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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.07.2014 14.2014.98

22 juillet 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,292 mots·~6 min·3

Résumé

Reclamo contro fallimento

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.98

Lugano 22 luglio 2014/jm  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.257 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 gennaio 2014 da:

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv.dott. PA 1,)  

giudicando sul reclamo dell’8 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 aprile 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 20 gennaio 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'825.80 oltre interessi, dedotti eventuali acconti.

                            B.  All’udienza di discussione del 9 aprile 2014 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione 28 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 29 aprile 2014 alle ore 10.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese esecutive di fr. 920.– a carico della massa fallimentare.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Entro il termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29 aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, o

                                  2)  l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore, oppure

                                  3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                           2.1  L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. La norma ha lo scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà solo passeggera. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità.

                                  La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (Giroud, in: Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

                           2.2  Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 30 aprile 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 9'378.25 a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo al 5 maggio 2014 prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti sono pendenti 21 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 16'808.34. Determinante è che 14 di queste esecuzioni, tra cui quella in oggetto per un importo che supera la metà dello scoperto totale, risultano essere state pagate, per tre è stata concessa una dilazione di pagamento, quattro ulteriori sono allo stadio di opposizione, per cui i relativi debiti non possono ancora dirsi certi e nell’ultima il pre­cetto esecutivo è stato notificato alla convenuta non tanto tempo fa. Dall’estratto non risultano inoltre attestati di carenza di beni a carico della reclamante. Ciò porta a ritenere che RE 1 dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni e che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando. Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente risulta solo passeggera (v. sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità è stato reso sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

                             3.  La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo presentato osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.  La dichiarazione di fallimento pronunciata il 29 aprile 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.257), nei confronti di RE 1, , è annullata.

2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3.     Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–- è posta a carico di RE 1.

                            III.  Notificazione a:

– –; –  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; –  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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