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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.02.2015 14.2014.197

4 février 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,017 mots·~10 min·2

Résumé

Contestazione della graduatoria in materia di fallimento. Credito di salario di un ex amministratore della fallita, indagato penalmente per reati connessi al dissesto. Presunzione d’innocenza. Abuso di diritto

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.197

Lugano 4 febbraio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa n. S14-141 (contestazione della graduatoria) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 3 febbraio 2014 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv.dott. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 ottobre 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con decisione 6 febbraio 2012, l’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari (FINMA) ha dichiarato il fallimento della società __________ SA, __________, designando quali liquidatori gli avvocati __________ e __________. Il 13 gennaio 2014 è stata depositata la graduatoria, nella quale il credito per pretese salariali riferite al periodo dal 1° al 12 gennaio 2009, di fr. 1'945.70 lordi, insinuato dall’ex dipendente e membro del consiglio di amministrazione della società fallita RE 1, è stato integralmente ammesso in terza classe (doc. C).

                            B.  Con petizione 3 febbraio 2014 la società CO 1, creditrice di __________ SA e anch’essa ammessa nella suddetta graduatoria, ha convenuto in giudizio RE 1 con un’a­zi­one di contestazione della graduatoria nel senso dell’art. 250 cpv. 2 LEF presso la Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso, opponendosi all’ammissione del credito insinuato dal convenuto. All’udienza di discussione tenutasi il 4 luglio 2014, la parte convenuta non si è presentata, giustificandosi ed inoltrando le proprie osservazioni scritte, in cui ha chiesto che la petizione fosse respinta. Nel termine impartito, la CO 1 ha confermato la sua domanda con replica del 24 luglio 2014, mentre con duplica del successivo 27 agosto RE 1 vi si è nuovamente opposto. Citate al dibattimento finale del 24 settembre 2014, entrambe le parti hanno deciso di rinunciarvi. Entro lo stesso termine, solo il convenuto ha presentato un brevissimo atto di conclusioni scritte, in cui si è riconfermato nei suoi precedenti allegati.

                            C.  Statuendo con decisione 3 ottobre 2014, il Giudice di pace ha accolto integralmente la petizione e ordinato la modifica della graduatoria, nel senso di escludere dalla stessa il credito insinuato dal convenuto, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 250.– e ripetibili di fr. 150.– a favore della CO 1.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2014 per ottenere la “cassazione della decisione querelata” e la reiezione della petizione. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2014, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Replicando in modo spontaneo il 13 novembre 2014, RE 1 ha confermato il reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Per le decisioni inappellabili e finali di prima istanza è dato invece il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC), sempre alla CEF (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                           1.1  Nelle azioni di contestazione della graduatoria, il valore litigioso non corrisponde all’importo nominale del credito contestato, bensì al dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2 con rinvii). Nella fattispecie, il credito insinuato da RE 1 essendo di fr. 1'945.70 e il dividendo ipotizzato per la terza classe del 2.19% (doc. C pag. 5 ad 7), il valore litigioso ammonta a fr. 42.61, di modo che il ricorso in esame è ammissibile solo quale reclamo nel senso dell’art. art. 319 lett. a CPC.

                           1.2  Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 6 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC). Presentato il 14 ottobre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 6 ottobre 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.3  La legittimazione del reclamante deriva dalla sua qualità di convenuto nella procedura di prima istanza (art. 250 cpv. 2 LEF).

                           1.4  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, preso atto che RE 1 risulta indagato per i fatti che hanno condotto alla chiusura e al fallimento della __________ SA e rinviato a giudizio in Italia per reati connessi al dissesto, ha ritenuto che il convenuto non potesse trarre alcun beneficio “da una situazione grave che ha contribuito a creare”. D’altronde, il primo giudice ha considerato che la documentazione prodotta dall’attrice fosse sufficiente per dimostrare il buon fondamento della petizione. Di conseguenza, egli l’ha accolta e ordinato l’estromissione del credito del convenuto dalla graduatoria.

                             3.  Nel reclamo RE 1 contesta la decisione a cui è giunto il Giudice di pace, ritenendo che la stessa violi il principio di presunzione di innocenza, dal momento che il semplice essere indagato o rinviato a giudizio non comporta ancora una condanna. Il reclamante rimprovera poi al primo giudice di non aver esaminato con attenzione la richiesta di risarcimento del 20 giugno 2012 e i relativi documenti nella stessa menzionati, da cui si evincerebbe che l’unica colpevole del fallimento della __________ SA sia la CO 1. Egli ricorda poi come nei suoi confronti non sia stata intentata alcuna azione di responsabilità nella sua veste di organo della fallita (art. 754 CO) da parte dei liquidatori della __________ SA, i quali hanno invece ammesso il suo credito nella graduatoria. Richiamando l’art. 337a CO, il reclamante rileva infine come la messa in liquidazione della società non corrisponda alla cessazione del rapporto di lavoro, invocando a tal proposito una violazione degli art. 334 e seguenti CO.

