Incarto n. 14.2016.105
Lugano 30 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 17 marzo 2016 da
Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
CO 1,
giudicando sul reclamo del 9 maggio 2016 presentato dalla Confederazione Svizzera contro la decisione emessa il 28 aprile 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 11'066.–, indicando quale titolo di credito l’“imposta federale diretta (IFD) 2002 come ACB del 04-11-2005 n. __________ emesso dall’ue di mendrisio”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 marzo 2016 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. All’udienza di discussione tenutasi il 26 aprile 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre il convenuto non ha contestato il credito ma si è limitato ad affermare di essere al momento impossibilitato a pagare, essendo già oggetto di pignoramenti.
C. Statuendo con decisione 28 aprile 2016, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso di rigettare l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 9'937.– (anziché fr. 11'066.–). Le spese processuali di fr. 320.– sono state poste a carico della parte convenuta in ragione di 9/10 e per il resto a carico dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata la Confederazione Svizzera è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 maggio 2016 per ottenerne la riforma nel senso del rigetto dell’opposizione in via definitiva per fr. 10'128.– e in via provvisoria per la differenza, ossia fr. 938.–. Entro il termine impartitogli per presentare eventuali osservazioni CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 maggio 2016 contro la sentenza notificata alla Confederazione Svizzera al più presto il 29 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato quale titolo di rigetto definitivo soltanto la decisione di tassazione dell’imposta federale diretta del 2002 emessa il 10 giugno 2002 per fr. 9'937.–, mentre ha considerato che l’attestato di carenza di beni rilasciato il 18 ottobre 2005 nell’esecuzione n. __________ intesa all’incasso della stessa imposta non giustificasse il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo scoperto (di fr. 11'066.60) eccedente fr. 9'937.–.
4. Nel reclamo la Confederazione Svizzera ricorda che secondo la giurisprudenza recente della Camera solo la decisione di tassazione vale titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, mentre per gli interessi di mora l’istante deve produrre i documenti che permettano di verificarne il calcolo, l’attestato di carenza di beni giustificando il rigetto definitivo unicamente per le spese esecutive dell’ufficio che lo rilascia. La reclamante obietta che la verifica degli interessi è stata effettuata appunto nella procedura sfociata nel rilascio dell’attestato di carenza di beni. Sostiene, ad ogni modo, che l’attestato costituisce per legge un titolo di rigetto provvisorio per l’importo che eccede quello stabilito nella decisione di tassazione e chiede la riforma della sentenza impugnata in quel senso.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.2 Nel caso specifico, non è contestato che la decisione di tassazione agli atti (doc. C) è (da tempo) passata in giudicato (come risulta del resto dal timbro apposto sull’atto in questione) e vale pertanto titolo di rigetto definitivo per l’imposta federale diretta del 2002 di fr. 9'937.–, come d’altronde stabilito dal Pretore.
5.3 Questa Camera ha d’altronde già avuto modo di ricordare che l’attestato di carenza di beni, benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali (art. 149 cpv. 2 LEF a contrario; Curchod in: Commentaire romand de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2008, n. 15 ad art. 165 LIFD; Frey in Basler Kommentar DBG, vol. I/2b, 2000, n. 17 ad art. 165 LIFD), lo è invece per le spese esecutive menzionate nell’atto, stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenza della CEF 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Nella fattispecie l’opposizione andava quindi rigettata in via definitiva anche per le spese esecutive (di fr. 191.–) stabilite nell’attestato di carenza di beni n. __________ (doc. B), ancorché in base non alla decisione di tassazione bensì propria a quell’attestato. Su questo punto il reclamo si rivela dunque fondato.
Nulla cambia al riguardo l’obiezione presentata dall’escusso in prima sede secondo cui egli sarebbe impossibilitato a pagare: di ciò l’ufficio d’esecuzione potrà tenere conto pignorando unicamente la parte del reddito del convenuto che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF) oppure, ove il pignoramento dovesse vertere su beni mobili, concedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF). Ad ogni modo, la censura sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimato in RtiD 2015 II 900 n. 58c).
5.4 La reclamante chiede inoltre di estendere il rigetto definitivo dell’opposizione all’intero importo menzionato nell’attestato di carenza di beni, ovvero anche alla differenza tra l’ammontare totale menzionato sull’attestato di carenza di beni e l’importo stabilito nella decisione di tassazione sommato alle spese esecutive, pari a fr. 938.– (fr. 11'066.– ./. [9'937.– + 191.–]), che si riferisce verosimilmente agli interessi maturati sull’imposta fino al 6 agosto 2005 (v. doc. B alla voce “Titolo e data del credito”) e agli “interessi” di fr. 84.05 decorsi fino all’emissione dell’attestato il 4 novembre 2005, oltre a eventuali spese di diffida.
