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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.04.2016 14.2014.241

11 avril 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,048 mots·~10 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Sostituzione di parte in seguito a cessione ex art. 260 LEF. Spese di riparazione di un veicolo. Riconoscimento della differenza con l’indennità versata dall’assicurazione

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.241

Lugano 11 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.635 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 7 ottobre 2014 dalla

CO 1 cui è subentrata in seguito a cessione giusta l’art. 260 LEF la    (rappresentata nel fallimento da Paradiso)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2014 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'964.60 oltre agli interessi del 5% dal 5 novembre 2013, indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento differenza FT __________”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 ottobre 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14 ottobre 2014, completate il 22 ottobre. Nella replica del 5 novembre 2014, la parte istante si è sostanzialmente riconfermata nella propria pretesa, mentre il Pretore aggiunto non ha preso in considerazione per il suo giudizio la duplica presentata il 22 novembre 2014 dalla convenuta, ritenendola tardiva.

                            C.  Statuendo con decisione 25 novembre 2014, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 9'964.60 oltre agli interessi del 5% dal 2 luglio 2014 (anziché dal 5 novembre 2013), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’e­­sito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

                            E.  Nel frattempo, con decreto del 4 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento della CO 1, poi sospeso per mancanza di attivo il 24 marzo 2015, per poi essere aperto in procedura sommaria con pubblicazione del 12 maggio 2015, dopo che un creditore aveva anticipato le spese presumibili fissate dall’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano. In virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF la procedura di reclamo in esame è rimasta sospesa dall’apertura del fallimento fino a 20 giorni dopo il deposito della graduatoria, avvenuto dal 9 al 28 novembre 2015. L’11 febbraio 2016, l’UF ha ceduto il credito posto in esecuzione alla C__________.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 dicembre 2014 contro la sentenza notificata RE 1 il 3 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  In virtù dell’autorizzazione rilasciatale dall’UF di Lugano l’11 febbraio 2016 (sopra ad E), la C__________ è subentrata per legge nella procedura di reclamo al posto della CO 1 quale resistente (art. 83 cpv. 4 CPC; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 31 ad art. 83 CPC).

                           1.3  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.4  Nel caso specifico, la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire dubbia, giacché l’escussa, invece di confrontarsi con la sentenza pretorile, propone una propria versione dei fatti – con nuove allegazioni – e chiede l’emissione di una fattura corretta sulla base degli importi da lei indicati. Tuttavia, dalla motivazione si capisce ch’essa intende ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza di rigetto. Il reclamo è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (cfr. DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti). Invece, poiché il Pretore aggiunto ha considerato tardiva, e pertanto irricevibile, la duplica presentata da RE 1 in prima sede dopo la scadenza del termine impartitole al riguardo, e ch’essa non contesta la decisione su tale punto, i documenti acclusi al reclamo, segnatamente la lettera 12 marzo 2013 della __________ SA ad A__________ P__________ (doc. 4) e la dichiarazione 22 novembre 2014 di F__________ N__________ (doc. 6), sono pure essi inammissibili (art. 326 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1) La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che la documentazione prodotta dall’istante, in particolare la “conferma d’ordine – riconoscimento di debito – cessione di credito – procura” sottoscritto dall’escussa, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Dalla pretesa richiesta col precetto esecutivo, egli ha tuttavia ridotto l’inizio del decorso degli interessi di mora, facendoli partire dal 2 luglio 2014, giorno corrispondente al primo effettivo sollecito prodotto agli atti. Appurato infine che l’escussa non ha reso verosimile alcuna delle eccezioni previste dalla legge, il primo giudice ha così accolto parzialmente l’istanza limitatamente a fr. 9'964.60 oltre agli interessi del 5% dal 2 luglio 2014.

                             4.  Nel reclamo RE 1 contesta in particolare due fatture, quella emessa il 13 agosto 2013 dalla Carrozzeria D__________ Sagl e quella del 5 novembre 2013 inviatale dalla CO 1. Pur riconoscendo di dovere una parte dell’importo richiesto dall’istante, l’escussa chiede che sia emessa una nuova fattura che contempli le deduzioni da lei proposte.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Nella caso concreto, la reclamante non contesta di aver firmato il 5 novembre 2013 il documento intitolato “conferma d’ordine – riconoscimento di debito – cessione di credito – procura” prodotto dall’i­­stante (doc. B), con cui essa ha riconosciuto come esatta e corretta la fattura di fr. 28'319.15 emessa dalla CO 1 per la riparazione del suo veicolo e le ha ceduto irrevocabilmente il suo credito nei confronti della società d’assicurazione __________, impegnandosi a versare alla Carrozzeria l’even­­tuale differenza non riconosciuta dall’assicurazione entro trenta giorni dalla liquidazione. L’istante avendo provato che l’assicura­­zione le ha versato solo fr. 18'354.55 (doc. E), il documento del 5 novembre 2013 (doc. B) costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la differenza tra fr. 28'319.15 e fr. 18'354.55, ovvero fr. 9'964.60 (v. doc. C). Sulle spese esecutive, invece, decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Non è tuttavia necessario correggere il dispositivo della decisione impugnata, perché sulla questione delle spese esecutive non ha comunque alcun effetto vincolante per l’Ufficio.

                           5.2  Per quanto riguarda l’inizio del decorso degli interessi, il Pretore aggiunto ha giustamente preso in considerazione la data del 2 luglio 2014, in cui è avvenuto il primo richiamo scritto di pagamento della differenza dovuta dall’escussa (doc. C).

                             6.  All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                           6.1  Nel caso specifico, RE 1 contesta nel reclamo la fattura emessa dalla Carrozzeria D__________ (doc. I accluso all’istanza), di fr. 3'941.90, sostenendo che soli fr. 1'617.05 sono a suo carico, mentre della differenza (secondo lei di fr. 2'310.–), corrispondente alle spese di posteggio del veicolo (di fr. 15.– al giorno) durante i 154 giorni tra quando l’assicurazione __________ ha riconosciuto un risarcimento e il recupero dell’automobile da parte della CO 1, risponderebbe quest’ultima. Sennonché, presentata per la prima volta in questa sede, l’alle­­gazione è inammissibile (v. sopra consid. 1.3), e comunque non poggia su riscontri oggettivi, giacché il documento da lei invocato al riguardo (n. 4) è a sua volta irricevibile (sopra consid. 1.4), per tacere del fatto che il 5 novembre 2013 la reclamante ha riconosciuto senza riserve la fattura dell’istante, che comprendeva quella della Carrozzeria D__________ (doc. B e D).

                           6.2  La reclamante contesta anche le spese per la messa a disposizione di una vettura di cortesia dal marzo al settembre del 2013, affermando che il socio proprietario della CO 1 si sarebbe impegnato a mettergliela a disposizione in compenso delle prestazioni contabili e amministrative fornite dal padre di lei a favore della carrozzeria. Ma pure tale affermazione risulta nuova – e pertanto inammissibile – come il documento (n. 6) sul quale si fonda. In definitiva, il reclamo si avvera dunque integralmente infondato.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'964.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –  

                                  Comunicazione a:

                              –  Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

                              –  Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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