                             4.  Nelle sue osservazioni al reclamo la CO 1, premesso che l’art. 337a CO non è neppure applicabile nella fattispecie, evidenzia come il Giudice di pace abbia in realtà fondato la sua decisione su un principio cardine del diritto svizzero, secondo cui “nessuno può arricchirsi alle spalle altrui”. Ne deduce che un consigliere d’amministrazione, pure dipendente della società, ove sia “sospettato di aver ordito trame oscure a danno della ditta, poi fallita, non può certo prevalersi di un credito salariale nei confronti di quella”, senza incappare in un abuso manifesto di diritto. La questione della presunzione d’innocenza, a mente dell’osservante, non è di rilievo nella fattispecie, trattandosi di un principio di diritto penale. Essa contesta d’altronde di avere attinenza con il fallimento della __________ SA. Infine, l’attrice osserva che l’azione di responsabilità contro gli organi è stata ceduta ai creditori (art. 260 LEF) e riguarda ad ogni modo un tema giuridico diverso da quello in esame.

                             5.  A sostegno della sua decisione, il Giudice di pace si è limitato a ripetere quanto sostenuto dall’attrice nella petizione, ovvero che il convenuto, in quanto indagato e rinviato a giudizio in Italia per i vari reati connessi col fallimento di __________ SA, “non può trarre vantaggio da una situazione grave che ha contribuito a creare”. Nelle sue osservazioni al reclamo, l’attrice invoca al riguardo “un principio cardine del diritto elvetico, derivante dall’antichità”, secondo cui “nessuno può arricchirsi alle spalle altrui”. A suo modo di vedere, la pretesa del convenuto sarebbe inoltre manifestamente abusiva alla luce dei sospetti di “trame oscure” da lui ordite a danno della ditta.

                           5.1  Ora, a parte il fatto che mal s’intravvede quale vantaggio il convenuto avrebbe tratto dal fallimento – il suo diritto al salario si è infatti ridotto al 2.19% –, la tesi del primo giudice e dell’attrice presuppone ad ogni modo che il convenuto sia colpevolmente responsabile del fallimento della __________ SA. E al riguardo non è sufficiente riferirsi semplicemente al suo rinvio a giudizio in Italia per reati connessi al dissesto. Persino l’attrice, infatti, ammette che il convenuto non è (ancora) stato condannato, sicché, come egli sostiene nel reclamo, dev’essere presunto innocente. Non si disconosce, invero, che ciò non avrebbe impedito l’accertamento previo della sua responsabilità sul piano civile. Avendo però il reclamante provato l’esistenza della pretesa insinuata nel fallimento sulla base di un contratto di lavoro, la cui validità non è più, in sede di reclamo, contestata, incombeva all’at­trice di dimostrare la responsabilità del convenuto nel dissesto della società e il carattere manifestamente abusivo della sua insinuazione (art. 8 CC). Semplici sospetti non bastano. Orbene, essa non ha prodotto alcuna prova in merito, all’infuori di atti penali (doc. A, D e E), che come visto non hanno forza probante prima di un’even­tuale condanna. Si giustifica così, in definitiva, di accogliere il reclamo e, di conseguenza, di riformare la sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’a­zione di CO 1.

                           5.2  A scanso di equivoci, va precisato che la questione della responsabilità del convenuto come organo della fallita rimane comunque aperta. I liquidatori hanno infatti scelto di non estromettere il credito insinuato dal convenuto eccependo la compensazione con l’e­ventuale pretesa di risarcimento dei danni da lui causati alla fallita (art. 754 CO), ma di cederla ai creditori in virtù dell’art. 260 LEF (cfr. doc. C, pag. 4 ad 5.1), con il vantaggio ch’essi potranno se del caso farla valere integralmente, mentre il convenuto riceverà solo una piccola percentuale del suo credito di salario, pari al dividendo del 2.19% in terza classe.

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione dell’art. 14 LTG trattandosi di una causa di diritto esecutivo e non di diritto del lavoro (cfr. DTF 135 III 470, consid. 1.2), così come le ripetibili (calcolate secondo l’art. 13 cpv. 1 RTar) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 42.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:                 1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   La petizione è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dalla parte attrice, è posta a suo carico. Essa è tenuta a rifondere a controparte fr. 150.– per ripetibili.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a controparte fr. 400.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv.,  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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