Incarto n. 14.2016.143
Lugano 3 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.345 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 25 aprile 2016 da
CO 1 (L) (patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 22 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 giugno 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 340'000.– oltre agli interessi del 8% dal 4 marzo 2016 e di fr. 17'000.– oltre agli interessi del 8% dal 15 dicembre 2015, indicando quale titolo di credito il contratto di finanziamento del 14 settembre 2015.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 aprile 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 3 giugno 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 750.– e un’indennità di fr. 2'000.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso in esame, il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché tutte le sue allegazioni di fatto risultano nuove e pertanto inammissibili. La Camera è nondimeno tenuta a verificare d’ufficio la capacità di essere parte dell’istante e la sua capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC) e l’esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e; 139 III 447 consid. 4.1.1).
1.4 Relativamente alla prima questione, il reclamante non ha sollevato obiezione in prima sede e nel reclamo non ha contestato l’esistenza della società istante né il potere di rappresentanza del firmatario della procura rilasciata a favore del suo patrocinatore (doc. A), il direttore __________, limitandosi a lamentare la mancanza di un estratto dal registro di commercio __________. Il reclamante neppure ha evocato alcun indizio che potesse far nascere dubbi sui presupposti processuali in questione né ha spiegato perché avrebbe concluso un contratto di finanziamento (doc. B) con una società inesistente rappresentata proprio dal direttore di cui ora revoca in dubbio il potere di rappresentanza. In queste circostanze né il primo giudice né la Camera hanno avuto motivi di verificare presupposti né contestati né dubbi (v. sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014 consid. 5.2). Ad ogni modo, una semplice consultazione del sito web del Registre de commerce et des Sociétés del __________ (www.__________) basta a confermare l’esistenza della società istante (registrata con il n. __________). La censura presentata solo ora appare d’altronde strumentale e incompatibile con il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), e pertanto immeritevole di protezione (v. Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 202 ad B; Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 60 CPC).
2. Nel merito, il reclamante invoca l’assenza di prova negli atti del fatto che l’istante gli avrebbe effettivamente conferito l’importo (di fr. 340'000.–) stabilito nel contratto di finanziamento (doc. B), il quale, stante il suo carattere bilaterale, non costituirebbe un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Sennonché egli non ha contestato l’allegazione dell’istante secondo cui la somma di fr. 340'000.– è stata trasferita in due tranches sul conto della co-mutuataria solidale __________ il 15 e il 18 settembre 2015 (istanza ad II/1). Si tratta quindi di un fatto da considerare accertato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario e sentenza della CEF 14.2016.13/14 del 15 giugno 2016 consid. 7.2), oltre che comprovato dagli ordini di pagamento agli atti (doc. C), sui quali il reclamante si è ben guardato dal spendere una parola. Senza contare che l’eccezione d’inadempimento (art. 82 CO), ch’egli implicitamente solleva, non è rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale può validamente presumere che l’istante abbia fornito la propria prestazione ove l’escusso non abbia eccepito nulla al riguardo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 98 ad art. 82 LEF). La decisione impugnata resiste quindi senz’altro alla critica.
3. Il reclamante contesta infine l’esigibilità del credito posto in esecuzione, affermando che la disdetta del mutuo non gli è stata notificata. Anche in questa circostanza l’allegazione contraria della procedente (istanza ad II/2), non debitamente contestata in prima sede, poteva essere tenuta per costante dal Pretore aggiunto (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), e di conseguenza l’obbligo di rimborso del capitale di fr. 340'000.– risultava, e risulta tuttora, immediatamente esigibile (art. 11.3/b del contratto di finanziamento), così come gli interessi maturati dal 15 settembre 2015 al 15 marzo 2016, pari a fr. 34'000.– (al tasso del 10% annuo per sei mesi, art. 3.1) e gli interessi di mora al saggio contrattuale dell’8% (art. 4.1).
4. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 357'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).