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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.12.2014 14.2014.164

23 décembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,458 mots·~12 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito, che l'escusso s'impegna a pagare a rate. Eccezione di pagamento di due rate

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.164

Lugano 23 dicembre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 25 giugno 2014 da

RE 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 6 agosto 2014 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 luglio 2014 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. B), la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 28'671.25 più interessi del 5% dal 3 ottobre 2013, indicando quale titolo di credito le “fatture dal 03.09.2013 – 30.01.2014 Fr. 31'344.80 ./. pagamenti Fr. 2'673.55 = Fr. 28'671.25”.

                            B.  Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 giugno 2014 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 25'618.59 più interessi del 5%. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 luglio 2014, cui sono seguite la replica del 17 luglio 2014 dell’istan­­te e la duplica del 28 luglio 2014 della convenuta, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

                            C.  Statuendo con decisione 30 luglio 2014, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 20'671.25 (anziché fr. 28'671.25), più interessi del 5% su fr. 28'671.25 dal 31 gennaio 2014 al 18 febbraio 2014 (data in cui è stata versata una prima rata di fr. 4'000.–), su fr. 24'671.25 dal 19 febbraio 2014 al 20 maggio 2014 (data del pagamento della seconda rata di fr. 4'000.–) e su fr. 20'671.25 dal 21 maggio 2014, ponendo le spese processuali di fr. 350.– (e le spese esecutive di fr. 103.–) a carico dell’istante in ragione di un settimo e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un’indennità di fr. 25.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 agosto 2014 inteso alla riforma della stessa nel senso che l’importo riconosciuto dal primo giudice venga “maggiorato” di fr. 4'000.–. Nelle sue osservazioni dell’8 settembre 2014, la CO 1 ha chiesto che “che venga determinato in modo certo il giusto importo da corrispondere per poter procedere alla risoluzione bonaria della vertenza”.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la notifica avvenuta alla RE 1 durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), ossia il 31 luglio 2014, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 2 agosto 2014 (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto martedì 12 agosto 2014. Presentato il 6 agosto 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il cosiddetto “piano di rientro” del 9 dicembre 2013 della RE 1 (doc. C) per il pagamento rateale delle fatture a quella data ancora scoperte, sottoscritto per accettazione dal delegato della CO 1, __________, costituisce un valido riconoscimento di debito per complessivi fr. 32'506.45. Dall’importo di fr. 28'671.25 posto in esecuzione, egli ha tuttavia dedotto le due rate di fr. 4'000.– ciascuna versate dalla convenuta il 18 febbraio e il 20 maggio 2014, rigettando così l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 20'671.25, più interessi del 5% su fr. 28'671.25 dal 31 gennaio 2014 al 18 febbraio 2014, su fr. 24'671.25 dal 19 febbraio al 20 maggio 2014 e su fr. 20'671.25 dal 21 maggio 2014.

                             3.  Nel suo reclamo, l’istante rimprovera al Pretore di avere dedotto a torto fr. 8'000.– dall’importo richiesto nel precetto esecutivo. In realtà – la reclamante sostiene – dall’importo posto in esecuzione essa avrebbe già tolto la prima rata di fr. 4'000.–. La RE 1 chiede pertanto che l’i­­stanza sia accolta per la differenza tra l’im­­porto per cui il primo giudice ha concesso il rigetto dell’opposizione (fr. 28'671.25) e la seconda rata di fr. 4'000.–, ovvero fr. 24'671.25.

4.Nelle sue osservazioni al reclamo, richiamando quanto già sostenuto in prima sede, la CO 1 ribadisce la poca chiarezza dei calcoli effettuati e degli importi richiesti dalla RE 1. Rievocando il danno economico che la società avrebbe subìto a seguito di presunti lavori non eseguiti tempestivamente ma comunque fatturati dall’istante, l’escussa chiede a questa Camera “che venga determinato in modo certo il giusto importo da corrispondere per poter procedere alla risoluzione bonaria della vertenza”.

5.In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

6.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           6.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                           6.2  Nella presente fattispecie, il “piano di rientro” del 9 dicembre 2013 (doc. C) sottoscritto dal delegato della CO 1, con cui quest’ultima si è impegnata a versare all’escutente 7 rate di fr. 4'000.– l’una (di cui la prima entro il 31 gennaio 2014) e un’ultima rata di fr. 4'506.45 (entro il 31 agosto 2014) per estinguere diverse fatture ancora scoperte di complessivi fr. 32'506.45, costituisce pertanto di principio un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF a favore della RE 1 per fr. 32'506.45, dato che già la prima rata è stata pagata in ritardo (il 18 febbraio 2014), ciò che autorizzava l’escutente ad adire “immediatamente le vie legali” per l’intero saldo. Stante il principio secondo cui il giudice non può aggiudicare alla parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il rigetto può però essere concesso al massimo per l’importo indicato nell’istanza, ossia fr. 25'618.59 oltre agli accessori.

