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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.11.2016 14.2016.141

17 novembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,515 mots·~8 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito firmato a mano dall’escusso

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.141

Lugano 17 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 25 aprile 2016 dalla

CO 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 2, __________)  

contro

RE 1, __________ RE 2, __________ (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 21 giugno 2016 presentato da RE 1 ed RE 2 contro la decisione emessa il 16 giugno 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 16 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso i coniugi RE 2 e RE 1 per l’incasso da ognuno di fr. 5'007.35 oltre agli interessi del 5% dal 14 marzo 2016, indicando quale titolo di credito il “saldo fattura no. __________ del 18.02.2012” e quali debitori solidali i coniugi.

                            B.  Avendo sia RE 1 che RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con istanza del 25 aprile 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio dinanzi alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso limitatamente a fr. 5'000.– (anziché fr. 5'007.35) oltre agli interessi del 5% dal 14 marzo 2016. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti all’istanza con osservazioni scritte del 9 maggio 2016. Nelle loro “contro-osservazioni” (replica del 23 maggio e duplica del 1° giugno 2016), le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

                            C.  Statuendo con decisione del 16 giugno 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti limitatamente a fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 14 marzo 2016, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 120.– a favore dell’i­stante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 ed RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 21 giugno 2016 per ottenere il mantenimento delle loro opposizioni. Il 13 luglio 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 28 luglio 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 giugno 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 ed RE 2 il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC) ed esamina solo le censure sollevate dal reclamante, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applica­­zione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto senza particolare motivazione che la documentazione prodotta dall’i­stante giustificasse il rigetto provvisorio delle opposizioni formulate dai convenuti.

                             4.  Nel reclamo RE 1 ed RE 2 censurano la totale assenza di motivazione della sentenza impugnata, rilevano che l’istante ha firmato un accordo raggiunto durante l’udienza di conciliazione del 30 marzo 2015 a tacitazione di ogni pretesa e sottolineano, ad ogni modo, che nessuno dei documenti prodotti dall’istante è “cifrato” né firmato da loro, sicché manca un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

                                  Nelle sue osservazioni, la CO 1 contesta di essere parte dell’accordo evocato dai reclamanti e sostiene che lo stesso si riferisce alla fornitura e alla posa del travertino il cui pagamento a saldo è all’origine dell’esecuzione. A suo giudizio, nel riconoscere l’importo dovuto di fr. 25'000.– nell’email del 13 marzo 2012 e pagare fr. 20'000.– il 16 marzo 2012, i reclamanti hanno espresso la volontà di riconoscersi debitori anche del saldo della mercede per le opere di fornitura e di posa del travertino, e con la propria firma sull’atto di compravendita della quota di comproprietà per piani che grava il fondo sul quale sono stati eseguiti i lavori hanno dichiarato che ogni onere gravante l’im­mobile compravenduto a quel momento restava integralmente a loro carico. Ciò basterebbe per confermare la sentenza impugnata.

                             5.  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                                  Nel caso specifico, nessuno dei documenti prodotti dall’istante ha le caratteristiche di un atto pubblico o reca la firma manoscritta dei convenuti (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b). Ciò vale pure sia per la fattura del 18 gennaio 2012 (doc. B) sia per l’e­mail del 13 marzo 2012 (doc. F). E il pagamento di un acconto o il riconoscimento (tacito) per atti concludenti del debito posto in esecuzione non costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF poiché non è una scrittura privata firmata a mano dall’escusso o dal suo rappresentante (sentenza della CEF 14.2011.226 del 16 febbraio 2012 consid. 3.2). Infine, l’atto di compravendita citato dall’istante nelle sue osservazioni non figura agli atti. In assenza di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il Giudice di pace non era legittimato ad accogliere l’istanza. Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata annullata e riformata nel senso della reiezione dell’i­stanza.

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 230.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico. Essa rifonderà in solido a RE 1 e a RE 2 fr. 120.– per ripetibili.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste carico della CO 1, tenuta a rifondere in solido a RE 1 e a RE 2 fr. 280.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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