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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.03.2016 14.2015.229

24 mars 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,548 mots·~13 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Disdetta ordinaria. Interessi di mora

Texte intégral

Incarto n. 14.2015.229

Lugano 24 marzo 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.3586 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 agosto 2015 da

CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 3 dicembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 30 giugno 2014 la RE 1 quale datrice di lavoro e CO 1 in veste di dipendente hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro di durata indeterminata a partire dal 1° luglio 2014, in forza del quale l’istante è stato assunto dalla società con il compito – per i primi tre mesi, corrispondenti al periodo di prova – di preparare e divulgare l’attività del “trading desk”, e successivamente di assumere la responsabilità “della sala trading desk, dei rapporti di conclusione e nuove convenzioni e tutte quelle attività atte ad aumentare il business specifico”. Oltre a ciò, CO 1 avrebbe dato assistenza e supporto amministrativo e logistico per il settore fiduciario. Il salario pattuito prevedeva per la prima attività una remunerazione di fr. 4'000.– lordi per dodici mensilità, mentre per il periodo successivo a quello di prova “e/o” compatibilmente con l’attivazione del trading desk lo stipendio sarebbe aumentato a fr. 6'000.– mensili. Le parti hanno altresì concordato un bonus finale di fr. 48'000.– “a decorrenza del primo anno completo (31.12.2015), prima […] pagato pro rata, contestualmente alla copertura del costo del salario lordo fisso, del bonus finale stesso e del bonus/utile”. Con lettera del 12 febbraio 2015 la RE 1 ha rescisso dal rapporto di lavoro per la fine dello stesso mese.

                            B.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 44'000.– oltre agli interessi del 5% dal 7 aprile 2015, indicando quale titolo di credito: “Pretese derivanti da contratto di lavoro del 30.06.2014”.

                            C.  Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 agosto 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 settembre 2015, cui sono seguite la replica spontanea del 5 ottobre dell’istante e la duplica del 13 ottobre della RE 1, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

                           D.  Statuendo con decisione del 25 novembre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta dall’escussa limitatamente a fr. 6'865.20 (anziché fr. 44'000.–) oltre agli interessi del 5% dal 7 aprile 2015, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell’istante nella misura dei 4/5 e della convenuta per il restante 1/5.

                            E.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e il mantenimento integrale dell’op­­posizione da essa interposta. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 dicembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 27 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 30 giugno 2014 (doc. C), unitamente al relativo allegato, costituiscono un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il salario lordo di fr. 4'000.– mensili, relativi al periodo di prova e quindi alla prima attività lavorativa dell’istante. Al contrario, il primo giudice non ha intravvisto nei suddetti documenti alcun riconoscimento di debito per quanto concerne la retribuzione salariale successiva, ritenendo il contratto su questo punto “molto meno chiaro e di univoca interpretazione”. Oltre a ciò, dall’interpretazione del contratto il Pretore ha dedotto che un eventuale adeguamento salariale dipendesse dall’attivazione del trading desk, ciò che però non è avvenuto, come riconoscono le parti, attribuendosene reciprocamente la responsabilità. A suo dire, tale tesi sarebbe rafforzata dal fatto che CO 1 ha preteso l’aumento del salario solo dopo il licenziamento, con una lettera del 7 aprile 2015, anziché una volta trascorso il periodo di prova, ovvero a ottobre del 2014. Infine, il Pretore ha ritenuto che la disdetta del 12 febbraio 2015 inoltrata dalla RE 1 fosse da considerare come una disdetta ordinaria con effetto al 31 marzo 2015 e non una disdetta per motivi gravi come sostenuto successivamente dalla convenuta. Egli ha pertanto rigettato l’oppo­­sizione in via provvisoria limitatamente agli importi netti dei salari di febbraio e di marzo 2015, pari a fr. 6'865.20.

                             4.  Nel reclamo la RE 1, pur proclamandosi sostanzialmente d’accordo con la decisione emanata dal Pretore, rimprovera a quest’ultimo di non aver considerato i motivi da essa addotti, secondo cui la disdetta data a CO 1 sarebbe da qualificare quale risoluzione immediata per motivi gravi nel senso dell’art. 337 CO, chiedendo al proposito di tenerne conto “sul calcolo definibile”. La reclamante pretende inoltre che vengano “tenuti in considerazione in questa causa di PE o in quella da [essa] sollevata verso l’istante” i danni materiali e i costi da lei sopportati.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

                           5.2  Nel caso concreto, il 30 giugno 2014 la RE 1 ha sottoscritto il “contratto di lavoro normale” (doc. C annesso all’istanza), iniziato il 1° luglio 2014, che prevede a favore di CO 1 in particolare una rimunerazione lorda di fr. 4'000.– mensili per la prima parte della sua attività in seno alla società. Come giustamente accertato dal Pretore, il contratto costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente ai salari per i mesi di febbraio e marzo del 2015, dedotti gli oneri sociali, ciò che la reclamante del resto non contesta.

