il 18 gennaio 2016, benché il termine di 15 giorni assegnatogli il 23 dicembre 2015 – tenuto conto delle ferie esecutive natalizie – fosse stato rispettato. Postula quindi che le stesse vengano accettate ed esaminate dal Giudice di pace supplente, cui aveva tra l’altro chiesto d’indire un’udienza “al fine di valutare un eventuale accordo tra le parti che considerasse pure la posizione della condebitrice e coconduttrice, signora S__________ __________”. In secondo luogo il reclamante lamenta un’errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, il quale avrebbe respinto l’oppo­­sizione in via definitiva anziché in via provvisoria, il contratto di locazione fra le parti costituendo un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF e non un titolo enumerato all’art. 80 cpv. 1 LEF. Infine, RE 1 ritiene che, se concesso, il rigetto dell’opposizione va limitato al credito fondato sul titolo di rigetto provvisorio, quindi a fr. 3'900.–, posto come per le spese di fr. 236.– richieste con l’istanza non vi sia alcun riconoscimento di debito.

                             5.  Nelle loro osservazioni al reclamo, CO 1 e CO 2 chiedono implicitamente la conferma della decisione impugnata, limitandosi a sollevare dubbi sulla tempestività delle osservazioni inoltrate da RE 1 alla loro istanza di rigetto.

                             6.  In merito alla prima censura, non si disconosce che le osservazioni all’istanza fossero tempestive. Infatti, l’ordinanza del 23 dicembre 2015 con cui il Giudice di pace supplente ha trasmesso al convenuto l’istanza di rigetto dell’opposizione, assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte, è stata notificata durante le ferie natalizie, ossia nel periodo dal 18 dicembre al 1° gennaio compresi in cui i termini rimangono sospesi (art. 56 n. 2 LEF, applicabile anche alle procedure di rigetto dell’opposizione per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC). Il termine di 15 giorni ha iniziato pertanto a decorrere il 2 gennaio 2016 (art. 146 cpv. 1 CPC), ed è scaduto domenica 17 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 18 gennaio 2016 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                           6.1  Non v’è quindi dubbio che il primo giudice abbia violato il diritto di essere sentito di RE 1, dal momento che non ha considerato quanto eccepito da quest’ultimo prima dell’adozione della decisione impugnata. Ora, sebbene una simile violazione implichi di principio l’annullamento della decisione impugnata, non si giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al primo giudice, poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, che generebbe ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti a ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3; v. anche la sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid. 4). Il reclamante si è espresso infatti sia nelle osservazioni all’istanza sia nel reclamo, sicché la causa è da ritenersi matura per il giudizio e la Camera può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

                           6.2  Nelle sue osservazioni di prima istanza, il reclamante aveva chiesto al Giudice di pace supplente d’indire un’udienza “al fine di valutare un eventuale accordo tra le parti che considerasse pure la posizione della condebitrice e coconduttrice, signora __________”. Sennonché il primo giudice aveva già optato per una procedura scritta assegnandogli un termine appunto per presentare le sue osservazioni. Ora, la scelta tra procedura orale o scritta è lasciata al libero apprezzamento del giudice (art. 253 CPC). Il Tribunale federale ha recentemente precisato che il diritto a un’udienza pubblica dedotto dall’art. 6 n. 1 CEDU non sussiste di regola nelle procedure in cui il giudice non statuisce sul merito della pretesa dedotta in giudizio, fatto salvo quando la controversia verte sul diritto al trattamento della causa (di diritto civile) entro un termine ragionevole (DTF 141 I 100 consid. 5.1). È quindi dubbio che le parti possano esigere la tenuta di un’udienza pubblica in una procedura di rigetto dell’opposizione, seppure provvisorio (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015 consid. 5). Sia come sia, la conciliazione non è obbligatoria nella procedura di rigetto dell’opposizione (art. 198 lett. a CPC; sentenza della CEF 14.2015.170 del 18 novembre 2015 consid. 5). Neppure la richiesta di citazione di un’udienza, di conseguenza, giustifica il rinvio della causa al primo giudice.

                             7.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. Il giudice esamina pure d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2014.100 del 17 settembre 2014, consid. 1.3; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art. 84 LEF).

                           7.1  Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto, a patto che il locatore abbia effettivamente consegnato la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenuta tale per la durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO). Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin, op. cit. n. 116 ad art. 82).

                           7.2  Nella fattispecie, non vi è dubbio che il contratto di locazione di durata indeterminata sottoscritto il 9 settembre 2013 da CO 1 (in rappresentanza di sé stesso e della moglie CO 2) in veste di locatore e da RE 1 e S__________ __________ in qualità di conduttori con effetto dal 1° novembre 2013 costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione per le tre pigioni arretrate, pari a fr. 1'300.– l’una, per un totale di fr. 3'900.–, oltre agli interessi di mora dal 1° agosto 2015. In quei mesi, infatti, RE 1 e S__________ __________ risultavano ancora essere contrattualmente vincolati nei confronti dei locatori, la disdetta inoltrata dai conduttori con lettera raccomandata del 27 luglio 2015 essendo stata data per il 31 ottobre 2015 (quinto foglio accluso all’istanza).

                           7.3  Come richiesto dal reclamante, la decisione impugnata va pertanto rettificata in merito al tipo di rigetto concesso, che può essere nel caso specifico solo provvisorio – il contratto di locazione è un riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e non definitivo come invece stabilito dal primo giudice, il credito posto in esecuzione non risultando accertato in una decisione definitiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Ciò posto, la mancata indicazione nell’i­­stanza del tipo di rigetto postulato non ne determina per contro l’inammissibilità, giacché, come visto, anche questa Camera esamina d’ufficio la questione (sopra, consid. 7).

                           7.4  Come correttamente rilevato dal reclamante, non risulta invece alcun riconoscimento di debito – né quindi alcun titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione – per la pretesa dell’istante volta al pagamento delle “spese di allestimento lettere, telefonate e raccomandate” di fr. 236.–. In parziale accoglimento della sentenza im­pugnata, l’opposizione va quindi rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'900.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2015.

                           7.5  Per quanto attiene infine alle spese esecutive, va ricordato che al proposito non decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’ese­­cuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Anche l’importo di fr. 73.30 per spese esecutive va pertanto depennato dal dispositivo della sentenza impugnata.

                             8.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), il reclamante avendo vinto sulla contestazione delle spese di fr. 236.– ma avendo perso sulla domanda di rinvio dell’incarto al primo giudice e di fissazione di un’udienza. Le ripetibili possono quindi essere compensate. Il dispositivo sulla tassa di giustizia di prima sede può rimanere invariato, vista la soccombenza quasi totale del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si può assegnare alcuna indennità d’inconvenienza alla parte istante, non avendo la stessa motivato la sua domanda generica di “un’adeguata indennità” contrariamente a quanto richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

                             9.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 236.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 a 3 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'900.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2015.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 250.–, anticipata dalla parte istante, è posta a carico di RE 1.

                                         3.   Non si assegnano ripetibili.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste in ragione di metà a suo carico e per l’altra metà a carico di CO 1 e di CO 2 in solido, compensate le ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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