                             7.  All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                           7.1  Come visto, dall’importo di fr. 28'671.25 posto in esecuzione, il primo giudice ha dedotto le due rate di complessivi fr. 8'000.– versate dalla convenuta il 18 febbraio e il 20 maggio 2014 (doc. 1 e 2 acclusi alle osservazioni al reclamo) e la reclamante non contesta siffatti pagamenti. L’unica questione è dunque di sapere se, come essa sostiene, la prima rata di fr. 4'000.– non debba più essere scalata dall’importo richiesto in sede di rigetto, poiché già detratta dall’importo posto in esecuzione.

                           7.2  Ora, nella sua replica del 17 luglio 2014, l’istante aveva rilevato di aver contabilizzato le due rate di fr. 4'000.– pagate dalla convenuta, giungendo a un saldo di fr. 24'774.25, che teneva però conto di una fattura 30 gennaio 2014 di fr. 164.80 successiva alla sottoscrizione del “piano di rientro” e delle spese esecutive anticipate (di fr. 103.–). Nel reclamo, essa non rivendica più questi due ultimi importi, che ad ogni modo non sarebbero potuti essere computati, il primo perché non è contemplato dal “piano di rientro” né da alcun altro riconoscimento di debito presente agli atti, e il secondo perché sulle spese esecutive decide con competenza esclusiva l’ufficio d’esecuzione e non il giudice del rigetto (art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenza della CEF 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). D’altronde non si giustifica di dedurre il pagamento di 2'673.55 indicato sul precetto esecutivo, frutto di un errore manifesto, giacché all’escussa non risulta (v. osservazioni all’istanza) e non viene più evocato dall’escutente in sede di replica. Di modo che il primo giudice avrebbe dovuto rigettare l’opposizione in via provvisoria per fr. 24'506.45 (fr. 32'506.45 ./. fr. 8'000.–), oltre agli interessi del 5% (art. 104 CO) su fr. 32'506.45 dal 1° al 18 febbraio 2014 (la scadenza della prima rata essendo fissata al 31 gennaio), su 28'506.45 dal 19 febbraio al 20 maggio 2014 (data del pagamento della seconda rata) e su fr. 24'506.45 dal 21 mag­gio 2014 in poi. Ne segue che il reclamo va accolto parzialmente in questa misura, di poco inferiore ai fr. 25'618.59 richiesti con l’istanza e ai fr. 24'671.25 chiesti con il reclamo.

                           7.3  Sia nella duplica sia nelle osservazioni al reclamo la convenuta denuncia la poca chiarezza dei conteggi dell’istante e chiede che si tenga conto anche del danno di fr. 17'500.– che dice di avere subìto per il fatto che non ha potuto “affittare una area dell’im­­mobile” per 7 mesi in mancanza dell’emissione per tempo del “certificato RASI”.

                             a)  Per quanto attiene alla prima censura, non si disconosce che l’i­­stante si è dimostrata confusionaria nel quantificare la propria pretesa, giungendo a ben quattro risultati diversi (nel precetto esecutivo, nell’istanza, nella replica e nel reclamo). Sta però di fatto che la convenuta non contesta il riconoscimento di debito né pretende – per avventura – di avere pagato più di due rate. La situazione è dunque sufficientemente chiara perché il reclamo possa essere accolto secondo il calcolo indicato sopra (consid. 7.2).

                            b)  Per quanto riguarda l’asserito danno economico subìto dalla convenuta, essa non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore aggiunto, che le ha fatto carico di non aver reso verosimili né il ritardo nella consegna del rapporto di sicurezza (RASI) né l’importo del danno (sentenza impugnata, pag. 2 verso il basso). La censura è quindi irricevibile (sopra consid. 1.2) e ad ogni modo sarebbe infondata, poiché l’unico indizio oggettivo prodotto a sostegno delle sue affermazioni rende verosimile semmai che il rapporto RASI le è stato trasmesso il 31 marzo 2014, ma non che il suo allestimento fosse tardivo – nessun documento agli atti stabilisce una scadenza al riguardo – né permette di desumere l’esistenza o l’entità del presunto danno (doc. 3).

                             8.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi totale della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna domanda in merito. Il dispositivo su spese e ripetibili di primo grado va pure riformato tenendo conto della soccombenza pressoché integrale della convenuta (v. sopra consid. 7.1). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1.    L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 24'506.45, più interessi del 5% su fr. 32'506.45 dal 1° al 18 febbraio 2014, su fr. 28'506.45 dal 19 febbraio al 20 maggio 2014 e su fr. 24'506.45 dal 21 maggio 2014.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 350.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr. 25.– per ripetibili.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –     .  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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