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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.04.2015 14.2015.44

3 avril 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,322 mots·~12 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limiti della competenza della Camera

Texte intégral

Incarto n. 14.2015.44

Lugano 3 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 19 dicembre 2014 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 9 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 febbraio 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 novembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, il Comune di Sobrio ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'026.30 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2014, indicando quale titolo di credito l’im­­posta comunale 2012, di fr. 126.65 (interessi aggiornati sino al 30 settembre 2014) e di fr. 50.– (tassa di diffida 30 aprile 2014).

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 dicembre 2014 il Comune di Sobrio ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico. All’udienza di discussione tenutasi il 30 gennaio 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta non si è presentata. Con scritto del 28 gennaio 2015 RE 1 aveva però preannunciato la sua assenza, allegando di avere già da tempo “assunto improrogabili impegni famigliari”, e aveva chiesto una sospensione provvisoria di tutte le pratiche esecutive in corso, tenuto conto delle sue condizioni di salute e in attesa di una presa di posizione dell’Uffi­­cio presidenziale del Gran Consiglio su una sua istanza dello stesso giorno, intesa all’apertura di un indagine sull’operato di svariate autorità (capo del Dipartimento delle istituzioni, Ministero pubblico, polizia cantonale) e di “un’ulteriore opinione da richiedere ad un Consultorio per l’aiuto alle vittime di reati in un altro Cantone della Svizzera”.

                            C.  Statuendo con decisione 18 febbraio 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 3'026.30, oltre ai costi esecutivi (fr. 73.30), agli interessi aggiornati fino al 30 settembre 2014 (indicati per svista in fr. 125.65 anziché fr. 126.65) e quelli calcolati al 2.5% dal 1° ottobre 2014 e alla tassa di diffida (fr. 50.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indenni­­tà di fr. 50.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata (e altre sette dello stesso giudice, tutte in tema di rigetto dell’opposizione in procedure intese all’incasso di crediti fiscali) RE 1, con la moglie __________, è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2015 per ottenere tutta una serie di misure (convocazione personale e di testimoni, produzione di richieste e osservazioni a svariate autorità, avvio di accertamenti e inchieste), tra cui la sospensione immediata di tutte le esecuzioni in corso concernenti le imposte comunali, cantonali e federali.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica al reclamante avvenuta verosimilmente il 25 febbraio 2015 (come da lui allegato), il termine è scaduto sabato 7 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 9 marzo 2015 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’ultimo giorno del termine, il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico, il reclamante non si confronta con la sentenza impugnata, ma si limita a nuovamente lamentarsi della superficialità e dell’indifferenza dimostrata dalle autorità circa la gravissima situazione di abusi (“mobbing” e “bossing”) di cui si dice vittima da parte dello Stato. Non spiega infatti perché l’opinione del Giudice di pace, secondo cui tali doglianze esulano dal proprio potere di cognizione, sarebbe errata. Il reclamo è quindi irricevibile. Ad ogni modo, come si vedrà poi, nulla si può rimproverare al primo giudice.

                           1.4  Il ricorso, in quanto formulato a nome di __________, è irricevibile anche perché ella non è parte nella procedura, il precetto esecutivo e l’istanza essendo diretti solo contro il marito.

                           1.5  Tra le (limitate) competenze dell’autorità chiamata a statuire su un reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione non rientra quella di sospendere l’esecuzione, se non mediante concessione dell’effetto sospensivo (art. 325 cpv. 2 CPC). Visto l’e­si­­­to del giudizio odierno, la richiesta del reclamante risulta però senza oggetto. Nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, la Camera non è neppure abilitata a procedere ad accertamenti o ad aprire inchieste in merito a questioni che esulano dalla propria competenza. Le richieste, peraltro indeterminate, dei ricorrenti in questo senso (conclusioni n. 4 e 5) sono di conseguenza inammissibili.

                           1.6  La procedura di reclamo è di regola scritta (art. 321 cpv. 1 e 322 cpv. 1 CPC) e l’autorità giudiziaria superiore statuisce in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC). La citazione delle parti a un’udi­en­za è del tutto eccezionale. Nel caso di specie il reclamante non adduce il motivo straordinario per cui egli dovrebbe essere sentito personalmente dalla Camera. Appare d’altronde d’acchito inutile ch’egli (ri)evochi tutte le sue vicissitudini lavorative, amministrative e giudiziarie passate, dal momento che la competenza di questo tribunale è limitata alla verifica di presupposti essenzialmente formali, ossia l’esecutività del titolo di rigetto e l’esistenza di motivi comprovati d’estinzione del credito posto in esecuzione (sotto consid. 4). Nulla osta, in queste circostanze, a trattare l’impugnazione senza indugio.

