Incarto n. 14.2015.144
Lugano 17 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.1523 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 31 marzo 2015 dalla
CO 1 (I) (patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1) (patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 3 agosto 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 luglio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 marzo 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 205'630.– oltre agli interessi del 5% dal 15 settembre 2014, indicando quale titolo di credito: “fornitura pre[sta]zioni del 26.06.2014, fatture del 24.06.2014, del 26.06.2014, del 23.07.2014, dedotte restituzione[i] parziali (totale EURO 193'100) al cambio odierno di 1.06489 2 assegni da EURO 20'000.00 ciascuno n. __________ e n. __________ di __________, __________”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 31 marzo 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 42'595.60 oltre agli interessi del 5% dal 15 settembre 2014. Il Pretore, il 2 aprile 2015, ha citato le parti all’udienza di discussione, fissata per il 14 luglio 2015. Con lettera del 13 luglio 2015, anticipata via fax, il rappresentante legale di RE 1 ha chiesto al primo giudice un rinvio dell’udienza fissata per il giorno successivo, essendogli “impossibile presenziare” a causa di “pregressi impegni”.
C. Con decisione del 14 luglio 2015 il Pretore ha respinto la domanda di rinvio, ritenendola tardiva, e ha confermato l’udienza di discussione del medesimo giorno, alla quale è comparsa soltanto l’istante. Essa ha confermato la sua domanda e prodotto due nuovi documenti.
D. Statuendo con decisione del 14 luglio 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 260.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 agosto 2015 per ottenerne in via principale l’annullamento e il rinvio dell’incarto alla giurisdizione inferiore (per citazione a una nuova udienza e fissazione di un termine per le osservazioni), in via subordinata l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via ancora più subordinata l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 42'595.60 oltre agli accessori. Con decreto del 10 agosto 2015 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo, limitatamente a fr. 163'034.40 più interessi del 5% dal 15 settembre 2014. Nelle sue osservazioni del 7 settembre 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 agosto 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 15 luglio 2015, in concreto il reclamo è tempestivo, nella misura in cui il termine di ricorso di 10 giorni ha iniziato a decorrere dopo la fine delle ferie estive (durate dal 15 luglio al 31 luglio 2015, art. 56 n. 2 LEF), ossia dal 2 agosto (DTF 96 III 50 consid. 3), per scadere il 12 agosto 2015.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Prima di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto esaminare la censura secondo cui il primo giudice, non concedendo al convenuto il rinvio dell’udienza di discussione del 14 luglio 2015 – domandato dall’interessato il giorno precedente – avrebbe violato il diritto di essere sentito di quest’ultimo.
2.1 Al riguardo il primo giudice ha reputato la richiesta di rinvio tardiva, siccome l’escusso “poteva farsi parte diligente ed interpellare tempestivamente il legale di sua fiducia”, e l’ha considerata inoltre ingiustificata, il richiedente facendo “parte di uno studio legale costituito da numerosi professionisti in grado di sostituire il collega”.
2.2 Con la motivazione del Pretore il reclamante non si confronta, se non in modo indiretto, sostenendo che il magistrato avrebbe potuto fissargli un breve termine per formulare osservazioni, tenuto conto del fatto che le imminenti ferie esecutive avrebbero in ogni caso sospeso la procedura, sicché nelle circostanze concrete il principio di celerità non prevaleva sul suo diritto di essere sentito. Che tali considerazioni configurino una motivazione sufficiente nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC (sopra consid. 1.2) è dubbio, ma la questione può rimanere indecisa, perché nel merito la censura risulta comunque infondata per i seguenti motivi.
2.3 Secondo l’art. 135 lett. b CPC, su richiesta tempestiva il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi. Nell’esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la norma, ma deve procedere a una ponderazione tra l’interesse a una trattazione celere della causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 135 CPC), esigendo perlomeno che il richiedente renda verosimile il motivo d’impedimento e l’impossibilità oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze con altri impegni professionali, che gli stessi non sono stati assunti ad artem o misconoscendo la data di udienza già fissata in precedenza. Ciò vale a maggior ragione per le procedure semplificate e sommarie, che hanno una componente endogena di celerità, cosicché una maggiore severità è immanente alla loro natura (sentenza della CEF 14.2013.121 del 9 agosto 2013, consid. 4; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 565 ad art. 135 CPC).
