Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.09.2016 14.2016.156

7 septembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,857 mots·~14 min·5

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multe disciplinari (Zwangsgeld) e spese processuali. Ricusazione del giudice. Legittimazione dell’UIPA. Eccezione di prescrizione

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.156

Lugano 7 settembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° giugno 2015 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 15 luglio 2016 presentato dall’__________ RE 1 contro la decisione emessa il 27 giugno 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino, per il tramite dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), ha escusso l’__________ RE 1 per l’incasso di fr. 89'500.–, indicando quali titoli di credito le ordinanze del 9 settembre 2011 con cui il Pretore di Lugano, sezione 1, ha inflitto all’escussa due multe di fr. 37'500.– ognuna, le ordinanze del 22 giugno 2011 dello stesso Pretore relative a due altre multe di fr. 3'500.– ognuna e una decisione del 31 ottobre 2012 sempre del medesimo Pretore relativamente a un residuo di tasse di giudizio, spese e oneri di fr. 7'500.–.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° giugno 2015 lo Stato del Canton Ticino, rappresentato dall’UIPA, ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 luglio 2015. Nella replica dell’8 luglio e nella duplica del 24 luglio le parti sono poi rimaste sulle rispettive posizioni.

                                  C.   Statuendo con decisione del 27 giugno 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e prescindendo dall’assegnare indennità.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l’__________ RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2016 “cum istanza di ricusazione del giudice __________”, per ottenerne l’accerta­mento di nullità e in subordine l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato allo Stato del Canton Ticino per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato 15 luglio 2016 contro la sentenza notificata __________ RE 1 il 5 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   La reclamante postula anzitutto la ricusazione del primo giudice facendo valere una violazione del principio d’indipendenza per la sua appartenenza alla magistratura ticinese, che “essendo nominata e lottizzata dai partiti politici, è giocoforza da questi controllati, ovvero dalle lobbies retrostanti, segnatamente quelle bancarie”. Reputa il primo giudice prevenuto per essere collega del Pretore __________ e per avere emesso una serie di sentenze “praticamente tutte e sempre in favore dei nemici ed avversati” suoi.

                                2.1   La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare all’autorità competente – in Ticino la pretura viciniore in caso di ricusa diretta contro un pretore o un pretore aggiunto (art. 37 cpv. 5 LOG) – la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49 cpv. 1 CPC). Il diritto di eccepire un motivo di ricusa è irrimediabilmente perento nella procedura in causa se non è invocato immediatamente (DTF 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 19-20 ad art. 49 CPC).

                                2.2   Nel caso specifico, i motivi di ricusa invocati dalla reclamante le sono noti da tempo, come le era nota l’identità del primo giudice già dalla comunicazione dell’istanza (act. I), così ch’essa avrebbe dovuto presentare la domanda di ricusazione già in prima sede alla pretura viciniore, ovvero al Pretore di Lugano della sezione 3 (art. 36 cpv. 3 lett. b LOG [RL 3.1.1.1] e 11 lett. e del Regolamento delle Preture [RL 3.1.1.3]). La richiesta in esame risulta quindi doppiamente irricevibile, da un canto perché è perenta e dall’altro perché non rientra nella competenza della Camera.

                                   3.   Sempre sul piano formale, la reclamante solleva l’eccezione di difetto di legittimazione del rappresentante della controparte, qualificando la risoluzione del Consiglio di Stato del 21 giugno 2011 prodotta in prima sede dall’istante a comprova del potere di rappresentanza del firmatario dell’istanza – il capo dell’UIPA – come “attempat[a]” giacché risalente al 2011, del tutto generale e generic[a], esattamente in violazione di quanto richiesto dall’art. 68 CPC”. Lamenta inoltre una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui il Pretore non si sarebbe confrontato con le censure da lei fatte valere nella risposta al­l’istanza e nella duplica. Postula quindi l’annullamento della decisione pretorile, ritenuta arbitraria.

                                3.1   In realtà il Pretore ha rettamente rilevato che il firmatario del­l’istanza, il capo dell’UIPA __________, è validamente autorizzato a rappresentare lo Stato del Canton Ticino nei procedimenti di natura pecuniaria nell’ambito del proprio ufficio davanti alle giurisdizioni civili cantonali e svizzere (compresi quindi i giudici del rigetto dell’opposizione) in virtù della risoluzione n. 3490 del Consiglio di Stato del 21 giugno 2011 (doc. U), sia come funzionario dell’UIPA (n. 1.3) sia come funzionario dirigente (n. 1.1 e art. 1 cpv. 3 del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato [RL 2.5.4.1.2]). Tra le competenze dell’UIPA rientra l’incasso delle spese processuali, pene pecuniarie e multe decise dalle autorità giudiziarie cantonali e dal Ministero pubblico (art. 1 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assi­­stenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [RL 3.1.1.7.3]). Che la risoluzione non menzioni il nome dei singoli funzionari abilitati a rappresentare lo Stato non è di rilievo, poiché neppure la reclamante contesta che __________ sia capo dell’UIPA, ciò che risulta tra l’altro da una semplice ricerca sul sito web del Cantone (www4.ti.ch/di/dg/cosa-facciamo/ufficio-dellincasso-e-delle-pene-alternative). Anche una lettura non superficiale della nota risoluzione permette di verificare che il capo dell’UIPA può agire singolarmente (n. 1).

                                3.2   Quanto alla pretesa violazione dell’art. 68 CPC, basta rilevare che la norma si applica solo alla rappresentanza contrattuale, come risulta dalla sua marginale, e non a quella legale, che per le persone giuridiche di diritto pubblico come lo Stato del Canton Ticino è disciplinata dal diritto cantonale (DTF 112 II 89 consid. 1/b; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 1 e 8 ad art. 67 CPC con altri rinvii), ovvero nel caso di specie dalla normativa indicata al considerando precedente, che risulta tuttora in vigore. Infondata, la censura di difetto di legittimazione va respinta.