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la documentazione acclusa all’istanza (decisione di tassazione, conguaglio, richiamo e diffida di pagamento) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’esecuzione per i crediti posti in esecuzione. Ha poi rilevato che l’escusso non aveva dimostrato con documenti alcuna delle eccezioni stabilite all’art. 81 LEF, mentre, come esposto sopra, non è entrato in materia sulle considerazioni contenute nelle osservazioni scritte all’istanza, ritenute esulare dalla propria competenza.

                             3.  Nel reclamo RE 1 chiede svariate misure (sopra ad D), tra cui la sospensione immediata di tutte le esecuzioni in corso concernenti le imposte comunali, cantonali e federali, invocando la complessità del suo caso e l’inoltro da parte sua di un’istanza d’intervento all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

                             4.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive e, per quanto riguarda le imposte dirette, “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Nella fattispecie, poiché non è contestato che sia passata in giudicato, la decisione 30 novembre 2013 del Comune di Sobrio (“conguaglio), che stabilisce l’imposta comunale 2012 dovuta dall’e­scus­so e da sua moglie, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­posizio­ne per l’importo di fr. 3'026.30 posto in esecuzione, più interessi al tasso del 2.5% stabilito dal Consiglio di Stato con apposito decreto legislativo (RL 10.2.2.1), mentre la tassa di diffida di fr. 50.– è stabilita nella “diffida di pagamento” del 30 aprile 2014. L’er­rore di scrittura contenuto nella sentenza impugnata relativamente agli interessi aggiornati fino al 30 settembre 2014, indicati per svista in fr. 125.65 anziché fr. 126.65, non pregiudica il reclamante. A futura memoria, s’invita il Giudice di pace a seguire la prassi dei Pretori, limitandosi ad accogliere l’istanza e a rigettare l’opposizione senza precisare l’importo dei crediti posti in esecuzione ove ammetta integralmente la domanda dell’istante, così da evitare errori di trascrizione. Si ricorda, d’altronde, che sulle spese esecutive decide l’ufficio d’esecu­­zione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenza della CEF 14.2014.132 del 5 novembre 2014, consid. 5).

                           5.2  Circa la risoluzione n. 1218 del 5 marzo 2008 acclusa al reclamo, con cui il Consiglio di Stato ha deciso di “sospendere in via temporanea i procedimenti esecutivi pendenti promossi dallo Stato” nei confronti del reclamante, giova rilevare che non solo non concerne l’esecuzione qui in discussione, la quale non era pendente nel 2008, ma, inoltre, riguardava solo i procedimenti esecutivi fiscali – in altre parole l’esazione – e non le procedure gestite dagli uffici d’esecuzione, giacché il diritto esecutivo federale – la LEF – non autorizza interventi decisionali dello Stato. Quanto all’istanza con cui il reclamante ha postulato l’intervento dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, neppure lui sostiene che abbia per legge a sospendere l’esecuzione o il carattere esecutivo della decisione di tassazione. In mancanza di una decisione formale che paralizzi l’esecutività della tassazione, la sentenza impugnata può solo essere confermata.

                                  6.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).

                                  Nel caso in rassegna, il reclamante non fa valere alcun motivo d’estinzione del credito posto in esecuzione nel senso dell’art. 81 LEF. Pretende di potersi dispensare dal pagare le imposte finché lo Stato non avrà rimediato agli abusi commessi ai suoi danni, invocando il diritto di legittima difesa (art. 52 CO e 14 segg. CP). A parte il fatto che l’applicabilità delle norme citate dal reclamante in ambito fiscale è a priori dubbia, la censura avrebbe potuto – e dovuto – essere sollevata nella procedura fiscale, con un reclamo contro la decisione di tassazione dell’imposta comunale 2012. Essa esula per contro dal potere di cognizione del giudice del rigetto, il cui compito si limita a verificare il carattere esecutivo della decisione fiscale su cui si fonda l’istanza (sopra consid. 4). Corretta, quindi, la valutazione del primo giudice. A prescindere dalla sua irricevibilità, il reclamo si rivela così pure infondato.

                             7.  Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per non complicare una situazione già di per sé particolarmente conflittuale, pare opportuno rinunciare eccezionalmente a riscuotere la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'202.95 non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo di RE 1 è irricevibile.

                             2.  Il reclamo di __________ è irricevibile.

                             3.  Non si riscuotono spese processuali.

                             4.  Notificazione a:

–,; –.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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