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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.12.2014 14.2014.209

23 décembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,692 mots·~8 min·5

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione. Attestato di carenza di beni per un credito fiscale. Princìpi di uguaglianza giuridica e di protezione dell'arbitrio

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.209

Lugano 23 dicembre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 13 agosto 2014 da

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 24 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 ottobre 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 luglio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 106.60 (ovvero fr. 162.10 meno un acconto di fr. 55.50), indicando quale titolo di credito l’“imposta federale diretta (IFD) 1977 come ACB del 21-10-1980 n. __________ emesso dall’UE di Lugano”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 agosto 2014 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 settembre 2014, mentre il successivo 16 settembre, l’escutente ha confermato l’i­­stanza.

                            C.  Statuendo con decisione 13 ottobre 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 70.– e un’indennità di fr. 40.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 ottobre 2014 per ottenere l’annullamento del precetto esecutivo e della “confisca dei pagamenti effettuati in eccesso” rispetto al risarcimento del 3.1% del credito da lui offerto allo Stato. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla Confederazione Svizzera per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato l’at­­testato di carenza di beni 21 ottobre 1980 prodotto dall’istante un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, mentre ha ritenuto che le “argomentazioni e interpretazioni personali” proposte dall’escusso sfuggivano “con ogni evidenza” al suo potere di cognizione. Egli ha respinto d’altronde l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso, ricordando che gli attestati di carenza di beni rilasciati prima dell’entrata in vigore della novella del 16 dicembre 1994 si prescrivono in 20 anni da tale entrata in vigore, verificatasi nel 1995 (recte: il 1° gennaio 1997).

                             3.  Invocando i principi costituzionali dell’uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione federale), di protezione dall’arbitrio (art. 9 Cost. fed.) e della forza derogatoria del diritto federale (art. 73 cpv. 2 della Costituzione del Canton Ticino), nel reclamo RE 1 rimprovera all’Ufficio esazione e condoni e al Giudice di pace di avere usato nei suoi confronti “due pesi e due misure” rispetto alle ditte responsabili coinvolte nello scandalo denominato “asfaltopoli”, chiamate a restituire solo il 15.5% del maltolto “in comode rate, a scalare dalle prossime fatture”. Per parità di trattamento, e tenuto conto che contrariamente a tali ditte egli ricorda di non avere, da parte sua, commesso reati, il reclamante offre un “riscatto” del 3.1% del credito posto in esecuzione e postula la restituzione di quanto da lui pagato in eccesso.

                             4.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Nella fattispecie, a differenza di quanto considerato dal primo giudice, l’atto di carenza di beni n. __________ del 21 ottobre 1980 prodotto dall’istante vale titolo di rigetto definitivo solo per le spese esecutive (di fr. 59.10), stabilite in modo definitivo dall’ufficio d’esecuzione, mentre per il credito d’imposta medesimo il titolo non è l’atto di carenza di beni – che può valere titolo di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 LEF) unicamente per i crediti il cui accertamento non dipende da una decisione amministrativa – bensì la decisione dell’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna acclusa all’istanza (e restituita all’istante con la sentenza impugnata), che stabilisce l’imposta di difesa nazionale 1977-1978 dovuta da RE 1 in fr. 94.60.– più interessi di fr. 8.40 (cfr. sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, consid. 2, RtiD 2007 I 844 n. 59c [sommario]).

                           5.2  Precisato ciò, però, atto di carenza di beni e decisione fiscale giustificano insieme il rigetto integrale dell’opposizione in via definitiva per fr. 162.10, ridotti a fr. 106.60 dopo deduzione dell’ac­­conto di fr. 55.50 indicato dalla stessa istante.

                                  6.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).

                                  Nel caso specifico, il reclamante non solleva alcuna delle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, ma in nome dei principi di uguaglianza giuridica e di protezione dall’arbitrio critica l’autorità fiscale e il Giudice di pace per non avergli concesso un condono. Sennonché al giudice del rigetto, così come a questa Camera, difetta ogni competenza per riesaminare la decisione fiscale invocata quale titolo di rigetto definitivo e men che meno per condonare imposte. Del resto, il confronto evocato dal reclamante non è calzante, perché il cosiddetto caso “asfaltopoli” non riguarda decisioni d’imposte passate in giudicato, bensì pretese civili di risarcimento danni che sono state transatte prima dell’i­­noltro di una causa giudiziaria. RE 1 non facendo d’altronde valere in questa sede altre eccezioni – in particolare non eccepisce più la prescrizione – il reclamo non può che essere respinto.

                             7.  La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché è noto alla Camera che il reclamante è già gravato da numerosi attestati di carenza di beni ed esecuzioni in corso per importi rilevanti. In queste condizioni tanto vale rinunciare – eccezionalmente – a riscuotere la tassa di giustizia, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 106.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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