                                   4.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   5.   Nel merito della decisione impugnata, il Pretore ha considerato che le decisioni prodotte dall’istante erano validi titoli di rigetto definitivo delle opposizioni interposte dall’escussa e ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata da quest’ultima relativamente alle multe disciplinari inflittele dalla Pretura di Lugano, sezione 1, ricordando che le stesse, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non sono sanzioni penali o multe disciplinari nel senso dell’art. 1 della legge federale sulle multe disciplinari (LMD, RS 741.03).

                                   6.   Nel reclamo l’__________ RE 1 ripropone l’eccezione di prescrizione delle multe e contesta l’identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (lo Stato del Canton Ticino) e l’autore delle decisioni invocate quale titolo di rigetto definitivo (la Pretura di Lugano, sezione 1).

                                   7.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                7.1   Nel caso in esame, neppure la reclamante contesta che le decisioni prodotte dall’escutente siano esecutive e costituiscano pertanto di principio validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF almeno per gli importi posti in esecuzione. Le decisioni del Pretore di Lugano, sezione 1, del 9 settembre 2011 (doc. B e C) accertano infatti nella causa di merito l’obbligo dell’escussa di pagare una multa di fr. 500.– al giorno dal 27 giugno 2011, ovvero fr. 37'500.– fino al 9 settembre 2011, e quelle cautelari del 30 e 31 maggio 2011 (doc. I e N) pongono a suo carico lo stesso obbligo, limitato a 7 giorni (per complessivi fr. 3'500.–), pari verosimilmente ai giorni decorsi fino alla decisione di merito (v. sentenza della I Camera civile del Tribunale d’appello del 24 agosto 2012, doc. H e M, consid. 4). E la reclamante non ha provato – e neppure allegato – di avere dato seguito agli ordini del Pretore in modo da evitare le multe in questione o limitarne l’ammontare. Siffatto adempimento costituendo una condizione risolutiva, sarebbe spettato a lei recare tale prova in virtù dell’art. 81 LEF (DTF 124 III 503 consid. 3/b). Quanto alla sentenza 31 ottobre 2012 dello stesso Pretore (doc. Q), essa costituisce un titolo di rigetto definitivo per la pretesa dello Stato di rifusione delle spese processuali, di fr. 12'500.–, importo che supera quello posto in esecuzione a tale titolo.

                                7.2   La reclamante si limita in questa sede a censurare la mancata identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo e l’autore delle decisioni. Sennonché la Pretura del Distretto di Lugano è soltanto un organo (giudicante) del Cantone Ticino ed emette le decisioni su tasse, spese e multe per conto dello Stato, cui spettano per legge (art. 4 cpv. 1 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL 3.1.1.5]). Dal profilo materiale sussiste quindi identità tra creditore ed escutente, in ambedue casi lo Stato del Canton Ticino. Anche su questo punto il reclamo è sprovvisto di fondamento.

                                   8.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                         Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

                                8.1   Nel caso specifico, la reclamante ribadisce che le multe sarebbero prescritte in virtù della LMD, senza prendere posizione sulla motivazione esposta dal Pretore per respingere tale eccezione, ovvero l’inapplicabilità della legge invocata dall’escussa alle multe poste in esecuzione, che hanno carattere civile e non penale. La “frasetta” del Pretore costituiva però una motivazione ampiamente sufficiente, dal momento che l’art. 1 cpv. 1 LMD limita chiaramente il campo d’applicazione della legge alle sole contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione stradale, mentre le multe disciplinari in questione sono fondate sull’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC (sentenze 31 maggio 2011 prodotte quali doc. I e N, pag. 5). Contrariamente a quanto allega poi la reclamante, nella sentenza da lei citata (del 12 giugno 2015, inc. 15.2015.48) la scrivente Camera non si è pronunciata sulla questione della prescrizione, ritenendo di non essere competente, nella sua veste di autorità di vigilanza, per esaminare le questioni di merito in occasione dell’esame di un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF contro un precetto esecutivo. Ciò non significa evidentemente che il giudice del rigetto dell’opposizione, e con lui la Camera nella sua veste di autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.1), non possano verificare l’eventuale prescrizione del credito posto in esecuzione. Anzi sono tenuti a farlo (art. 81 LEF), pur entro i limiti già segnalati (sopra consid. 4 e 8). La sentenza impugnata resiste quindi pure alla critica sulla questione della prescrizione.

                                8.2   Per abbondanza va ricordato che la multa disciplinare dell’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC non ha carattere né penale – motivo per cui invece di multa disciplinare sarebbe preferibile parlare di penalità (“Zwangsgeld”) – né civile, bensì processuale, siccome è decretata dal giudice (civile) dell’esecuzione e l’incasso spetta allo Stato, non alla controparte come invece l’“astreinte” del diritto francese (v. Jeandin, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 343; Kellerhals in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 41- 43 e 54 ad art. 343 CPC). La sua prescrizione è quindi disciplinata dal diritto pubblico e per analogia dall’art. 112 cpv. 2 CPC, che fissa in dieci anni dalla chiusura del procedimento la prescrizione dei crediti per spese processuali.

                                   9.   Nella misura in cui è ricevibile il reclamo va pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo.

                                10.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 89'500.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   La domanda di ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è irricevibile.

                                  2.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante

                                   4.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2016.156 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.09.2016 14.2016.156 — Swissrulings