Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.08.2016 14.2016.144

16 août 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,169 mots·~6 min·4

Résumé

Fallimento. Pagamento all’ufficio postale. Presupposto del pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento non provato. Solvibilità non resa verosimile

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.144

Lugano 16 agosto 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 18 aprile 2016 da

CO 1  

contro

RE 1 (titolare della ditta individuale RE 1 __________)  

giudicando sul reclamo del 17 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 giugno 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 18 aprile 2016 la Banca dello Stato del Canton Ticino ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'698.– più interessi e spese.

                            B.  Nel termine assegnato dal Pretore la parte convenuta non ha presentato osservazioni né chiesto di essere convocata a un’u­­dienza.

                            C.  Statuendo con decisione 6 giugno 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 7 giugno 2016 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 17 giugno 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 27 giugno 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                           2.2  Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta postale datata 17 giugno 2016 relativa al versamento di fr. 3'027.55. Non ha però allegato alcuna dichiarazione dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona che confermerebbe l’estinzione dell’esecuzio­­ne promossa dall’istante, né alcun documento che consenta di verificare che l’importo pagato fosse sufficiente a estinguere il credito posto in esecuzione in capitale, interessi e spese esecutive, per cui il reclamante non risulta avere provato l’adempimen­­to del presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Da un controllo eseguito d’ufficio risulta nel resto che il versamento in questione è stato registrato dall’UE quale acconto.

                                  Ad ogni buon conto, non appare neppure adempiuto il secondo presupposto stabilito dalla legge per l’annullamento del fallimento ove, come nel caso concreto, il pagamento sia avvenuto dopo la pronuncia del fallimento. Il reclamante non ha infatti reso verosimile la propria solvibilità (nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF), la quale, secondo le sue stesse allegazioni, pare dubbia, giacché la ditta non ha più attività e contro di lui sono pendenti, oltre alle due esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento citate nel reclamo, altre cinque esecuzioni per oltre fr. 9'000.– complessivi. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento di reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il reclamo va così respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

                             3.  Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                                  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato dalla Pretura del Distretto di Bellinzona a far tempo dal 7 giugno 2016 alle ore 09:00 è confermato.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

                             3.  Notificazione a:

–; –     ; –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2016.144 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.08.2016 14.2016.144 — Swissrulings