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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.11.2014 14.2014.203

7 novembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,402 mots·~7 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Fatture. Conteggio allestito in via transattiva

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.203

Lugano 7 novembre 2014/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0267-2014-s (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 10 settembre 2014 da

CO 1 CO 2  

contro

RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 17 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° ottobre 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 giugno 2014 dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. 2), CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l'incas­­so di fr. 2'542.20 oltre interessi del 5% su fr. 5'542.20 dal 6 al 12 dicembre 2013 e su fr. 2'542.20 dal 13 dicembre 2013, indicando quale titolo di credito la “fattura del 06.11.2013 per opere da falegname + montaggio pareti divisorie per magazzino, montaggio cilindri, ecc. ./. acconto di fr. 3'000,00”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 settembre 2014 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all'istanza con osservazioni scritte del 16 settembre 2014.

                            C.  Statuendo con decisione 1° ottobre 2014, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 50.– a favore della parte istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 ottobre 2014 per ottenerne l'annullamento e la reiezione dell'istanza. Il 20 ottobre 2014 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni 5 novembre 2014, CO 1 e CO 2 si sono espressi sul reclamo nel senso della sua reiezione.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 9 ottobre (doc. B accluso al reclamo), in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato la fattura dettagliata dei lavori prodotta dagli istanti un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e ha di conseguenza accolto l’istanza.

                             3.  Nel reclamo RE 1 contesta che una fattura, oltretutto contestata, possa costituire un valido riconoscimento di debito suscettivo di giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione, in special modo nella fattispecie, visto che la fattura in questione è stata annullata in seguito all’emissione di una nuova fattura il 16 dicembre 2013.

                             4.  In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1) La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d'ufficio se l'esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l'interessato deve prevalersi tramite ricorso all'autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1)

                             6.  Nella fattispecie né la fattura del 6 novembre 2013 (doc. 3 annesso all’istanza) né quella del 16 dicembre 2013 (doc. 4) rappresentano un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, poiché non contengono alcun riconoscimento di debito firmato da RE 1. L’unico documento che potrebbe semmai entrare in considerazione al riguardo è lo scritto 19 dicembre 2013 (doc. 5), limitatamente al saldo di fr. 342.20 risultante dal conteggio “corretto” allestito dall’escusso. Dal contesto delle lettera si evince però che tale importo è in realtà una proposta transattiva, vale a dire subordinata all’accettazione della controparte. Gli istanti non avendovi aderito (cfr. doc. 6), la stessa è decaduta. In queste circostanze, in assenza di qualsiasi titolo di rigetto, il reclamo merita accoglimento.

                             7.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per le spese processuali di prima sede, sennonché non si attribuiscono alcuna indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) all’escusso, poiché egli non ha formulata alcuna domanda al riguardo nelle sue osservazioni del 16 settembre 2014, peraltro assai succinte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'542.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e i dispositivi n. 1 e 2 sono riformati nel seguente modo:

                                         1.  L’istanza è respinta

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata da CO 1 e CO 2, è posta a loro carico in solido.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1 e di CO 2 in solido, che rifonderanno a RE 1, sempre in solido, fr. 250.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–  –; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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