Incarto n. 14.2016.109
Lugano 11 ottobre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2016.214 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 7 aprile 2016 da
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 13 maggio 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 maggio 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ per l’esecuzione in via di realizzazione di pegno manuale, emesso il 29 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 41'472.– oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2016 e di fr. 321.20, indicando quali titoli di credito: “1) Pigione dal 26.01.2016 al 07.03.2016. Esecuzione a convalida DR no. __________ del 22.03.2016, 2) Spese verbale DR no. __________ del 22.03.2016”. Quali oggetti vincolati dal diritto di ritenzione sono stati indicati quelli menzionati nel verbale d’inventario n. __________ del 22 marzo 2016.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 aprile 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione 2 maggio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 380.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2016 per ottenerne la riforma, chiedendo di limitare il rigetto provvisorio al credito posto in esecuzione e di mantenere invece l’opposizione in relazione al diritto di pegno. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 maggio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 3 maggio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione.
4. Nel reclamo la RE 1 evidenzia che nell’istanza di rigetto dell’opposizione il creditore ha postulato che venga “rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE” e che nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rigettato integralmente in via provvisoria l’opposizione senza distinguere tra opposizione in relazione al credito e opposizione contro il diritto di pegno. Egli si è limitato a verificare che la documentazione prodotta costituisse un valido riconoscimento di debito, ma trattandosi di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno, a mente della reclamante egli avrebbe anche dovuto verificare che vi fosse un titolo attestante l’esistenza del diritto di pegno, in quanto, salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno. Per convalidare l’inventario di ritenzione il creditore doveva quindi non solo postulare tempestivamente il rigetto dell’opposizione riferita al credito per pigioni ma anche al diritto di pegno. Non avendo la procedente documentato l’esistenza del diritto di ritenzione, siccome ha omesso di allegare all’istanza di rigetto dell’opposizione il verbale d’inventario indicato nel precetto esecutivo, la reclamante chiede che la sua opposizione sia mantenuta in riferimento al diritto di pegno.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1), ovvero se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (art 82 cpv. 1 LEF)
5.1 Trattandosi di un’esecuzione in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica anche che vi sia un titolo attestante l’esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 34 e 35 ad art. 82 LEF) in quanto, salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è presunta diretta sia contro il credito che contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 RFF, applicabile per analogia anche alle esecuzioni in via di realizzazione del pegno manuale: Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 74 e n. 2 ad art. 75 LEF; Schnyder/Wiede in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 81 ad art. 283 LEF; Rohner, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18 ad art. 283 LEF).
5.2 Nel caso specifico la reclamante conclude esplicitamente per la conferma del rigetto dell’opposizione per quanto riguarda il credito, sicché occorre esaminare solo la questione del diritto di pegno (ossia di ritenzione).
5.3 Il fatto che l’istante non abbia chiesto esplicitamente il rigetto dell’opposizione anche per il diritto di pegno è senza rilievo giuridico. L’opposizione a un’esecuzione in realizzazione del pegno, seppure può – ed è reputata (cfr. art. 85 RFF) – essere fondata su due motivi distinti (contestazione sia del credito che del diritto di pegno), in realtà è una sola (art. 153a cpv. 1 LEF). Il giudice del rigetto può solo o accogliere l’istanza, rigettando l’opposizione, oppure respingerla. Tertio non datur. Di conseguenza, se il procedente chiede il rigetto dell’opposizione o se il giudice concede il rigetto senz’altra precisazione può solo essere presunto che il rigetto verte sia sul credito che sul pegno (sentenza della CEF 14.2016.29 del 13 luglio 2016 consid. 6.2, conferma della giurisprudenza). La sentenza 24 maggio 2005 di questa Camera citata dalla reclamante (inc. 14.2005.13, consid. 2) è superata dalla giurisprudenza successiva, in particolare dall’altra sentenza da lei menzionata (14.2013.39 del 3 giugno 2013 consid. 3.3; v. pure la sentenza 14.2006.3 dell’11 settembre 2006, RtiD 2007 I 840 n. 57c, consid. 3/a; nello stesso senso le decisioni 14.2009.80 del 23 novembre 2009 consid. 10 e 14.2012.43 del 16 maggio 2012, consid. 10).
5.4 La reclamante sostiene che la procedente non ha documentato l’esistenza del diritto di ritenzione, siccome ha omesso di allegare all’istanza di rigetto dell’opposizione il verbale d’inventario indicato nel precetto esecutivo. Sennonché essa l’ha prodotto successivamente il 12 aprile 2016 (doc. E) ed entro il termine per formulare osservazioni impartitole il 13 aprile l’escussa non ha sollevato contestazioni al riguardo. Ricordato che la dottrina maggioritaria (Staehelin, op. cit., n. 170 ad art. 82; Vock, op. cit., n. 36 ad art. 82; Schnyder/Wiede, op. cit., n. 84 ad art. 283) ammette che il contratto di locazione unito al verbale di ritenzione non contestato costituiscono un titolo per rigettare in via provvisoria l’opposizione anche per quanto riguarda la contestazione del diritto di ritenzione – un accessorio legale del credito per pigioni – la sentenza impugnata non può ch’essere confermata.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'793.20, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).