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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.01.2015 14.2015.13

30 janvier 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,185 mots·~6 min·3

Résumé

Fallimento. Pagamento di tutti i debiti posti in esecuzione. Annullamento del fallimento. Riduzione della tassa di giustizia di prima sede

Texte intégral

Incarto n. 14.2015.13

Lugano 30 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.1080 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 settembre 2014 da

CO 1  (patrocinata dall’PA 1, __________)  

contro

 RE 1   

giudicando sul reclamo del 17 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 gennaio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 24 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 38'929.05 più interessi e spese.

                            B.  Invitata a determinarsi per scritto sull’istanza, l’escussa è rimasta silente.

                            C.  Statuendo con decisione 12 gennaio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 13 gennaio 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 gennaio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 gennaio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 13 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                           2.2  Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un estratto dell’Uf­­ficio di esecuzione di Bellinzona da cui si evince che il 13 gennaio 2015 l’escussa ha estinto le uniche due esecuzioni pendenti nei suoi confronti, tra cui quello che ha portato al fallimento. Ciò posto, è inutile accertare se il pagamento è avvenuto prima o dopo il momento in cui è stato dichiarato il fallimento, ossia prima o dopo le ore 9.00. Anche nella seconda ipotesi, infatti, il fallimento andrebbe comunque annullato, perché la reclamante ha reso verosimile la propria solvibilità nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

                             3.  Ricordato che l’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) prevede per i casi di dichiarazione del fallimento “non litigiosi”, ovvero laddove l’escusso non si è presentato all’u­­dienza, una tassa da fr. 40.– a fr. 200.– (art. 52 lett. a), nella fattispecie la tassa di giustizia di prima sede (di fr. 250.–) va ridotta all’usuale importo di fr. 80.– e posta insieme alla tassa della procedura di reclamo (stabilita in fr. 150.– in virtù dell’art. 61 cpv. 1 OTLEF) e alle spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 gennaio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                            III.  Notificazione a:

–   ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,     Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                             Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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