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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.10.2016 14.2016.114

25 octobre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,198 mots·~11 min·5

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Interpretazione del riconoscimento di debito, il testo dattilografato è stato modificato manualmente

Texte intégral

Incarto n. 14.2016.114

Lugano 25 ottobre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2016.1014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 marzo 2016 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 20 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 18'480.30 oltre agli interessi del 5% dal 25 settembre 2014, 2) fr. 2'756.– e 3) fr. 1'000.–­indicando quali titoli di credito: “1. Residuo fatture dal 28.12.2012 al 22.01.2014 (fr. 55'687.55 – 38'207.25) si richiama inoltre il riconoscimento firmato nel 2014, 2. Interessi calcolati fino al 24.09.2014, 3. Indennità art. 106 CO”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 marzo 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 18'480.30 oltre agli interessi del 5% dal 25 settembre 2014, tralasciando gli altri due importi di fr. 2'756.– (interessi) e fr. 1'000.– (indennità) posti in esecuzione. Nel termine impartito, la parte convenuta pretende di avere presentato osservazioni scritte, indicando però il numero di un altro incarto. Il Pretore non ne ha tenuto conto.

                            C.  Statuendo con decisione 10 maggio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo limitatamente all’im­­porto indicato nell’istanza, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senza assegnare indennità.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2016 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 13 giugno 2016 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 maggio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 maggio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che le fatture, il “riconoscimento di debito” e i solleciti di pagamento acclusi all’istan­­za costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione per fr. 18'480.30 oltre agli interessi del 5% dal 25 settembre 2014.

                             4.  Nel reclamo RE 1 evidenzia di avere, per errore, indicato nelle proprie osservazioni all’istanza il numero dell’incarto relativo all’esecuzione parallela CO 1 nei confronti della N__________ Sagl. Egli chiede pertanto che dette osservazioni vengano considerate ai fini del giudizio. Nel merito, il reclamante afferma che il riconoscimento di debito prodotto dall’istante impegna unicamente la N__________ Sagl. Infatti, egli sostiene, il documento è stato modificato a penna nelle sue parti più importanti e ciò per escluderlo dal riconoscimento di debito. Circostanza questa confermata nella dichiarazione 16 marzo 2016 di __________, membro con diritto di firma individuale del consiglio di amministrazione della procedente e unico referente per i lavori eseguiti.

                             5.  Con osservazioni del 22 giugno 2016 la CO 1 argomenta che per l’art. 326 cpv. 1 CPC la documentazione prodotta da RE 1 con il reclamo non può essere ammessa agli atti. A mente dell’osservante, poi, il riconoscimento di debito è chiaro. Se il ricorrente avesse davvero voluto attribuire allo stesso il significato che ora pretende abbia, egli avrebbe dovuto stralciare la dicitura iniziale che indica ch’egli si vincola accanto alla società. Quanto alla dichiarazione 16 marzo 2016 di __________, quand’anche fosse ammessa l’escutente la tiene per irrilevante perché non è dimostrato che il dichiarante fosse a conoscenza delle reali intenzioni dell’escusso, la stessa essendo stata redatta ben due anni dopo la sottoscrizione del riconoscimento di debito. Non è comunque dimostrato che sia stata effettivamente sottoscritta da __________, il quale al momento della firma della dichiarazione non era più né organo né dipendente della procedente, essendosi i rapporti con quest’ultima interrotti in modo brusco con strascichi giudiziari.

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                            6.1  L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’e­­scutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della 14.2014.257 del 13 aprile 2015 consid. 5.1.b, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4).

                            6.2  Nella fattispecie va innanzitutto rilevato che le fatture (doc. A, B e C) e i solleciti di pagamento (doc. E, F, H, I e L) prodotti con l’i­­stanza, poiché non firmati da RE 1, non possono costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso appena ricordato.

                            6.3  L’unico documento agli atti che potrebbe fungere da titolo di rigetto è il “riconoscimento di debito” firmato in data imprecisata dall’escusso (doc. D).

                             a)  In tale documento, infatti, RE 1 ha dichiarato nel primo capoverso di riconoscersi “condebitore solidale a fianco della società N__________ Sagl”, ossia “espressamente ed incondizionatamente debitore nei confronti della spettabile CO 1 [omissis] della somma di fr. 32'480.30”. Il documento, nella sua versione dattilografata, costituisce senza dubbio un classico riconoscimento di debito solidale nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Sennonché esso è stato modificato con menzioni aggiunte a mano che fanno nascere non pochi dubbi sull’interpretazione da dare alla dichiarazione di volontà dell’escusso.

                            b)  Anzitutto la chiara espressione per cui “Il dichiarante, signor RE 1, si impegna a pagare la suddetta somma mediante rate mensili fr. 1'500.– cadauna” è stata sostituita con la formulazione per nulla limpida secondo cui “La N__________ a nome del signor RE 1 si impegna a pagare la suddetta somma mediante rate mensili fr. 1'500.– cadauna”, dalla quale non emerge in modo incontrovertibile che RE 1 abbia inteso impegnarsi a titolo personale nei confronti della procedente, ma semmai il contrario, ossia ch’egli abbia modificato la precedente indicazione non volendosi assumere questo onere. Non si capirebbe del resto il motivo per cui, ove avesse voluto comunque riconoscersi condebitore solidale con la N__________ Sagl nei confronti di CO 1, RE 1 avrebbe dovuto modificare a mano il testo dattilografato che era già perfettamente chiaro su questo punto.

                             c)  D’altronde, proprio sopra il proprio nome sotto il quale ha apposto la sua firma RE 1 ha aggiunto a mano l’indicazione “N__________”, società a garanzia limitata di cui egli è socio e gerente con diritto di firma individuale. Ciò costituisce un ulteriore elemento di dubbio sulla sua reale volontà di sottoscrivere personalmente il riconoscimento di debito. Non si disconosce che se avesse voluto vincolare solo la società egli avrebbe dovuto correttamente aggiungere al proprio nome la funzione di gerente ch’egli riveste in seno alla N__________ Sagl, cosa che in concreto non ha fatto. Non si può però escludere con certezza che così agendo egli abbia comunque voluto esonerarsi da ogni responsabilità personale.

                            d)  Concludendo, le modifiche manuali del riconoscimento di debito ne rendono il senso non univoco poiché potrebbero porsi in contraddizione con il primo paragrafo. Ricordato che il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sopra consid. 6.1) e che il giudice del rigetto esamina tale questione d’ufficio, “il riconoscimento di debito” su cui si fonda l’istante (doc. D) non può giustificare in concreto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso. Il reclamo va per­tanto accolto nel senso dell’annullamento della sentenza impugnata e la reiezione dell’istanza, ferma restando la facoltà per l’escutente di sottoporre la questione al giudice ordinario (art. 79 LEF). Visto l’esito odierno, può rimanere indecisa la questione di sapere se le osservazioni del 25 marzo 2016 e i documenti allegati alle stesse, che RE 1 asserisce di aver già trasmesso alla Pretura, debbano essere considerate ai fini del giudizio.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Lo stesso vale per la tassa di giustizia di prima sede, mentre non si assegnano indennità per la prima istanza, siccome il reclamante non ha formulato una domanda esplicita al riguardo né giustificato un suo diritto a un’indennità d’inconvenienza giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'480.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è respinta.

                                  2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 600.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –     .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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