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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.05.2015 14.2015.60

18 mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·997 mots·~5 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo con cui l’escusso chiede di "riesaminare il caso", omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata. Reclamo irricevibile

Texte intégral

Incarto n. 14.2015.60

Lugano 18 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 23 dicembre 2014 da

 CO 1  (rappr. dall’RA 1, __________)  

contro

 RE 1   

giudicando sul reclamo del 20 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 marzo 2015 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'866.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2014, indicando quale titolo di credito “la sentenza SE.2013.23 cresciuta in giudicato”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 dicembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 febbraio 2015.

                            C.  Statuendo con decisione 11 marzo 2015, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposi­­zione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 8'116.91 (anziché fr. 8'866.70) più interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 su fr. 7'516.91 e dal 1° ottobre 2014 su fr. 600.–, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 270.– e un’indenni­tà di fr. 150.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 marzo 2015 chiedendo di “riesaminare il caso”. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 marzo 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico, RE 1 si limita a chiedere a questa Camera di “riesaminare il caso” senza indicare in quale senso la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata. D’altronde, neppure dalla motivazione del reclamo, a cui si può far capo, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.179 del 18 settembre 2014, consid. 1.2), per determinare il senso delle domande contenute nel reclamo, si riesce a capire cosa chieda esattamente RE 1. Egli si accontenta infatti di rinviare alla propria opposizione al precetto esecutivo “sulle deduzioni sociali LPP, assicurazioni infortunio, malattia riguardante il mese di gennaio 2013”. Sennonché pure nelle sue osservazioni all’istanza (del 5 febbraio 2015) RE 1 ha omesso di quantificare gli oneri sociali supplementari che a suo parere sarebbero dovuti essere dedotti dalla pretesa fatta valere dall’escutente. Del resto, un semplice rinvio agli allegati di prima istanza senza confronto con la motivazione del primo giudice – che nelle fattispecie ha dettagliatamente menzionato i singoli oneri sociali dedotti dal salario lordo e le ragioni per cui non ha tenuto conto delle censure generiche dell’escusso – non soddisfa il requisito di motivazione posto all’art. 321 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012, consid. 2.2). Il reclamo è quindi irricevibile.

                             2.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo, che non le è stato intimato. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'866.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–   ; –  .  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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