a) Di principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella civile (art. 102 segg. CO). Così per l’imposta federale diretta, prelevata in un’unica rata (a differenza dell’imposta cantonale), gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale, ma al più presto 30 giorni dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio o conguaglio) al tasso fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimanendo però valido sino alla chiusura della stessa (art. 3 cpv. 2 e 3 dell’ordinanza). L’opposizione non può di conseguenza essere rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo ed eventuali spese di diffida (giusta l’art. 165 cpv. 1 LIFD) ove l’autorità fiscale istante non abbia prodotto il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta né l’eventuale diffida (sentenza della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3), oppure, qualora il contribuente debba rispondere dal mancato allestimento del conteggio (anche solo provvisorio), una decisione che accerti la decorrenza degli interessi di mora a contare dalla scadenza legale generale (cfr. art. 164 cpv. 2 LIFD e Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed. 2009, n. 4 e 8 ad art. 164 LIFD).
b) Nel caso di specie, mancano gli elementi necessari per poter calcolare gli interessi di ritardo ed eventuali spese di diffida (l’attestato di carenza di beni non indica la composizione dettagliata del “capitale” di fr. 10'791.55), non avendo l’istante prodotto il conteggio definitivo dell’imposta né le eventuali diffide. E un calcolo degli interessi di mora si rivela impossibile poiché la documentazione agli atti non permette di ricavare la data d’intimazione del conteggio.
c) La reclamante tenta però, invano, di rimettere in discussione la giurisprudenza di questa Camera facendo valere che la verifica degli interessi è stata effettuata appunto nella procedura sfociata nel rilascio dell’attestato di carenza di beni. Sennonché l’ufficio d’esecuzione non è competente per procedere a tale verifica, nella misura in cui è tenuto a tenere conto degli interessi moratori menzionati nella domanda d’esecuzione senza facoltà di controllo (cfr. DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). E anche se, per ipotesi, la questione dovesse essere stata esaminata dal giudice chiamato a determinarsi sul rigetto dell’opposizione eventualmente interposta dall’escusso nella precedente esecuzione, la sua decisione avrebbe in ogni caso effetto solo in quell’esecuzione (sfociata nel noto attestato di carenza di beni) e non nell’esecuzione qui in rassegna (Staehelin, op. cit. n. 81 ad art. 84 con numerosi rinvii).
d) Riferendosi a una decisione – a quanto consta a questa Camera non pubblicata – dell’autorità di vigilanza del Cantone Argovia, la reclamante sostiene infine che l’attestato di carenza di beni costituisce per legge (art. 149 LEF) un titolo di rigetto provvisorio per l’importo che eccede quello stabilito nella decisione di tassazione e chiede la riforma della sentenza impugnata in quel senso. La reclamante ha tuttavia ricordato opportunamente all’inizio del reclamo (ad 4) che secondo la giurisprudenza di questa Camera l’attestato di carenza di beni vale quale riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF solo se il debitore può successivamente proporre l’azione di disconoscimento di debito (sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, consid. 2, massimata in RtiD 2007 I 844 n. 59c), ciò che per i crediti di diritto pubblico è possibile soltanto se l’autorità amministrativa non ha alcun potere sovrano relativamente al loro accertamento ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per far valere le sue pretese (Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 82 e n. 43 ad art. 83; sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n. 56c, con rinvio in particolare alla DTF 109 V 49, consid. 3/a).
Ora, contro la pretesa dell’autorità fiscale riferita alla riscossione d’interessi di mora maturati su crediti d’imposta federale diretta non è aperta la via dell’azione di disconoscimento al foro esecutivo (art. 83 cpv. 2 LEF), poiché l’autorità fiscale medesima è esclusivamente competente per decidere (in prima istanza) in via autoritativa sugli interessi di mora (come sulle facilitazioni di pagamento o sul condono giusta gli art. 166 e 167 LIFD), solitamente mediante il conteggio, e sulle spese di diffida, nella stessa diffida. Le sue decisioni sono impugnabili con gli stessi rimedi giuridici previsti contro le decisioni di tassazione (Richner et al., op. cit., n. 15 ad art. 164; Frey op. cit., n. 12 ad art. 164), anche se il diritto cantonale non lo prevede esplicitamente, stante la garanzia costituzionale della via giudiziaria stabilita all’art. 29a Cost. (cfr. sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello 80.2013.166 del 4 giugno 2014, RtiD 2014 II 509 n. 12t consid. 1.3). Non vi è pertanto spazio per la concessione del rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente agli interessi di mora e alle spese di diffida.
5.5 In definitiva, dunque, l’atto di carenza di beni e la decisione fiscale agli atti (doc. B e C) giustificano il rigetto dell’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 10'128.– (fr. 191.– + fr. 9'937.–). L’accoglimento parziale del reclamo, limitato a fr. 191.–, non muta invece apprezzabilmente il dispositivo sulle spese di prima sede.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la parziale soccombenza reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo la controparte presentato osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'129.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è parzialmente rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 10'128.–.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante per fr. 220.– e per la rimanenza a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).