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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.09.2015 14.2015.96

1 septembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,173 mots·~6 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Requisiti di motivazione affinché il reclamo sia ricevibile. Assenza di documenti legittimanti il rigetto definitivo o solo provvisorio dell’opposizione

Texte intégral

Incarto n. 14.2015.96

Lugano 1 settembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.189 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 18 marzo 2015 da

RE 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 13 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 maggio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 120'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 novembre 2014, indicando quale titolo di credito la “Progettazione e direzione lavori presso stabile in __________ mapp. __________, importo dei lavori pari al 30% più spese legali e perizie, rif. ditta __________”.

                            B.  Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 marzo 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 aprile 2015.

                            C.  Statuendo con decisione 4 maggio 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 300.– senza assegnare alcun’indennità all’escussa.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni alla CO 1.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                          1.1.  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 maggio 2015 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 5 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                          1.2.  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC), salve restando speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).

                           1.3  Quest’ultima eventualità non entrando in considerazione nella fattispecie, i documenti prodotti da RE 1 con il reclamo devono essere estromessi dall’incarto e non possono essere considerati ai fini del giudizio. Per lo stesso motivo dev’essere pure respinta la richiesta di audizione testimoniale proposta con il gravame, per tacere del fatto che in procedura sommaria la prova dev’essere addotta tramite documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 635 consid. 4.3.2). Del resto l’assunzione di un testimone non potrebbe in concreto ovviare alla chiara mancanza agli atti di un titolo di rigetto dell’opposizione.

                           1.4  Nel reclamo RE 1 non tenta di confutare la motivazione della sentenza impugnata, indicando i documenti da lui prodotti in prima sede da cui si potrebbe dedurre l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione – ovvero una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato nel senso dell’art. 80 LEF che condanni la convenuta a pagare la somma posta in esecuzione – o di un titolo di rigetto provvisorio, vale a dire un riconoscimento scritto del debito posto in esecuzione firmato dalla convenuta (art. 82 cpv. 1 LEF). Egli si limita infatti a dichiarare d’impugnare il giudizio di primo grado, allegando al reclamo ulteriore documentazione, senza però illustrarne le ragioni e senza confrontarsi con la decisione contestata, il che è contrario all’art. 321 cpv. 1 CPC, come appena visto (sopra consid. 1.2). In assenza di sufficiente motivazione, il reclamo si palesa dunque irricevibile.

                           1.5  Sia come sia, in assenza di una decisione o di un riconoscimento di debito nel senso appena indicato i documenti prodotti da RE 1 non possono del resto assurgere a titolo di rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. Oltre che irricevibile, il reclamo è quindi anche infondato.

                           1.6  A scanso di equivoci, occorre ancora ricordare che la procedura di rigetto dell’opposizione è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). La sua decisione non pregiudica quindi le ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno la competenza a decidere. In altre parole, a RE 1 rimane salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (cfr. art. 79 LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue e di produrre le prove che si duole di non essere state esaminate in sede di rigetto dell’opposizione, in modo da ottenere un titolo che gli permetta di far rigettare l’opposizione interposta dalla CO 1 in via definitiva (cfr. sentenza CEF 14.2014.186 consid. 5.2).

                             2.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 120'000.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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