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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.10.2014 14.2014.186

3 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,184 mots·~6 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza fondata su fatture. Reclamo irricevibile e comunque infondato

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.186

Lugano 3 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.814 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 21 luglio 2014 da

RE 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 18 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 settembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 agosto 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. A), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 25'000.– oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2013, indicando quali titoli di credito: “fattura del 29.03.2013 di fr. 7000.00, fattura del 20.06.2013 di fr. 6000.00, spese diverse, ipoteca legale fr. 12000.00”.

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 luglio 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 agosto 2014.

                            C.  Statuendo con decisione 8 settembre 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 50.– a favore della parte convenuta.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 settembre 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento parziali dell’istanza, a concorrenza di fr. 13'353.10. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 9 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha motivato la reiezione dell’istanza rilevando come “invano si cercherebbe nell’incarto un riconoscimento di debito sottoscritto dalla parte convenuta”.

                             3.  Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver chiesto alcun “confronto” per poter valutare le sue prove e afferma che nei lavori da lui eseguiti per la convenuta sono comprese migliorie concordate con lei, non causate dal sinistro e pertanto non rimborsate dall’assicurazione. Limita nondimeno la sua pretesa a complessivi fr. 13'353.10, pari al saldo delle fatture del 29 marzo 2013 (fr. 6'753.10) e del 20 marzo 2013 (di fr. 6'000.–), oltre spese di procedura per fr. 600.–.

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo, ma d’ufficio, la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi con­ferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             5.  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                           5.1  Nella fattispecie il reclamante non tenta nemmeno di confutare la motivazione della sentenza impugnata, indicando da quali documenti da lui prodotti si dovrebbe dedurre che la convenuta ha riconosciuto per iscritto il debito posto in esecuzione (o anche parte di esso). Già per questo motivo il reclamo si palesa irricevibile. Ad ogni modo, fatture non firmate dal cliente (come i doc. B e C) non possono assurgere a riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il reclamo sarebbe dunque comunque infondato.

                           5.2  A scanso di equivoci, occorre ancora ribadire che la presente procedura ha uno scopo esclusivamente formale (v. sopra consid. 4) e non pregiudica le ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno la competenza a decidere. In altre parole, al reclamante rimane salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (cfr. art. 79 LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue e di produrre le prove che si duole non essere state esaminate in sede di rigetto dell’opposizione.

                             6.  La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in questa sede di fr. 13'353.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–  ; –       

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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