2.4 Nella fattispecie la richiesta di rinvio dell’udienza, presentata un giorno prima della data prefissata, è chiaramente intempestiva, tanto più ove si ponga mente al fatto che l’udienza è stata fissata il 2 aprile 2015, ossia con tre mesi e mezzo di anticipo. Del resto il reclamante non contesta la tardività della domanda né pretende, per avventura, di essere stato impossibilitato a inoltrarla prima o a designare il suo patrocinatore con sufficiente anticipo perché questi potesse presenziare all’udienza, i “pregressi impegni” menzionati nella richiesta non essendo comunque stati resi verosimili con adeguati giustificativi. Corretta, quindi, la decisione del Pretore sotto il profilo dell’art. 135 lett. b CPC. Ciò basterebbe già a ritenere tardiva anche la richiesta, peraltro presentata per la prima volta con il reclamo, tesa all’assegnazione di un breve termine per formulare osservazioni scritte. Sia però aggiunto che l’ammissione di tale domanda, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, avrebbe prolungato la procedura ben oltre la fine delle ferie estive, nella misura in cui al termine in questione, che avrebbe iniziato dopo le ferie, si sarebbe aggiunto il termine necessario per notificare le osservazioni all’istante e quello per la presentazione di un’eventuale replica spontanea. Non avendo, in definitiva, il reclamante esercitato il suo diritto di essere sentito tempestivamente, la sua censura non può che essere respinta.
3. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
4. Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato, in modo indiscriminato, che la documentazione prodotta dall’istante (in particolare due assegni bancari di € 20'000.– presentati al pagamento e rimasti impagati) costituisce valido riconoscimento di debito e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto.
5. Nel reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di aver applicato il tasso di cambio €/CHF 1.06489 indicato sul precetto esecutivo alla voce “titolo di credito”, senza conoscere la data della domanda di esecuzione, che afferma non corrispondere a quella di emissione del precetto. A mente sua il Pretore avrebbe così dovuto respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione, non essendo “in grado di verificare se il tasso indicato è corretto”, tenuto conto che la data della domanda di esecuzione non costituisce un fatto notorio e il giudice non deve “indagare su fatti non documentati dall’incarto”.
5.1 Nelle sue osservazioni al reclamo l’escutente afferma che secondo il Tribunale federale il tasso di cambio è da ritenere un fatto notorio, e sottolinea che questa Camera, nel decreto del 10 agosto 2015, ha considerato che il tasso di cambio applicato dal Pretore risulta finanche inferiore a quello più basso registrato nel mese di marzo 2015 secondo il sito www.fxtop.com.
5.2 Ora, l’allegazione del reclamante secondo cui la data della domanda di esecuzione non corrisponderebbe a quella di emissione del precetto esecutivo risulta nuova e pertanto irricevibile (v. sopra consid. 1.2), siccome egli non è comparso in prima sede. Ma si volesse anche ritenere che la domanda di esecuzione è stata spedita il 18 marzo 2015, come ammesso dall’escutente in sede di osservazioni al reclamo (pag. 6 ad 5), nulla cambierebbe al riguardo: secondo il sito “www.fxtop.com” ritenuto notorio dal Tribunale federale e dalla Camera (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.32 del 3 dicembre 2014, consid. 5.1), infatti, il tasso di cambio a quella data era di €/CHF 1.0627 e quello del 24 marzo di €/CHF 1.0491, tassi quindi inferiori al saggio di €/CHF 1.06489 indicato sul precetto esecutivo (doc. E), in base al quale è stata calcolata la somma posta in esecuzione. La censura del reclamante si avvera dunque senza oggetto perché egli non è stato danneggiato dall’applicazione di un tasso di cambio a lui più favorevole rispetto a quello di riferimento.
6. In via subordinata il reclamante chiede di limitare il rigetto provvisorio dell’opposizione ai fr. 42'595.60 indicati nell’istanza. Pur proponendo di respingere integralmente il reclamo, nelle sue osservazioni l’istante ammette che la sua domanda era limitata a tale somma. Ricordato che secondo la legge il giudice non può aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il Pretore non poteva rigettare integralmente l’opposizione, sicché la decisione impugnata va corretta nel senso che l’opposizione dev’essere rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 42'595.60 (pari all’importo dei due assegni di € 20'000.– rimasti impagati [doc. C e D] al tasso di cambio di €/CHF 1.06489) più interessi del 5% dal 15 settembre 2014.
7. La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), sulla base di un valore litigioso che a ben vedere è di fr. 163'034.40, pari alla differenza tra i fr. 205'630.– per i quali è stata rigettata l’opposizione in via provvisoria e i fr. 42'595.60 richiesti nell’istanza, seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), l’istante essendosi opposta integralmente al reclamo. Non è necessario intervenire sul dispositivo relativo alle spese e ripetibili decise in prima istanza, la tassa di fr. 260.– risultando inferiore a quella media prevista dall’art. 48 OTLEF per una causa con un valore litigioso di fr. 42'595.60, mentre le ripetibili assegnate all’istante, che appaiono finanche basse, non sono discusse dalle parti.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come visto di fr. 163'034.40 (v. sopra consid. 7), raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 42'595.60 oltre agli interessi del 5% dal 15 settembre 2014.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/5 e per i restanti 4/5 a carico di CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 fr. 360.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).