Incarto n. 14.2016.176
Lugano 15 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 25 luglio 2016 da
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 14 maggio 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto una petizione 29 ottobre 2008 promossa da RE 1 contro CO 1 nell’ambito di una compravendita immobiliare, ponendo le spese giudiziarie a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta ripetibili di fr. 7'000.–. Il Pretore aggiunto ha poi accolto parzialmente la domanda riconvenzionale dell’attrice convenzionale, condannando RE 1 a rifonderle fr. 5'904.30 e ponendo a carico di CO 1 due terzi delle spese giudiziarie di complessivi fr. 1'696.30 e un’indennità di fr. 1'500.– per ripetibili parziali a favore di RE 1 (inc. __________).
B. Con sentenza del 1° aprile 2014 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto l’appello presentato il 13 giugno 2012 da RE 1 contro la sentenza di primo grado, ponendo le spese giudiziarie di fr. 1'800.– a carico dell’appellante, tenuto a rifondere a CO 1 fr. 2'200.– per ripetibili (inc. 12.2012.103).
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 12'473.43 oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2016, indicando quale titolo di credito: “Sentenza 14.05.2012 Pretura di Locarno-Campagna (inc. no. __________). Sentenza 1.04.2014 II CCA Tribunale d’appello (inc. no. 12.2012.103)”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 luglio 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. La parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte nel termine impartito.
E. Statuendo con decisione 24 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 850.– a favore di CO 1.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento e la “riassegnazione”, da parte del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, di un nuovo termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Poiché il reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e la fissazione, da parte del primo giudice, di un nuovo termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto, occorre dapprima esaminare la censura con cui egli lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per non aver potuto presentare le sue osservazioni “per il semplice fatto che era assente per vacanze”.
2.1 In procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore, secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’essenza di questo tipo di procedura” (Messaggio concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC).
2.2 Dal fascicolo processuale in esame risulta che il Pretore ha optato per una procedura scritta e ha quindi notificato al convenuto l’istanza con ordinanza del 27 luglio 2016, invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Egli l’ha ritiriata il giorno successivo (doc. B), sottoscrivendo poi l’indomani un “ordine di trattenere la corrispondenza” presso la posta di __________ valevole dal 2 al 20 agosto 2016 (doc. C accluso al reclamo).
2.3 Ora, avendo l’escusso ritirato la raccomandata in questione il 28 luglio 2016, durante le ferie giudiziarie estive (art. 56 n. 1 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il termine di 15 giorni impartitogli per formulare eventuali osservazioni, iniziato a decorrere il 2 agosto 2016 (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto il 17 agosto 2016 (art. 142 cpv. 1 CPC cui rinvia l’art. 31 LEF). Entro tale scadenza il reclamante non ha presentato osservazioni né una domanda di proroga del termine assegnatogli, che ora risulta improponibile (art. 144 cpv. 2 CPC). Non sussiste, nelle circostanze descritte, alcuna violazione del diritto di essere sentito del reclamante, il quale ha avuto la possibilità concreta di esprimersi sull’istanza (anche dal luogo di villeggiatura) ma non l’ha sfruttata. A scanso di equivoci va aggiunto, del resto, che un’assenza per vacanze non costituisce un ostacolo non imputabile a colpa del debitore suscettibile di giustificare la restituzione del termine non rispettato (art. 33 cpv. 4 LEF).
3. Nel merito il reclamante asserisce che “molte sono le ragioni” per le quali egli non intende pagare le spese e le ripetibili in questione, “in quanto in quei 2 anni che la signora CO 1 non ha chiesto il pagamento molto è stato fatto, proprio in relazione con la sentenza definitiva”. Sennonché egli non spende una sola parola sulla sentenza impugnata e non spiega in particolare perché le sentenze 14 maggio 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna e 1° aprile 2014 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello non siano da considerare valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Il reclamo si avvera quindi inammissibile poiché insufficientemente motivato (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, la decisione impugnata risulta corretta, nella misura in cui le sentenze appena citate sono esecutive giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF e giustificano pertanto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal reclamante per l’intero importo di fr. 12'473.43 posto in esecuzione, composto dalle ripetibili di prima e seconda istanza di fr. 9'200.– e dalla riconvenzionale di fr. 5'904.30, tolte le spese giudiziarie riconvenzionali di complessivi fr. 1'130.87 e le ripetibili riconvenzionali di fr. 1'500.– (doc. B dispositivo n. I/2 e II/1, e doc. C dispositivo n. 2).
4. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'473.43, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).