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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.05.2014 14.2014.49

12 mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,388 mots·~7 min·3

Résumé

Revoca del fallimento per avvenuto pagamento e requisito della solvibilità adempiuto

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.49

Lugano 12 maggio 2014lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa n. SO.2013.1329 (procedura sommaria in materia di fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 26 novembre 2013 da

CO 1   

contro

RE 1   

sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del 5

marzo 2014 (inc. n. SO.2013.1329) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della ditta  RE 1, __________, a far tempo

     dal giorno di giovedì 6 marzo 2014 alle ore 09.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 6 marzo 2014 ne postula l’annullamento;

rilevato che il 3 aprile 2014 RA 1 ha dichiarato di ritirare la domanda di fallimento in quanto la debitrice ha estinto il proprio debito;

premesso che con disposizione ordinatoria del 10 marzo 2014 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'548.70.

                                  B.   Nel termine assegnatole, scadente l’8 gennaio 2014, la convenuta non ha presentato osservazioni e neppure ha chiesto di essere convocata ad un’udienza.

C.    Con decisione del 5 marzo 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 6 marzo 2014 alle ore 09.00.

                                  D.   Con reclamo 6 marzo 2014, RE 1RE 1 ha chiesto la revoca dl fallimento, adducendo di avere saldato l’esecuzione in oggetto lo stesso 6 marzo 2014, producendo l’estratto del conto creditore dell’esecuzione n. __________, dal quale emerge che dopo aver corrisposto due acconti di fr. 495.- ciascuno il 23 gennaio 2014 e il 3 febbraio 2014, il 6 marzo 2014 la debitrice ha saldato l’esecuzione che l’ha portata al fallimento.

                                  E.   Con scritto del 3 aprile 2014 CO 1 ha dichiarato di ritirare la domanda di fallimento in quanto la debitrice ha estinto il debito nei suoi confronti.

Considerando

in diritto:

                                   1.   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a)     L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b)     Nel caso in esame la reclamante ha prodotto l’estratto del conto creditore dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona riferito all’esecuzione n. __________, dal quale emerge che il 6 marzo 2014 essa ha saldato l’esecuzione che l’ha portata al fallimento per cui, essendo provato che la convenuta ha saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

c)     Per quel che riguarda il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dal raffronto degli estratti delle esecuzioni riferite all’escussa dell’UEF di Bellinzona del 7 marzo 2014 e del 24 marzo 2014 si evince che le ulteriori procedure pendenti nei confronti della convenuta e arrivate allo stadio della domanda di realizzazione o della comminatoria di fallimento sono state tutte estinte e che a suo carico non risultano attestati di carenza di beni. La reclamante nel breve volgere di due settimane ha pagato l’importo complessivo di fr. 96'849.87 a estinzione delle menzionate esecuzioni. Ciò porta a ritenere che la stessa dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che il mancato pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1RE 1 va annullato.

                                   2.   Per i motivi che precedono il reclamo è accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                         Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure a carico della reclamante.

                                         A controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento del 5 marzo 2014 pronunciata dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. n SO.2013.1329), nei confronti di RE 1, è annullata.

2.      La tassa di giustizia di prima sede di fr. 40.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1AP 1.

II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.- è posta a

     carico di RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

-   ; -   ;  - Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;  - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;  - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,    Bellinzona  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                               Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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