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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.06.2015 14.2015.31

1 juin 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,611 mots·~8 min·2

Résumé

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Solvibilità

Texte intégral

Incarto n. 14.2015.31

Lugano 1 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° dicembre 2014 da

CO 1 (titolare dello CO 1,)  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 febbraio 2015 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, il 1° dicembre 2014 lo CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'133.20 più interessi e spese.

                            B.  Con osservazioni scritte del 14 gennaio 2015, la RE 1 ha concluso per la reiezione dell’istanza e ha chiesto la citazione delle parti a un’udienza di discussione, poi fissata dal Pretore per il 17 febbraio 2015, alla quale è però comparso solo l’i­­stante, che ha confermato le sue conclusioni.

                            C.  Statuendo l’indomani il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 19 febbraio 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dello stesso 19 febbraio per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 20 febbraio il vicepresidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale. L’impugnazione non è stata intimata alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

                            E.  Con atto di “completazione” del reclamo del 27 febbraio 2015, la reclamante ha prodotto, segnatamente, uno scritto dell’istante del 19 febbraio 2015 indirizzato all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona e alla Pretura del Distretto di Bellinzona, con cui egli conferma il pagamento del suo credito e ritira l’esecuzione, così come un messaggio elettronico dello stesso ufficio, che attesta come per le esecuzioni in corso nei confronti della reclamante siano state concesse dilazioni, ch’essa sta rispettando, e come a suo carico non siano stati rilasciati attestati di carenza di beni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto quello stesso giorno, in concreto il reclamo è tempestivo, come tempestivo si rivela l’atto di “completazione” inoltrato il 27 febbraio 2015.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                           2.2  Nel caso in esame si evince dalla email 27 febbraio 2015 dell’Uf­­ficio dei fallimenti di Bellinzona (doc. C accluso all’atto di “completazione” del reclamo) che l’esecuzione promossa dall’i­stante è stata saldata e annullata, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – risulta dalla medesima email come in tutte le esecuzioni in cui le è stata concessa una dilazione (art. 123 LEF) la reclamante sta pagando regolarmente gli acconti stabiliti dall’Ufficio, e come a suo carico non siano stati rilasciati attestati di carenza di beni. Dall’estratto esecutivo aggiornato al 27 maggio 2015 assunto d’ufficio dalla Camera si evince però che contro la società sono pendenti numerose esecuzioni per importi rilevanti (di quasi fr. 125'000.–) già pervenute a uno stadio avanzato. Il conto economico relativo ai quattro primi mesi del 2015, tuttavia, rivela un utile d’esercizio prima delle imposte (di fr. 15'480.17) in crescita rispetto al 2014 (pari a fr. 16'822.60 sull’arco dell’intero anno).

                                  Ancorché assai preoccupante, la situazione finanziaria della RE 1 non appare disperata, anche perché il bilancio intermedio al 30 aprile 2015 fa stato di crediti verso terzi da incassare di circa fr. 60'000.– e un attivo fisso di oltre fr. 400'000.–, perché nell’aprile 2015 essa è riuscita a pagare fr. 10'000.– al­l’Uf­­­ficio esecuzione di Bellinzona e perché secondo la documentazione da lei trasmessa le prospettive d’incassi alla soglia della stagione turistica estiva sono buone, anche per le possibilità di gite offerte dall’Expo di __________ e dall’avvio di un mercato nuovo per la società, costituito di collaborazioni con agenzie di viaggi. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta tutto sommato favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando così adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. La reclamante, tuttavia, va sin d’o­ra avvertita che, ove il suo fallimento dovesse essere in un prossimo futuro nuovamente dichiarato, ciò che la sua situazione esecutiva suggerisce come possibile, in caso di pagamento del credito dopo il fallimento e di (reiterato) reclamo da parte sua la Camera non potrà che essere più severa nell’apprezzamento della sua solvibilità.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 18 febbraio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                            III.  Notificazione a:

–; –; –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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