Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.07.2015 14.2015.64

28 juillet 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,385 mots·~7 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Inammissibilità di allegazioni nuove sollevate per la prima volta col reclamo

Texte intégral

Incarto n. 14.2015.64

Lugano 28 luglio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa n. 310/2014 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 24 settembre 2014 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 26 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'740.– oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2014, indicando quale titolo di credito: “Alimenti per figli non pagati da agosto (fr. 1'580.– per 3 mesi). Chiesto anticipo alimenti per minorenni (5) in tutto 7 figli da agosto. fr. 1'580.–”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 settembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 novembre 2014, chiedendo in particolare la sospensione della causa. Con replica del 23 dicembre 2014 l’istante si è sostanzialmente riconfermata nelle sue conclusioni.

                            C.  Statuendo con decisione 13 marzo 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istan­­te.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e il rinvio dell’esecuzione. Con decreto del 15 aprile 2015 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2015, CO 1 ha chiesto la modifica del decreto di effetto sospensivo e ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 marzo 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico è dunque inammissibile – oltre che errata – l’allegazione che RE 1 si propone di presentare per la prima volta col reclamo – ossia la pretesa mancanza di una pagina della convenzione acclusa alla sentenza di divorzio – sicché la sua argomentazione, interamente centrata su tale fatto nuovo, perde ogni forza di convincimento e non gli permette d’in­­ficiare la (comunque corretta) motivazione del Giudice di pace – con cui invero non si confronta – secondo la quale la documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Già per questo motivo si giustificherebbe la reiezione del reclamo. Senza contare che, contrariamente a quanto allega il reclamante, la “convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio” annessa all’istanza è completa e prevede effettivamente alla cifra 8 l’obbligo per il padre di versare a ciascun figlio un contributo di mantenimento di fr. 225.– mensili, circostanza del resto da lui implicitamente ammessa nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2014, in cui ha fatto valere di avere promosso una causa intesa alla soppressione di tali contributi.

                             2.  Non va però dimenticato che il giudice del rigetto, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. Orbene, nella fattispecie la convenzione acclusa alla sentenza di divorzio giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione, per quanto riguarda il periodo da maggio a luglio del 2014, per complessivi fr. 4'725.– (fr. 225.– x 7 figli x 3 mesi) e non per fr. 4'740.– come invece richiesto dall’escussa. D’altronde, gli interessi di mora decorrono dalla data media (5 giugno e non 5 maggio 2014) del periodo in questione. Sulle spese esecutive, infine, decide l’ufficio d’esecu­­zione e non il giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 14.2014.132 del 5 novembre 2014, consid. 5). La sentenza impugnata va quindi riformata su questi tre punti.

                             3.  Con l’emanazione del giudizio odierno la domanda inoltrata da CO 1 intesa alla modifica del decreto di effetto sospensivo emanato dal presidente della Camera il 15 aprile 2015, diventa senza oggetto. Per esigenza di chiarezza tale decreto va d’altronde esplicitamente revocato (v. Hoffmann-No­wotny, ZPO-Rechts­mittel Kom­­mentar, Basilea 2013, n. 17 ad art. 325 CPC). A scanso di equivoci, comunque sia, va precisato che l’effetto sospensivo è stato concesso per il contributo del­l’ottobre 2014 sulla base della causale menzionata sul precetto esecutivo – “Alimenti per figli non pagati da agosto (fr. 1'580.– per 3 mesi)” –, che lascia intendere che la richiesta di alimenti decorresse dal mese di agosto, mentre tale menzione è il frutto di un errore di trascrizione della domanda di esecuzione in cui è incorso l’UE di Lugano, l’escu­tente avendo in realtà scritto alla voce “Titolo di credito”: “1580.– alimenti per 7 figli, non pagati da maggio […]”, ciò che traspare anche nella replica spedita il 23 dicembre 2014 dall’istante, la quale riporta come oggetto la dicitura “mancato pagamento tre mesi (maggio-giugno-luglio 2014)”.

                             4.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna alcuna indennità d’inconvenienza, non richiesta da CO 1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'740.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                  “1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'725.– oltre agli interessi del 5% dal 5 giugno 2014.”

                             2.  L’effetto sospensivo parziale concesso il 15 aprile 2015 dal presidente della Camera è revocato.

                             3.  Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             4.  Notificazione a:

–; –.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

14.2015.64 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.07.2015 14.2015.64 — Swissrulings