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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.04.2015 14.2015.70

7 avril 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,228 mots·~6 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta. Irricevibilità del reclamo diretto in realtà contro la decisione di tassazione passata in giudicato

Texte intégral

Incarti n. 14.2015.70 14.2015.71

Lugano 7 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2015.273 e SO.2015.276 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 15 gennaio 2015 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sui reclami del 3 aprile 2015 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 24 marzo 2015 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 13'190.55 più interessi al 2.5% dal 9 agosto 2014, di fr. 2'051.35 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito l’imposta cantonale 2008, gli interessi aggiornati sino all’8 agosto 2014 e la tassa di diffida del 31 marzo 2014;

                                  che con precetto esecutivo n. __________ dello stesso 7 ottobre 2014, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 anche per l’incasso di fr. 13'011.45 oltre agli interessi del 2.5% dal 9 agosto 2014, di fr. 1'725.85 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito l’imposta cantonale 2009, gli interessi aggiornati sino all’8 agosto 2014 e la tassa di diffida del 31 marzo 2014;

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione ad entrambi i precetti esecutivi, con istanze 15 gennaio 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                  che la parte convenuta si è opposta alle i­stanze con osservazioni scritte del 26 febbraio 2015, mentre nelle sue repliche del 4 marzo l’istante ha confermato le sue domande;

                                  che statuendo con decisioni 24 marzo 2015 (inc. SO.2015.276 per quanto riguarda l’imposta 2008 e SO.2015.273 per quella del 2009), il Pretore ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in entrambi i casi le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;

                                  che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 3 aprile 2015 (rispettivamente inc. 14.2015.71 e 14.2015.70) per ottenere che “la tassazione d’ufficio per il 2008 [rispettivamente per il 2009] venga rettificata, calcolando quanto da [lui] dichiarato e comprovato, che se ’punizione’ debba esserci, che essa sia perlomeno ragionevole alla stregua di una multa e non di cifre al di fuori del reale, che vi sia una proporzionalità ragionevole e che [gli] sia concesso un colloquio personale, più volte richiesto, ma sempre senza esito”;

                                  che essendo i reclami in esame riferiti a cause fondate su fatti analoghi che riguardano le stesse parti, in virtù dell’art. 125 lett. c CPC si giustifica, per economia di procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

                                  che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­posizione – sono decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che per questo motivo la Camera di diritto tributario (CDT) ha trasmesso i reclami alla scrivente Camera per competenza, visto che l’oggetto dell’impugnazione sono le decisioni di rigetto dell’op­posizione e non le decisioni di tassazione;

                                  che come già ricordato al reclamante nell’ambito delle procedure intese all’incasso delle imposte comunali 2008 e 2009 (sentenza inc. 14.2014.255/6 dell’8 gennaio 2015), questa Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

                                  che nel caso specifico il reclamante si è nuovamente limitato a criticare la correttezza delle decisioni di tassazione d’ufficio notificategli il 6 novembre 2013, lamentando un’“abissale discrepanza” con i dati delle proprie dichiarazioni d’imposte, inoltrate quasi un anno dopo, il 18 settembre 2014;

                                  che tale motivazione è manifestamente insufficiente, perché il reclamante in realtà non critica le sentenze impugnate bensì le decisioni fiscali prodotte quale titolo di rigetto definitivo, e non si confronta con la motivazione esposta dal Pretore;

                                  che i reclami si rivelano così inammissibili, ciò che rende senza oggetto il colloquio chiarificatore auspicato dal reclamante;

                                  che – per inciso – già si è spiegato nella precedente causa che l’esame del giudice del rigetto si limita alla verifica del carattere esecutivo delle decisioni amministrative su cui il procedente fonda l’istanza (cfr. art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

                                  che nella fattispecie in esame le decisioni di tassazione delle imposte cantonali 2008 e 2009 sono incontestabilmente passate in giudicato, la contestazione formulata dal reclamante solo il 18 settembre 2014 essendo manifestamente tardiva, ove si pensi che il termine di reclamo alla CDT è di 30 giorni (art. 206 LT), come indicato sulle decisioni fiscali in questione e nella risposta 24 settembre 2014 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città;

                                  che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che, tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben 21 attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.– e sono tuttora pendenti numerose esecuzioni), si prescinde – un’altra volta – dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari;

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente di fr. 14'787.30 (inc. 14.2015.70) e fr. 15'291.90 (inc. 14.2015.71), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa SO.2015.273 (esecuzione n. __________) è inammissibile.

                             2.   Il reclamo nella causa SO.2015.276 (esecuzione n. __________) è inammissibile.

                             3.  Non si riscuotono oneri processuali.

                             4.  Notificazione a:

–; –  Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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