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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.12.2016 14.2016.147

13 décembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,811 mots·~9 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di compensazione. Limiti temporali per farla valere

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.147

Lugano 13 dicembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2015.5033 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 novembre 2015 da

RE 1 (EAU) (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro  

CO 1 (già patrocinata dall’avv. PA 2, __________, ora sospesa)  

giudicando sul reclamo del 28 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 marzo 2015 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 7'090.10 oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2009, indicando quale titolo di credito la “Sentenza della Pretura di Lugano, sezione 4, del 24.11.2014, inc. DI.2010.__________”.

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 novembre 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 dicembre 2015.

                            C.  Statuendo con decisione 20 giugno 2016, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via definitiva per fr. 3'762.20 oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2009, ponendo a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna le spese processuali di complessivi fr. 200.–, compensate le ripetibili.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 25 luglio 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, chiedendo di condannare la reclamante a prestare cauzione processuale per le spese giudiziarie.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 giugno 2016 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 22 giugno 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la sentenza emessa il 24 novembre 2014 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, in unione con le decisioni 13 luglio 2015 della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello e 15 ottobre 2015 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale, che hanno respinto le impugnative dell’escussa nella misura della loro ammissibilità, è in principio atta a fondare la domanda di rigetto definitivo dell’op­­posizione. Egli ha poi respinto sia la richiesta di prestazione di garanzia formulata dall’escussa, stante l’esito della procedura, sia l’eccezione di prescrizione dalla stessa sollevata, ritenendo i termini di prescrizione sospesi dall’introduzione della causa avvenuta il 2 febbraio 2010 fino alla sua definitiva decisione del 15 ottobre 2015, sia infine l’eccezione di carente potere di rappresentanza della patrocinatrice della procedente, ricordando ch’es­­sa è stata patrocinata dallo stesso studio legale dall’inizio della vertenza dinnanzi a tutte le autorità adite.

                                  Il primo giudice ha invece accolto l’eccezione di compensazione formulata dalla convenuta limitatamente all’importo complessivo di fr. 3'327.20 (pari a fr. 3'007.20 + fr. 120.– + fr. 200.–) sancito nella sentenza del 7 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, rilevando che l’istante non ha contestato l’affermazione della convenuta secondo cui le somme stabilite nel dispositivo della decisione non sono mai state pagate.

                           3.1  Nel reclamo RE 1 sostiene che l’eccezione di compensazione è temeraria perché era già stata sollevata nel­l’ambito della procedura sfociata nella sentenza del 24 novembre 2015 e respinta siccome gli importi stabiliti nella decisione del 7 novembre 2008 risultavano essere già stati pagati. A mente della ricorrente è poi arbitraria la decisione del primo giudice laddove le addossa la colpa di non aver eccepito con osservazioni spontanee l’adempimento del debito, poiché sarebbe bastata una semplice lettura di quella decisione per chiarire il punto.

                           3.2  CO 1, da parte sua, nelle sue osservazioni si oppone al reclamo e chiede di condannare la reclamante a prestare cauzione processuale per le spese giudiziarie in quanto essa è domiciliata all’estero, ovvero a __________.

                             4.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla decisione del 24 novembre 2014 con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha condannato CO 1 a pagarle fr. 7'090.10 oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2009 (doc. C1). Poiché esecutiva (doc. D1 ed E), è pacifico che questa decisione costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per quella somma.

                             5.  Accertato il carattere esecutivo della decisione prodotta da RE 1, l’unica questione da risolvere in questa sede è quella di sapere se il Pretore ha accolto a torto o a ragione l’ec­­cezione di compensazione sollevata dall’escussa.

                                5.1  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                       Per quanto attiene alla compensazione, per consolidata prassi tale eccezione è ammessa in sede di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione soltanto qualora il credito che l’escusso oppone in compensazione sia diventato esigibile dopo l’ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella procedura che ha portato alla decisione posta a fondamento dell’istanza di rigetto (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 81 LEF con numerosi riferimenti, in particolare alla sentenza della CEF del 21 settembre 1977 in re Arnold, Rep. 1978 pag. 270; in ultimo luogo: sentenza della CEF 14.2016.83 del 22 novembre 2016 consid. 6.3).

                                5.2  Nel caso specifico, il credito di fr. 3'007.20 in restituzione delle pigioni che l’escussa ha corrisposto in eccesso alla procedente nel periodo dal 1° aprile 2004 al 30 settembre 2007, riconosciutole dal Pretore nel pronunciato del 7 novembre 2008 (doc. 2), era esigibile da tempo ancora prima dell’avvio, il 2 febbraio 2010, della procedura giudiziaria in cui RE 1 ha fatto accertare il credito posto in esecuzione (doc. C1), giacché non risulta che la sentenza del 7 novembre 2008 sia stata oggetto d’im­­pugnativa. L’eccezione in esame risulta pertanto improponibile in sede di rigetto perché avrebbe dovuto essere sollevata già nella procedura giudiziaria che ha portato alla sentenza del 24 novembre 2014, cosa che del resto CO 1 ha fatto senza successo (doc. C1 pagg. 5 e 6). Fondato, il reclamo va così accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso dell’integrale accoglimento dell’istanza.

                                5.3  Visto l’esito dell’odierno giudizio, la domanda di obbligare la reclamante a prestare una cauzione processuale per le spese giudiziarie diventa senza oggetto, risultando le stesse a carico dell’escussa (sotto consid. 6), per tacere del fatto che un simile obbligo non sussiste nella procedura sommaria di rigetto dell’op­­posizione (sopra consid. 1.1 e art. 99 cpv. 3 lett. c CPC).

                             6.  In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'090.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                 1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 300.– per ripetibili.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 400.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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