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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.2016 14.2015.247

15 avril 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,301 mots·~12 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Pluralità di documenti non firmati

Texte intégral

Incarto n. 14.2015.247

Lugano 15 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 8 settembre 2015 dalla

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 dicembre 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  La RE 1, attiva – tra l’altro – nel commercio di beni di consumo nel settore dell’elettronica, della telefonia e dell’informatica, ha svolto per la CO 1, azienda di spedizioni internazionali, funzioni di consulente esterno per la telefonia mobile. Il 1° novembre 2014, a seguito di un cambiamento dell’operatore di telefonia mobile, la CO 1 ha ricevuto dalla __________ __________ una fattura per il mese di ottobre 2014 di complessivi fr. 9'789.15, di cui fr. 8'889.30 (12 x fr. 657.90 + fr. 994.50) a titolo di “tassa cambiamento di abbonamento”. Dopo uno scambio di corrispondenza tra le parti, la RE 1 ha versato alla CO 1 i seguenti importi: il 14 febbraio 2015 fr. 2'445.– come “acconto penali __________” e il 17 marzo 2015 fr. 2'000.– come “2 acconto bonus per pagamento penali”. Con raccomandata del 6 maggio 2015 la CO 1 ha sollecitato il pagamento di fr. 4'445.–, corrispondente alla metà delle penali di fr. 8'890.– fatturate dalla __________ (doc. H).

                            B.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'445.– oltre agli interessi del 5% dal 18 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito: “Responsabilità contrattuale, rimborso fatture __________. Riconoscimento di debito del 9.01.2015”. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 giugno 2015 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la creditrice ha nuovamente escusso la RE 1 per l’incas­­so di fr. 3'000.– oltre agli interessi del 5% dal 18 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito ancora una volta la “Responsabilità contrattuale, rimborso fatture __________. Riconoscimento di debito del 9.01.2015”.

                            C.  Avendo la RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanza 8 settembre 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 settembre 2015. Con replica del 7 ottobre 2015 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica del 9 ottobre. All’udienza tenutasi il 5 novembre 2015 l’istante ha proposto di saldare il debito, dividendolo in tre rate, e il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta un termine di dieci giorni per comunicargli la propria decisione. Il 16 novembre 2015 la RE 1 ha rifiutato la proposta di dilazione.

                            D.  Statuendo con decisione 16 dicembre 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istan­­te.

                            E.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 2 febbraio 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 dicembre 2015 durante le ferie natalizie contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 17 dicembre (estratto track & trace n. __________), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, in cui ha trattato “in modo unificato” l’i­stanza, registrata in due incarti diversi (uno per ogni precetto esecutivo), il Giudice di pace ha ritenuto sulla scorta degli atti che la RE 1 è debitrice nei confronti dell’istante di fr. 4'445.–, corrispondenti alla metà dei fr. 8'890.– dovuti a quest’ultima. A suo parere la volontà di versare tale somma alla creditrice risulta in modo chiaro dalle comunicazioni intercorse tra le parti e più precisamente dallo scambio e-mail e dalle lettere “sottoscritte e indubbiamente e assai chiaramente relative alla vertenza di questa causa”. Constatando che la RE 1 ha versato all’istante la metà dei fr. 8'890.– “dovuti” (fr. 2'445.– + fr. 2'000.–), il Giudice di pace ha inoltre con­siderato che tale versamento “risulta essere pur sempre una prova di volontà”. Infine, egli ha sottolineato la volontà delle parti di risolvere la vertenza, indicando come “significativa” una lettera del 3 dicembre 2015 del patrocinatore dell’istante, in cui quest’ultimo ha scritto che “nonostante l’impegno profuso dai rispettivi legali, non si è riusciti a raggiungere un accordo sul pagamento di quanto richiesto dalla mia patrocinata”. Per questi motivi l’istanza è stata accolta.

