Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.07.2015 14.2015.62

14 juillet 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,435 mots·~7 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni quale titolo di rigetto. Eccezione di avvenuto pagamento del debito posto in esecuzione non resa verosimile

Texte intégral

Incarto n. 14.2015.62

Lugano 14 luglio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 7/C/15/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 dicembre 2014 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 25 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'541.90, menzionando quale titolo di credito l’“attestato di carenza beni n. __________ di fr. 4'541.90 emesso il 29.09.2009 dall’Ufficio esecuzione, Lugano” e il ”Contratto di prestito n. __________”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 dicembre 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 febbraio 2015.

                            C.  Statuendo con decisione 13 marzo 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’i­­stante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno sono state richieste osservazioni alla CO 1.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Consegnato alla posta il 25 marzo 2015 il reclamo contro la sentenza emessa venerdì 13 marzo e quindi notificata a RE 1 al più presto il successivo lunedì 16 marzo – la Posta svizzera non recapitando le lettere raccomandate di sabato (www.post.ch/it/privato/spedizione-privat/ let­tere-svizzera-per-clienti-privati/privato-raccomandata) – è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza respingendo l’eccezione della convenuta, secondo cui il debito nei confronti della procedente sarebbe stato estinto con il pagamento di fr. 1'888.05 avvenuto il 27 giugno 1995, perché l’atte­­stato di carenza beni sul quale la procedente fonda la propria pretesa è stato rilasciato il 29 settembre 2009, ossia 14 anni dopo il pagamento in questione.

                             3.  Nel reclamo RE 1 si oppone al pagamento della somma richiestale dalla CO 1, ribadendo di avervi già fatto fronte. Infatti essa avrebbe chiesto “di poter fare un concordato (che era stato accettato dalla __________)” e a seguito di ciò avrebbe pagato alla stessa fr. 1'888.05 ad estinzione del proprio debito.

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             5.  Nella fattispecie, l’attestato di carenza di beni rilasciato dall’Uffi­­cio di esecuzione di Lugano il 29 settembre 2009 per fr. 4'541.90 nell’esecuzione n. __________ costituisce, per legge (art. 149 cpv. 2 LEF), un riconoscimento di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF che giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa.

                             6.  All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Tra le eccezioni proponibili dall’escusso rientra l’estinzione del debito tramite pagamento.

                           6.1   Nel caso specifico l’escussa sostiene di aver estinto il proprio debito con il pagamento di fr. 1'888.05 avvenuto il 28 giugno 1995 a favore della __________, la quale avrebbe accettato il concordato da lei proposto. A conforto della propria tesi liberatoria la reclamante si è limitata a produrre l’avviso di addebito bancario del 28 giugno 1995, che attesta il pagamento di fr. 1'888.05 da parte dello studio legale e notarile __________ a favore della __________.

                           6.2  Ora, tale documento non può, da solo, costituire decisivo riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l’avvenuto pagamento del credito dedotto in esecuzione, ove appena si consideri che beneficiaria dell’accredito era la __________ e non la qui procedente, che il bonifico è stato effettuato dallo studio legale e notarile __________ e non dall’escussa e infine che l’im­­porto di fr. 1'888.05 non corrisponde e nemmeno si avvicina all’ammon­­tare del credito di fr. 4'541.90 contenuto nell’attestato di carenza di beni del 29 settembre 2009. Ne consegue che l’ecce­­zione di avvenuto pagamento sollevata dall’escussa non appare sostanziata da sufficienti riscontri oggettivi: in particolare mancano la decisione di omologazione del concordato e indizi atti a rendere verosimile che il credito pagato nel 1995 (con il riferimento __________) coincide con il credito oggetto dell’atte­­stato di carenza di beni (derivante dal “contratto di prestito no. __________”, doc. A). Il reclamo dev’essere pertanto respinto.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'541.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2015.62 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.07.2015 14.2015.62 — Swissrulings