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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.10.2014 14.2014.194

22 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,826 mots·~9 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Pretesa nullità perché l’autorità fiscale non ha d’ufficio accertato la decadenza della responsabilità solidale dei coniugi in seguito alla sopraggiunta insolvibilità di uno di loro

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.194

Lugano 22 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0139-2014-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 7 maggio 2014 da

CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 gennaio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. D), il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'071.20 oltre interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2013, indicando quale titolo di credito l’imposta comunale del 2011, di fr. 60.25 (interessi conteggiati sino al 30 settembre 2013) e di fr. 60.– (tassa di diffida).

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 maggio 2014 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 giugno 2014. In sede di replica e di duplica scritte (rispettivamente del 25 giugno e del 2 agosto 2014) le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.

                            C.  Statuendo con decisione 25 settembre 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2014 per ottenere che la decisione di tassazione su reclamo emessa il 28 novembre 2012 dal CO 1 sia dichiarata nulla e la relativa procedura esecutiva stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 30 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico, la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire dubbia, giacché l’allegato consiste in ampia parte nella trascrizione integrale delle osservazioni all’istanza e della duplica. È nondimeno ammissibile, perché il Giudice di pace ha tralasciato di determinarsi sulla censura di nullità del titolo di rigetto già fatta valere in prima sede e riproposta in questa sede quale unico motivo di ricorso.

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione di tassazione dopo reclamo emanata il 28 novembre 2012 dall’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna in merito all’imposta cantonale del 2011 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso, non risultando dagli atti che quest’ultimo abbia impugnato la stessa con ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello entro 30 giorni.

                             3.  Nel reclamo RE 1 ribadisce che la decisione fiscale invocata quale titolo di rigetto è nulla, CO 1 avendo omesso di ripartire d’ufficio tra lui e la moglie le rispettive quote dell’imposta del 2011, in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 LT (legge tributaria, RL 10.2.1.1), secondo cui i coniugi non rispondono solidalmente dell’imposta complessiva ove uno di essi sia insolvibile, ciò che il caso del reclamante da diversi anni.

                             4.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             5.  Nella fattispecie, contrariamente a quanto reputano le parti e il primo giudice, la decisione di tassazione dopo reclamo emanata il 28 novembre 2012 dall’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna (doc. A) non è un valido titolo di rigetto dell’opposizione all’esecuzione __________, poiché verte sull’imposta 2011 cantonale (e non comunale). Il titolo – che il giudice è tenuto ad esaminare d’ufficio in ogni stadio di causa, compreso in sede di reclamo (cfr. DTF 139 III 447 consid. 4.1.1) – è in realtà la decisione di tassazione emessa in stessa data dal CO 1 (doc. B). Essa risulta passata in giudicato, non solo perché sulla decisione figura l’apposito timbro del Municipio, ma anche perché l’escusso non ha mai preteso di averla impugnata. Esecutiva, tale decisione giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT).

                             6.  Come già accennato (sopra consid. 4), la cognizione del giudice del rigetto è limitata all’esame dell’esistenza e dell’esecutività della decisione invocata dall’istante quale titolo di rigetto definitivo e non si estende al fondamento materiale del credito posto in esecuzione né al controllo della validità della decisione (lo si ricorda definitiva e pertanto vincolante per ogni autorità). Resta però riservato l’esame di un’eventuale nullità assoluta del titolo invocato – eventualità, peraltro, assai rara (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 128 ad art. 80 LEF).

                           6.1  Nel caso specifico il reclamante sostiene appunto che la decisione fiscale è nulla, perché l’inosservanza dell’art. 12 cpv. 1 LT sarebbe oggettivamente grave, manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e l’ammissione della nullità non comprometterebbe seriamente la sicurezza del diritto.

                           6.2  La nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev’essere rilevata d’ufficio da ogni autorità competente per l’applicazione del diritto, anche in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138 II 501; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4). Secondo tale giurisprudenza, correttamente riportata dal reclamante, le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti).

                           6.3  Ora, questi motivi non ricorrono nella fattispecie: la decisione in questione è infatti stata emanata dall’autorità competente e notificata all’escusso, il quale avrebbe così potuto agevolmente chie­dere l’applicazione dell’art. 12 cpv. 1 LT, se del caso mediante reclamo. Ch’egli abbia lasciato le incombenze fiscali alla moglie, la quale se ne sarebbe disinteressata, è una circostanza di cui risponde solo lui e non può in nessun caso determinare la nullità della decisione fiscale. L’unica conseguenza della pretesa violazione dell’art. 12 cpv. 1 LT non è del resto grave, perché anche se dovesse pagare tutto o parte della quota personale della moglie, il reclamante potrebbe sempre rifarsi su di lei. A ben vedere, comunque, l’art. 12 LT tutela invero gli interessi del coniuge solvibile, mentre per quello insolvibile – come il reclamante pretende di essere – l’esecuzione non ha effetti patrimoniali concreti. Già per questi motivi la censura di nullità non merita accoglimento.

                           6.4  Secondo la giurisprudenza, del resto, fintanto che (come in concreto) l’autorità fiscale non ha emesso una decisione speciale che accerti la decadenza della responsabilità solidale dei coniugi, ambedue continuano a rispondere solidalmente del pagamento dell’imposta complessiva (sentenza del Tribunale federale 5D_169/2013 del 6 dicembre 2013, consid. 3.3). Significa quindi che la decisione di tassazione rimane valida, ciò che esclude a priori di considerarla nulla (stessa sentenza, consid. 5.1). In effetti, tassazione e regime di responsabilità dei coniugi per l’imposta complessiva sono due fasi di procedura indipendenti, la seconda riferendosi alle modalità d’incasso del credito fiscale (v. sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello 80.2011.81 del 23 febbraio 2012, consid. 2.2). L’unica censura del reclamo si rivela dunque infondata e ne giustifica la reiezione.

                             7.  Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'191.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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