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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.10.2014 14.2014.183

10 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·870 mots·~4 min·4

Résumé

Fallimento. Pagamento del debito prima della dichiarazione di fallimento. Spese processuali a carico del debitore

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.183

Lugano 10 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.517 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 7 agosto 2014 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinato dall’PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 18 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 settembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, il 7 agosto 2014 CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione della giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2734.50 oltre interessi e spese.

                            B.  All’udienza di discussione dell’8 settembre 2014 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione 9 settembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 settembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione il 28 agosto 2014, addirittura prima dell’udienza di discussione dell’istanza. Il 19 settembre il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale. Con osservazioni del 7 ottobre 2014, la procedente ha confermato che l’esecuzione era stata saldata in diversi acconti, l’ultimo dei quali versato all’UEF di Mendrisio il 9 settembre 2014, giorno dell’apertura del fallimento.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 10 settembre 2014 (doc. C accluso al reclamo), in concreto il reclamo è tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, è ciò che ha fatto il reclamante nella fattispecie, giacché risulta dallestratto dell’UEF di Mendrisio annesso al reclamo (doc. E) che l’ultimo dei quattro acconti (di fr. 922.–) è stato da lui versato a saldo dell’esecuzione in questione il 2 settembre 2014. Le date diverse menzionate nelle osservazioni al reclamo si riferiscono di tutta evidenza ai bonifici successivi sul conto della procedente. Il fallimento di RE 1 va quindi annullato.

                             3.  La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, così come le spese dell’UEF di Mendrisio sono poste in ambo le sedi a carico dal reclamante, il cui ritardo a pagare il debito ha obbligato la procedente a richiedere il fallimento (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Nel criticare il comportamento “poco professionale” dell’istante, per non aver presenziato all’udienza né comunicato alla Pretura l’avvenuto versamento degli acconti, il reclamante sembra dimenticare che, oltre a pagare tempestivamente il proprio debito, incombeva invece a lui d’informare il giudice (cfr. art. 172 n. 3 LEF), al più tardi all’udienza, tanto più ch’egli ha effettuato i pagamenti all’UEF e non direttamente all’istante, che ne è così venuta a conoscenza, come visto, con un certo ritardo. A quest’ultima, tuttavia, non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato una domanda in questo senso.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 settembre 2014 dal Pretura della Giurisdizione della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

                            III.  Notificazione a:

–                                –; –  Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,     Mendrisio.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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