Incarto n. 14.2016.129
Lugano 29 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.329 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 aprile 2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 maggio 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 300'000.– oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio 2016, indicando quale titolo di credito il “vaglia cambiario sottoscritto da __________ __________ __________ e avallato da RE 1, Via __________ __________ ____________________, __________ __________”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 aprile 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 aprile 2016. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione del 24 maggio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza pressoché totalmente e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 300'000.– oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2016 (anziché dal 13 febbraio 2016), come richiesto dalla creditrice, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità d’inconvenienza di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 giugno 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 31 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato un valido titolo di rigetto dell’opposizione il vaglia cambiario pagabile a vista sottoscritto da __________ e dall’escusso quale avallante l’11 settembre 2011 a garanzia dei mutui concessi dalla procedente all’emittente, sia per il capitale di fr. 300'000.– posto in esecuzione che per gli interessi di mora legale del 5% a contare dal 16 marzo 2016, data di messa in circolazione del titolo.
4. Nel reclamo RE 1 contesta la validità del predetto vaglia cambiario, in quanto lo stesso, datato 16 marzo 2016, è firmato dall’avv. __________, il quale però dal 10 maggio 2015 non è più amministratore dell’emittente, motivo per cui non era autorizzato a sottoscrivere il titolo.
5. Nella procedura esecutiva ordinaria – non cambiaria – un vaglia cambiario valido costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell’emittente, anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale nei confronti dell’avallante, ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per rinvio dell’art. 1098 cpv. 3 CO; sentenze della CEF 14.2007.58 del 18 dicembre 2007 consid. 4 con riferimenti; 14.2005.43 del 23 febbraio 2006, RtiD 2006 II 765 n. 70c consid. 5). Nel caso di un vaglia cambiario in bianco, l’emittente tralascia intenzionalmente d’inserire alcuni requisiti necessari (art. 1000 CO per rinvio dell’art. 1098 cpv. 2 CO). L’emittente autorizza colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento a completare la parte lasciata in bianco. La portata dell’autorizzazione a completare viene stabilita tramite un accordo tra l’emittente e il beneficiario (Meier-Hayoz/Von Der Crone, Wertpapierrecht, 2a ed. 2000, §7 n. 41 e 42 pagg. 130 segg.). L’avallante risponde verso il beneficiario indipendentemente dal debitore principale e solidalmente con gli eventuali altri obbligati: il creditore può pertanto agire anche solo nei suoi confronti (art. 1044 CO per rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO sentenza della CEF 14.2007.58 già citata consid. 4; Meier-Hayoz/Von Der Crone, op. cit., n. 17 ad § 11 e 11 ad § 12).
6. Nella fattispecie, come si evince dalla dichiarazione 11 settembre 2011 sottoscritta dalla debitrice e dall’avallante RE 1 (doc. G), contrariamente a quanto afferma quest’ultimo il vaglia cambiario non è stato firmato alla data (del 16 marzo 2016) indicata sul titolo bensì al più tardi già lo stesso 11 settembre 2011 (“con la presente dichiariamo che l’allegato vaglia cambiario di nominali CHF 300'000.–- […] da noi sottoscritto […]”), a un momento in cui il firmatario, avv. __________, era ancora amministratore unico della società debitrice. La data del 16 marzo 2016 è quindi stata inserita dalla banca in conformità dell’accordo dell’11 settembre 2011 (“La sottoscritta conferma la facoltà concessa alla banca di avvalersi in ogni tempo di tale vaglia cambiario […] inserendo a tale scopo e senza bisogno di preventiva messa in mora, quella scadenza che la banca, a suo insindacabile giudizio, riterrà di indicare […]”). Trattasi di vaglia cambiario in bianco (biancosegno) (art. 1000 per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 2 CO), la cui successiva completazione da parte del creditore è ammessa (DTF 120 II 56 consid. 3/d, con rinvii), come peraltro già ricordato al reclamante in una sentenza recente relativa allo stesso vaglia cambiario (sentenza della CEF 14.2016.98 del 21 giugno 2016 consid. 3.3). La censura del reclamante risulta quindi infondata, atteso che completato secondo i dati prestabiliti dalle parti, il vaglia cambiario, insieme all’autorizzazione sottoscritta dall’escusso nella sua qualità di avallante l’11 settembre 2011, costituiscono un valido riconoscimento di debito. Pacifica infine la legittimazione passiva dell’escusso che risponde solidalmente e in modo indipendente per l’intero debito (art. 1044 CO e sopra consid. 5).
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).