Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.06.2014 14.2014.57

25 juin 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,483 mots·~7 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione per un credito fiscale incorporato in un attestato di carenza beni

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.57

Lugano 25 giugno 2014/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina, vicecancelliere

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.35 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 gennaio 2014 da:

CO 1  (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

 RE 1   

giudicando sul reclamo del 13 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 marzo 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'655.–, indicando quale titolo di credito l’“imposta cantonale (IC) 2002 come ACB del 05.09.2005 n. 988187 emesso dall’UE di Lugano”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 gennaio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore. Nel termine impartito, l’escusso non ha presentato osservazioni all’istanza.

                            C.  Statuendo con decisione del 5 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità di fr. 80.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 marzo 2014. Lo CO 1 non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8 marzo 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

                           1.3  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                  Nel caso specifico, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede malgrado il termine impartitogli al riguardo dal Pretore, tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza irricevibili. Ad ogni modo, le censure sollevate dal reclamante sono improponibili in sede di rigetto dell’opposizione, in cui può essere censurata solo la sentenza che rigetta l’opposizione e per motivi fondati essenzialmente sugli art. 80 a 84 LEF (v. sotto consid. 3). Critiche rivolte all’operato di un ufficio di esecuzione e fallimenti vanno invece proposte con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF e sotto consid. 4) mentre contestazioni (o anche domande) relative alla decisione invocata dall’istante quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (nel caso di specie una tassazione fiscale) devono essere presentate nell’apposita procedura (qui fiscale) prescritta per l’emanazione della decisione e non nella procedura di rigetto.

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che un attestato di carenza beni vale quale riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF – e quindi quale titolo di rigetto provvisorio – solo per i crediti per i quali il debitore può successivamente proporre azione di disconoscimento di debito. Per i crediti fondati sul diritto pubblico, l’escutente può invece chiedere unicamente il rigetto definitivo dell’opposizione, producendo quale titolo esecutivo la decisione amministrativa di accertamento del credito. In concreto pertanto, a mente del primo giudice l’attestato di carenza beni del 5 settembre 2005 (doc. B) e la notifica di tassazione del 22 aprile 2002 (doc. C) prodotti dall’istante costituiscono un valido titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione.

                             3.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             4.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           4.1  Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sulla notifica di tassazione del 22 aprile 2002, che risulta passata in giudicato (doc. C), mediante la quale decidendo su reclamo l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città ha determinato in fr. 7'676.35 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta cantonale 2002 e sull’attestato di carenza beni emesso per fr. 8'655.– dall’ufficio esecuzione di Lugano il 5 settembre 2005 (doc. B).

                           4.2  Come ha giustamente ricordato il Pretore, l’attestato di carenza di beni non costituisce un titolo di rigetto (né provvisorio né definitivo) per il credito d’imposta vantato dall’istante, vista la sua natura pubblica (cfr. sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi). Lo è invece, in via definitiva, la decisione di tassazione dell’imposta cantonale del 2002 (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 della legge tributaria [LT]) per fr. 7'676.35 (doc. C) oltre gli interessi del 4% (cfr. Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2014, RL 10.2.2.1, tabella riassuntiva in fondo) sino alla data di emissione dell’attestato di carenza beni (il 5 settembre 2005, v. doc. B), pari in concreto a fr. 477.15, ritenuto che per il periodo successivo il debitore non è tenuto a rifondere interessi (art. 149 cpv. 4 LEF). L’attestato di carenza beni costituisce per contro un titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive (di fr. 217.–) stabilite dall’ufficio d’esecuzione in quel documento (cfr. RtiD 2007 II 750 seg. n. 48c). La decisione impugnata merita dunque conferma e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.

                             5.  La tassa del presente giudizio segue la soccombenza mentre non si assegnano ripetibili, non avendo la parte istante presentato osservazioni (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'655.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–   ; – .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

14.2014.57 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.06.2014 14.2014.57 — Swissrulings