Incarto n. 14.2014.170
Lugano 22 gennaio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2013.1425 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 17 dicembre 2013 da
CO 1 (patrocinata dall’avv.)
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv.)
giudicando sul reclamo del 22 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 agosto 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 settembre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 12'500.–, indicando quale titolo di credito il “contributo alimentare per i mesi da gennaio 2013 a maggio 2013 (come da decisione del 2 maggio 2013 della Pretura del Distretto di Riviera)”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 dicembre 2013 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona. All’udienza di discussione, indetta su richiesta del convenuto e tenutasi il 28 febbraio 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre RE 1 vi si è parzialmente opposto, sostenendo che l’opposizione andrebbe rigettata limitatamente a fr. 9'800.–.
C. Statuendo con decisione 4 agosto 2014, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 250.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 agosto 2014 per ottenerne la riforma nel senso del parziale accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 9'800.–. Nelle sue osservazioni del 22 settembre 2014, CO 1 ha concluso in via principale per l’inammissibilità del reclamo poiché fondato su fatti nuovi, e in via subordinata per la reiezione dello stesso.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, essendo la sentenza impugnata stata notificata al patrocinatore di RE 1 il 12 agosto 2014 (come risulta dall’estratto relativo al tracciamento dell’invio n. __________), il reclamo – presentato l’ultimo giorno del termine – è quindi tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso specifico, pertanto, i documenti acclusi al reclamo, in particolare lo scritto del 21 gennaio 2013 dell’avv. PA 1 all’avv. PA 2, così come le tre dichiarazioni del 22 gennaio 2014 di CO 1 e dei figli A__________ e M__________ sono irricevibili. Contrariamente a quanto sostiene l’escutente nelle sue osservazioni al reclamo, per contro, in realtà il reclamante si confronta con la sentenza del Pretore aggiunto (in merito all’interpretazione dell’art. 81 LEF e della transazione del 24 gennaio 2014), donde la ricevibilità del reclamo (v. sotto consid. 3).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che la documentazione prodotta, in particolare la decisione cautelare emessa nelle more istruttorie il 2 maggio 2013, che obbliga l’escusso a versare a CO 1 un contributo alimentare mensile complessivo di fr. 2'500.– a partire dal mese di gennaio 2013, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata dal convenuto, secondo cui dall’importo posto in esecuzione andrebbero dedotti due versamenti di fr. 1'350.– ciascuno effettuati “nel corso” dei mesi di aprile e maggio del 2013, ricordando che l’art. 81 LEF non permette all’escusso di far valere l’estinzione del debito avvenuta anteriormente all’emanazione della decisione valida come titolo di rigetto definitivo. Nemmeno per il contributo dovuto per maggio del 2013, a suo parere, l’escusso avrebbe reso verosimile che il versamento sia avvenuto dopo la decisione del 2 maggio 2013. Il primo giudice ha d’altronde rammentato che il decreto di stralcio (del 24 gennaio 2014) invocato dal reclamante a sostegno dell’estinzione parziale del suo debito era stato emesso in una procedura avviata dai figli contro il padre, di cui non era parte la madre, così che non le era opponibile (“res inter alios acta”). Infine, egli ha considerato più verosimile che i versamenti in questione fossero destinati al figlio M__________ che non all’istante, motivo per cui ha accolto l’istanza integralmente.
3. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto un’errata applicazione dell’art. 81 LEF, secondo cui il giudice può tenere conto dell’estinzione del debito solo se si è verificata dopo l’emanazione della decisione fatta valere quale titolo di rigetto, sostenendo che non trova applicazione a pagamenti ricorrenti quali sono i contributi alimentari, altrimenti rischierebbe sempre di doverli pagare una seconda volta ove li avesse pagati prima dell’emanazione della decisione. Egli, inoltre, ribadisce che la transazione conclusa il 24 gennaio 2014 nella procedura promossa dai figli contro il padre è opponibile alla madre, avendo la stessa confermato il suo consenso all’accordo con lettera del 22 febbraio (recte: gennaio) 2014.
4. Oltre a sollevare censure formali infondate (v. sopra consid. 1.2), nelle sue osservazioni CO 1 si limita a ribadire la motivazione del Pretore aggiunto.
5. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Nella fattispecie, il reclamante non contesta – ed è pacifico – che la decisione cautelare del Pretore del Distretto di Riviera del 2 maggio 2013 (doc. B), siccome immediatamente esecutiva, costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 12'500.– posto in esecuzione (pari ai 5 contributi mensili di fr. 2'500.– per i mesi da gennaio a maggio del 2013).
7. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81).
Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice del rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione al riguardo essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
7.1 Nel caso specifico, a sostegno della sua allegazione secondo cui egli ha già versato all’istante nei mesi di aprile e di maggio del 2013 due volte fr. 1'350.– a titolo di contributi alimentari per la moglie, l’escusso ha prodotto il decreto di stralcio emesso dallo stesso Pretore aggiunto il 24 gennaio 2014 (inc. __________ e __________, doc. 3), facendo riferimento al punto 2.3 della transazione passata con i figli e accettata dalla moglie, secondo cui “gli importi versati dal padre nel corso dei mesi di aprile e maggio 2013 direttamente sul conto della madre per un importo di fr. 1'350.– mensili sono da ritenersi dei pagamenti a favore della moglie e non del figlio M__________”.
7.2 Ora, ci si potrebbe chiedere se i versamenti in questione, dal profilo processuale, sarebbero davvero potuti essere fatti valere già nella procedura che ha portato alla decisione del 2 maggio 2013, ricordato che l’udienza di discussione dell’istanza cautelare si era già tenuta il 16 gennaio 2013 (doc. B, pag. 1), sicché la causa sembrava matura per il giudizio, tanto che il Pretore non ha più dato alle parti la facoltà di esprimersi sull’istanza. La questione, invero, può essere lasciata indecisa. È infatti solo con la transazione del 9 gennaio 2014, ovvero dopo l’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto, che gli interessati (marito, moglie e figlio) hanno convenuto sull’attribuzione dei noti versamenti – verosimilmente litigiosa fino ad allora o perlomeno prevista a beneficio del figlio –, ritenendoli eseguiti “a favore della moglie e non del figlio M__________” (doc. 3, punto 2.3).
7.3 Non si disconosce che la moglie non era parte delle cause stralciate in tale evenienza, ma lo stesso Pretore aggiunto ha accertato nel decreto di stralcio che con scritto 22 gennaio 2014 CO 1 aveva “dichiarato di accettare la proposta di transazione anche per quanto concerne il contributo di mantenimento a suo favore e a carico del marito di fr. 2'500.–” (doc. 3, pag. 1 a metà). Ed essa non allega – per avventura – che la transazione verbalizzata nel decreto del 24 gennaio 2014 sia diversa dalla proposta transattiva del 9 gennaio 2014, da lei accettata il successivo 22 gennaio. In siffatte circostanze, si può ritenere che il reclamante ha provato di aver ridotto il credito posto in esecuzione di fr. 2'700.– (2 x fr. 1'350.–). Il reclamo va pertanto accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 9'800.– (fr. 12'500.– ./. fr. 2'700.–).
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante, che ha agito con l’ausilio di un avvocato, ha diritto a ripetibili fissate secondo l’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'700.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 9'800.–.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di quest’ultima per fr. 30.– e per i rimanenti fr. 120.– a carico del convenuto, il quale rifonderà all’istante fr. 150.– per ripetibili ridotte.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).