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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.05.2015 14.2015.81

12 mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,004 mots·~5 min·3

Résumé

Fallimento. Concessione di dilazione di pagamento prima della dichiarazione di fallimento

Texte intégral

Incarto n. 14.2015.81

Lugano 12 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.127 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 27 febbraio 2015 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 22 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 aprile 2015 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 27 febbraio 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'798.85 più interessi e spese;

                                  che all’udienza di discussione del 20 aprile 2015 nessuno è comparso;

                                  che statuendo con decisione 21 aprile 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–;

                                  che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 aprile 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato parte del credito posto in esecuzione (fr. 2'000.– nel mese di dicembre 2014) e di aver trovato un accordo con la creditrice per il pagamento dilazionato del saldo (fr. 1'800.– entro il 16 aprile 2015 e fr. 1'490.– entro il 30 giugno 2015);

                                  che la reclamante ha allegato al suo gravame una ricevuta attestante il versamento di fr. 1'800.– in data 16 aprile 2015 a favore della CO 1, la quale, con scritto del 22 aprile 2015 indirizzato alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, confermava di aver ricevuto parte del credito e di voler ritirare la domanda di fallimento;

                                  che il 22 aprile 2015 il presidente della Camera ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale;

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

                                  che presentato il 22 aprile 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno stesso, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

                                  che secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione e le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”);

                                  che il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF);

                                  che, nel caso specifico, le parti si sono accordate – ancor prima della pronuncia del fallimento – per un versamento rateale della rimanenza del credito posto in esecuzione, in parte (fr. 1'800.–) da corrispondere entro il 16 aprile 2015 e per il resto (fr. 1'490.–) entro il 30 giugno 2015, fermo restando che da quanto si evince sia dal reclamo che dallo scritto 22 aprile 2015 della creditrice alla Pretura, la concessione della dilazione era subordinata al versamento del primo acconto;

                                  che avendo l’escussa pagato la prima rata il 16 aprile 2015, ovvero l’ultimo giorno della scadenza pattuita, la dilazione è sorta, a quella data, ancora prima della pronuncia di fallimento;

                                  che, come visto, tale circostanza, non nota al Pretore, costituisce un motivo di reiezione dell’istanza (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF);

                                  che di conseguenza il fallimento della RE 1 va annullato (art. 174 cpv. 1 LEF);

                                  che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui tardivo impegno di pagamento (dopo la notifica della comminatoria di fallimento, il 19 settembre 2014) ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                  che alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa dovuto redigere osservazioni al reclamo, non intimatole;

                                  che la tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede;

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 21 aprile 2015 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 60.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                            III.  Notificazione a:

–; –; –  Ufficio di esecuzione, Mendrisio; –  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,     Mendrisio.  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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