Incarto n. 14.2015.55
Lugano 3 aprile 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.4827 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 novembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 febbraio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 10 novembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'163.40 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 14 gennaio 2015 si è presentata solo la parte convenuta, che si è opposta all’istanza, esprimendo la sua intenzione di pagare il credito a giorni.
C. Statuendo con decisione 26 febbraio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 27 febbraio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, ribadendo la sua volontà di pagare il debito, se possibile in più rate. Il 12 marzo 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda cautelare di sospensione o dilazione del fallimento. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 marzo 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art. 173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
Nel caso in esame, RE 1 non fa valere alcun motivo valido di annullamento (pagamento del credito che ha portato al fallimento, deposito dell’importo presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro della domanda di fallimento, annullamento della comminatoria o restituzione dei termini, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art. 173-173a LEF), ma si limita ad allegare l’impossibilità per lui di versare l’importo richiesto “in un’unica soluzione”, ciò che costituisce proprio il presupposto per cui il fallimento dev’essere pronunciato. Il reclamante allega anche dubbi su generiche “anomalie” nei conteggi della banca procedente e sul computo d’interessi “al limite dell’anatocismo”, ma questi sono motivi ch’egli avrebbe dovuto far valere interponendo opposizione al precetto esecutivo entro 10 giorni dalla sua notificazione (art. 74 cpv. 1 LEF). Ora è troppo tardi. Il reclamo va quindi respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).