Incarto n. 14.2014.90
Lugano 25 giugno 2014/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Baur Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 18 marzo 2014 da:
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. )
giudicando sul reclamo del 28 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 aprile 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, il 18 marzo 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'275.20 compresi interessi e spese.
B. All’udienza di discussione la convenuta non è comparsa.
C. Statuendo con decisione 16 aprile 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Contro la sentenza appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 aprile 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione e di essere solvibile. A controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 aprile 2014 contro la sentenza notificata alla debitrice il 17 aprile 2014 in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, o
2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore, oppure
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
2.1 L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. La norma ha lo scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà solo passeggera. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità.
La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (Giroud, in: Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 22 aprile 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 5'284.50 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo accluso al reclamo (doc. G) si evince che nei confronti della reclamante sono pendenti 8 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 8'438.55.
a) Ora, determinante è che nel corso del 2013 in tre procedure (oltre a quella in esame), rispettivamente nell’anno in corso in due ulteriori procedure è stata emessa la comminatoria di fallimento e in un’altra esecuzione è stata presentata la domanda di proseguimento. Inoltre il 20 marzo 2014 è stato emesso nei confronti della reclamante un atto di carenza di beni per fr. 2'297.35 in una procedura esecutiva promossa per il mancato pagamento di imposte, ciò che lascia pensare che le sue difficoltà di pagamento non sono solo di natura transitoria rispettivamente che non si tratta di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). Tutto ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta sostanzialmente migliorando e che essa non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse.
b) Al riguardo la documentazione prodotta dalla reclamante a dimostrazione della propria solvibilità (lista delle forniture di merce già ordinata [doc. D], lista delle fatture da incassare [doc. E] e previsione delle forniture catering allestita sulla base degli anni precedenti [doc. F]) non consente di giungere a una conclusione diversa. I documenti in questione non sono infatti riscontri oggettivi bensì semplici dichiarazioni del debitore. D’altronde non è dato sapere se e quando i crediti menzionati dalla reclamante potranno essere incassati né quale sia il suo margine di guadagno, mentre la solvibilità – così come i predetti presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF – va resa verosimile entro il termine di ricorso (DTF 139 III 491 segg.). Del resto, sebbene a rigore di diritto non se ne potrebbe tenere conto, la Camera ha accertato d’ufficio che al 24 giugno 2014 la situazione esecutiva della reclamante non era cambiata rispetto a quella esistente al 22 aprile 2014 (doc. G).
c) Si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento confermato.
4. Con la decisione odierna la domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto. Non è quindi necessario pronunciare nuovamente il fallimento.
5. La tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.–- è posta a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
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PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO
Titolo
Reclamo contro fallimento. Solvibilità non resa verosimile.
Articoli citati
Art. 174 cpv. 2 LEF
Tipo sentenza
Conferma
Riassunto
Liste di crediti da incassare allestite dal debitore non sono riscontri oggettivi idonei a rendere verosimile la sua solvibilità semplici dichiarazioni. Del resto non è dato sapere se e quando tali crediti potrebbero essere incassati né quale sia il margine di guadagno del debitore. Ora la solvibilità – così come i predetti presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF – va resa verosimile entro il termine di ricorso. D’altronde, sebbene a rigore di diritto non se ne potrebbe tenere conto, il fatto che il debitore non abbia pagato alcun credito dopo la presentazione del reclamo indizia ulteriormente la sua insolvibilità (consid. 2.3b).