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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.06.2016 14.2016.136

28 juin 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·826 mots·~4 min·5

Résumé

Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che ha portato al fallimento prima della sua apertura

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.136

Lugano 28 giugno 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 aprile 2016 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 13 giugno 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 giugno 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 26 aprile 2016 l’avv. CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 838.90 più interessi e spese, dedotto un acconto di fr. 400.–.

                            B.  Nel termine fissato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni sull’istanza né le parti hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.

                            C.  Statuendo con decisione 8 giugno 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 9 giugno 2016 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2016 per ottenere, previo conferimento dell’ef­­fetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 17 giugno 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo, ma il 21 giugno ha poi concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale in seguito alla conferma da parte del procedente dell’estinzione dell’esecuzione prima dell’apertura del fallimento. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 giugno 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 9 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                             2.  Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti di avere estinto il credito prima della sua apertura (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso specifico l’istante, con scritto 20 giugno 2016, ha confermato che il saldo del credito posto in esecuzione (comprese le spese esecutive e della Pretura) è stato saldato dalla reclamante l’8 giugno 2016, ovvero un giorno prima della dichiarazione del fallimento. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata l’8 giugno 2016 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

                            III.  Notificazione a:

–     ; –; –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,     Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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