                             4.  Nel reclamo la RE 1 fa valere in primis che la fattura della __________ è intestata alla CO 1 e non alla convenuta e che non si comprende come le penali siano state quantificate in fr. 8'890.–. In secondo luogo la reclamante evidenzia l’assenza nella rimanente documentazione prodotta dall’istante di alcun valido riconoscimento di debito, sottolineando che lo scambio di e-mail tra l’istante e, per la convenuta, una persona (__________) non legittimata a rappresentarla, è in ogni caso privo di firma vincolante. Il medesimo discorso varrebbe per gli altri documenti, dai quali non emergerebbe un chiaro riconoscimento di debito bensì soltanto discussioni sulla possibilità di effettuare una pagamento dilazionato della fattura alla __________. L’escussa si duole inoltre del fatto che i fr. 8'890.– indicati a titolo di penali non risultano essere in relazione con i due non meglio specificati “acconti” versati all’istante, motivo per cui non se ne può dedurre una volontà di far fronte a impegni comunque contestati, tra l’al­­tro fatti valere con due precetti esecutivi diversi. Infine, la reclamante rimprovera al primo giudice di essersi fondato in modo acritico e arbitrario sugli scritti del 19 novembre 2015 e del 3 dicembre 2015 indirizzatigli dall’istante durante la procedura di rigetto.

                             5.  Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 ritiene, in via preliminare, che il reclamo, oltre a essere temerario, sia anche inammissibile. Nel merito essa fa valere che il riconoscimento di debito per i fr. 8'890.– risulta in modo chiaro dall’insieme dei documenti agli atti, sottolineando che la reclamante “si è assunta la responsabilità del danno subito dall’odier­­na convenuta in conseguenza delle penali addebitate dalla compagnia telefonica __________, decidendo di sopportarne interamente l’importo” e ciò sulla base dello scambio e-mail, dei due pagamenti “parziali” e delle due lettere successive a quei versamenti, sottoscritte dalla RE 1.

                             6.  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento di debito può anche fondarsi su più documenti, non necessariamente tutti sottoscritti dall’escusso, ma solo a condizione che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo, o perlomeno a circostanze concrete che consentono poi, ove esse siano dimostrate con documenti, di accertare precisamente il debito (v. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2015.110 del 14 ottobre 2015, consid. 6.3).

                           6.1  Nella fattispecie, gli unici documenti prodotti dall’istante che risultano firmati dalla convenuta – e che quindi sono suscettibili di costituire un riconoscimento di debito nel senso appena ricordato, eventualmente in relazione con gli altri documenti, ove vi rinviino – sono gli scritti del 19 giugno 2015 (doc. I accluso all’istan­­za e prodotto un’altra volta con la replica quale doc. O) e del 14 settembre 2015 (doc. P). Sennonché essi non rinviano direttamente e chiaramente alla fattura della __________ (doc. D) né menzionano alcun importo, e a ben vedere non contengono comunque alcun impegno concreto se non quello, futuro, di proporre un non meglio precisato “piano di rientro” (“nel mese di luglio 2015 sarete contattati da noi per definire un piano di rientro che parte da ottobre 2015 fino a ottobre 2016”, doc. O) o di esaminare le fatture che avrebbe mandato l’istante (“aspetteremo di ricevere le vostre fatture prima di fine settembre 2015, al fine di avere la situazione completa e permettervi di figurare sull’elenco dei creditori”, doc. P). In altre parole non sono titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 LEF, sicché si può prescindere dall’esaminare dettagliatamente gli altri documenti non firmati prodotti con l’istanza.

                           6.2  Contrariamente poi a quanto ritenuto dal Giudice di pace, non è “significativa” nella causa in esame la corrispondenza pervenutagli dal patrocinatore dell’istante dopo l’udienza del 5 novembre 2015 (scritti 19 novembre e 3 dicembre 2015), non solo perché l’istruttoria risultava chiusa, ma soprattutto perché non contiene alcun riconoscimento di debito firmato dalla RE 1. Non se ne può d’altronde dedurre, per ipotesi, un’adesione di quest’ultima all’istanza, poiché le parti non hanno raggiunto alcun accordo sulle modalità di pagamento del credito posto in esecuzione e men che meno sulla causa di rigetto.

                           6.3  In definitiva manca quindi agli atti un riconoscimento di debito cifrato e firmato dall’escussa, motivo per cui il reclamo va accolto e l’istanza respinta, fermo restando la facoltà per l’istante di eventualmente sottoporre la questione al giudice del merito (sopra consid. 2).

                             7.  In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'445.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e i dispositivi n. 1 e 2 sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico. CO 1 rifonderà alla convenuta fr. 400.– di ripetibili.

                                         3.   [annullato]

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 360.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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