                           5.3  Controversa in questa sede è invece la questione relativa al tipo di disdetta data al dipendente.

                             a)  A questo proposito, il contratto di lavoro prevede che: “viene dato diritto al datore di lavoro, dopo il periodo di prova, di dare disdetta al Dip. In casi eccezionali: mancata attivazione del trading desk, o sua mancata efficienza operativa, secondo il diritto di disdetta di un mese. Colpa grave o simile secondo il CO” (doc. C, penultimo paragrafo). Nel caso concreto, con lettera raccomandata (a mano) del 12 febbraio 2015 la RE 1 ha rescisso dal rapporto di lavoro con CO 1 “nei termini previsti” per la fine dello stesso mese “essendo venute a mancare le condizioni per proseguire il progetto finanziario a [lui] legato” (doc. E).

                            b)  Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, da tale lettera nulla lascia pensare che la RE 1 abbia disdetto il contratto di lavoro immediatamente per cause gravi nel senso dell’art. 337 CO. Anzitutto, la disdetta è stata data “nei termini previsti” per la fine del mese e non con effetto immediato. D’altronde il motivo addotto, ovvero la mancata attivazione del trading desk, è espressamente indicato nel contratto di lavoro come un motivo di disdetta ordinaria entro il termine di un mese stabilito dall’art. 335c cpv. 1 CO come termine di preavviso per i contratti di lavoro di durata indeterminata nel primo anno di servizio. Che poi la reclamante interpreti, a quanto pare, la clausola contrattuale di disdetta nel senso di autorizzarla a recedere dal contratto per la fine del mese corrente non le giova poiché il contratto di lavoro dispone esplicitamente che dopo il periodo di prova di tre mesi “il periodo di disdetta seguirà le normative di legge, sorrette dal CO svizzero” (doc. C, fine del secondo paragrafo). Ebbene, come visto, l’art. 335c cpv. 1 CO prescrive che la disdetta può essere data “per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese”. Nel caso specifico, notificata il 12 febbraio 2015 la rescissione ha avuto effetto per il 31 marzo 2015 tenuto conto del preavviso contrattuale e legale di un mese.

                                  Il fatto che la disdetta non avesse carattere immediato è del resto confermato indirettamente dalle comunicazioni effettuate dalla RE 1 dopo la disdetta, con cui si riservava il diritto di “modificare la [sua] disdetta da normale, in grave con “giusta causa” (doc. 1 accluso alle sue osservazioni), ribadiva poi la “fattibilità di applicazione del licenziamento per motivi gravi, attualmente in valutazione” (doc. H), per finire col notificare al dipendente solo il 31 agosto 2015 uno scritto denominato “disdetta rapporto di lavoro immediata” (doc. 3). In siffatte circostanze, la conclusione cui è giunto il primo giudice sulla scorta della documentazione prodotta non può di certo dirsi manifestamente errata, sicché il reclamo, infondato, va respinto.

                           5.4  Anche la contestazione degli interessi di mora è infondata perché la reclamante non ne contesta il tasso, conforme alla legge (art. 104 cpv. 1 CO), né la data di decorrenza, successiva alla fine del rapporto di lavoro, limitandosi ad accennare a una sua presunta offerta transattiva, di cui però non si trova traccia né nelle sue osservazioni all’istanza né nella duplica spontanea.

                             6.  Da ultimo, la richiesta della reclamante – generica – di “tenere in considerazione” i danni e i costi sopportati in questa procedura o in quella da essa avviata nei confronti di CO 1 è irricevibile per diverse ragioni. Non è infatti motivata né si confronta con la motivazione con cui il primo giudice l’ha respinta (v. sentenza impugnata, pag. 4 penultimo paragrafo), rilevando a ragione che la domanda non rientra tra le sue (limitate) competenze, né peraltro in quelle di questa Camera quale autorit giudiziaria superiore chiamata a statuire su un reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione (sopra, consid. 1.2 e 2). Nella misura in cui dovesse riguardare le spese processuali di prima sede, la richiesta è d’altronde infondata, giacché la reclamante è risultata parzialmente soccombente per circa un quinto (fr. 6'865.20 a fronte di un’istanza vertente su fr. 44'000.–) e risponde pertanto delle spese in tale misura (art. 106 cpv. 2 CPC). Corretta infine la decisione di negarle l’assegnazione di ripetibili o di un’indenni­­tà d’inconvenienza, non essendo la convenuta patrocinata da un rappresentante professionale né avendo formulato una richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. b-c CPC).

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorso in spese in questa sede.

                                  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'865.20.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –     .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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