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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.12.2015 14.2015.214

15 décembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·633 mots·~3 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

Texte intégral

Incarto n. 14.2015.214

Lugano 15 dicembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 18 settembre 2015 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 17 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 novembre 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 giugno 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 90.–, indicando quale titolo di credito il decreto di multa del 7 novembre 2014;

                                  che avendo lo Stato del Canton Ticino con istanza 18 settembre 2015 chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1, con decisione 4 novembre 2015, il Giudice di pace ha accolto l’i­­stanza con decisione del 4 novembre 2015 e rigettato in via definitiva l’opposizione, ponendo a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 45.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

                                  che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

                                  che stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che nel caso specifico, presentato il 17 novembre 2015 allo sportello della cancelleria del Tribunale d’appello contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 novembre (tracciamento della raccomandata n. __________), il reclamo risulta tardivo ed è pertanto irricevibile;

                                  che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                 che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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